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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 20603/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da o6rAg [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 15/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di 3 anni di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dall'art. 648 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione, per avere il Giudice determinato il reato più grave a partire dalla pena inflitta in concreto, contrariamente a quanto, invece, affermato dalle Sezioni unite.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, il ricorso non può essere ammesso con riferimento alla violazione di legge o al difetto di motivazione concernenti l'individuazione della violazione più grave, quando la questione dedotta non sia suscettibile, come avvenuto nel caso di specie, di riflettersi su taluno dei profili indicati.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389-01).

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 17/03/2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da o6rAg [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 15/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di 3 anni di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dall'art. 648 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione, per avere il Giudice determinato il reato più grave a partire dalla pena inflitta in concreto, contrariamente a quanto, invece, affermato dalle Sezioni unite. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso non può essere ammesso con riferimento alla violazione di legge o al difetto di motivazione concernenti l'individuazione della violazione più grave, quando la questione dedotta non sia suscettibile, come avvenuto nel caso di specie, di riflettersi su taluno dei profili indicati. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389-01). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 17/03/2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 20603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris