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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 28766/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. è manifestamente infondato in considerazione dell'avvenuto riconoscimento in sede di merito con doppia valutazione conforme della recidiva reiterata che impedisce la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di appello del 25 ottobre 2023; Che invero il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 493 ter con la recidiva reiterata è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20 non ancora decorsi dalla data di consumazione dei fatti del 21 maggio 2010; Che ancora superiore è il termine di prescrizione della ricettazione con recidiva reiterata (oltre 22 anni); Che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il CigIiere Est nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. è manifestamente infondato in considerazione dell'avvenuto riconoscimento in sede di merito con doppia valutazione conforme della recidiva reiterata che impedisce la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di appello del 25 ottobre 2023; Che invero il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 493 ter con la recidiva reiterata è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20 non ancora decorsi dalla data di consumazione dei fatti del 21 maggio 2010; Che ancora superiore è il termine di prescrizione della ricettazione con recidiva reiterata (oltre 22 anni); Che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il CigIiere Est nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28766/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris