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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20057/2026

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Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1110/2020 pubblicatail 15 maggio 2020 e notificata il 28 maggio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8167/2017, ha rigettato le domandedi pagamento formulate da Triboo digitale srl e Triboo digitale USA Inc. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, condannando le attrici a rifondere le spese di lite allaparte convenuta.Le società attrici avevano convenuto la [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirlacondannare alla rifusione delle spese da loro sostenute per la difesa in uncontenzioso negli USA promosso dalla modella e attrice statunitense [OSCURATO:PERSONA].Per l’esattezza, chiedevano la condanna di controparte a pagare € 48.760,40e $ 158.570,35 perché non avrebbe adempiuto all’impegno, contrattualmenteassunto, di manlevarle da ogni effetto pregiudizievole relativamente alcontenzioso negli USA.Triboo digitale srl e Triboo digitale USA Inc. hanno proposto appello che laCorte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1110/2020, ha rigettato.Triboo digitale srl e Triboo digitale USA Inc. hanno proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.La società intimata ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo le società ricorrenti lamentano la nullità dellasentenza o del procedimento e la violazione e/o falsa applicazione di norme dilegge, per non avere il giudice di merito ammesso le istanze istruttorietestimoniali richieste, in violazione degli artt. 115, 116, 132 e 156 c.p.c. edell’art. 2697 c.c., e prospettano, altresì, un vizio di motivazione.Sostengono che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che:il comune legale scelto dalla parte controricorrente non avrebbe mai distintole posizioni giuridiche delle proprie assistite durante le trattative con i legali diNumero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Data pubblicazione 16/06/2026Halle Berry, non chiarendo che sarebbe sempre stata [OSCURATO:PERSONA] a rispondere ditutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell’immagine e dei diritti diprivativa della citata [OSCURATO:PERSONA];non avrebbe prodotto lo scambio di mail dal quale si sarebbe ricavato cheera stata [OSCURATO:PERSONA] a dare le istruzioni in ordine alla pubblicazione sul sito delleimmagini contestate;non avrebbe prodotto l’accordo di manleva;avrebbe prodotto il contratto di assicurazione di Triboo digitale con ACEEuropean e i bilanci di Triboo digitale;non sarebbe mai stata disposta l’estromissione dal giudizio delle societàricorrenti.Inoltre, evidenziano che la proposta degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] didefinizione della vertenza dietro il pagamento di $ 5.000.000,00 sarebbe statarivolta solo a loro, in contraddizione con la strategia concordata con l’accordo dimanleva, che nell’ambito di una conference call era emerso che i legali di HalleBerry non volevano più trattare con [OSCURATO:PERSONA] e che un parere legale chiesto aun altro avvocato aveva rilevato l’insufficienza e la contraddittorietà dellacondotta del legale comune scelto.Lamentano che i giudici del merito avrebbero errato a non ammettere leprove per testi richieste.La censura è manifestamente infondata.La ratio assorbente della decisione della Corte d’appello di Milano èrappresentata dall’interpretazione dell’accordo del 27 giugno 2013, nel sensoche, in base a questo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a tenere indenni daogni costo collegato al contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] le due società ricorrenti,compresi quelli della difesa legale, purché l’avvocato delle tre società fosse unicoe scelto dalla medesima [OSCURATO:PERSONA].Tale ratio, però, non è efficacemente criticata.Come correttamente osservato dalla Corte d’appello di Milano e noncontestato specificamente dalle parti ricorrenti, queste ultime non avevano piùun “interesse stringente all’esito del giudizio” atteso che, a prescindere da tutto,Numero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto manlevare le società ricorrente, circostanza che,Data pubblicazione 16/06/2026invero, si è verificata, tranne, appunto, che per le spese legali, per le quali [OSCURATO:SOCIETA] e Triboo digitale USA Inc. erano venute meno all’intesa raggiunta,nominando propri difensori senza il consenso della [OSCURATO:PERSONA].L’accertamento dell’insussistenza del menzionato “interesse stringenteall’esito del giudizio” integra un apprezzamento di fatto del giudice a quo chenon è più criticabile, come tale, in sede di legittimità.Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,legittimità in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass., Sez. 2, n. 10927 del 23 aprile 2024; Cass., Sez. 5, n. 32505del 22 novembre 2023).Una volta ritenuta acclarata l’esposta ratio decidendi e intangibile la(correlata) richiamata valutazione dello “interesse stringente”, tutte le altreconsiderazioni delle società ricorrenti vanno qualificate come argomentazioniultronee, non rilevanti in cassazione, in quanto prive di efficacia determinantesulla decisione (Cass., Sez. 1, n. 10420 del 18 maggio 2005).2) Con il secondo motivo le società ricorrenti si dolgono dell’omesso esamedi fatto decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto i giudici di merito, piuttosto chetrincerarsi dietro l’asserita irrilevanza delle risultanze istruttorie, avrebberodovuto consentire loro di fornire la prova delle loro allegazioni o quantomenodare una spiegazione del loro ragionamento.La censura è inammissibile.Numero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Innanzitutto, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5,Data pubblicazione 16/06/2026c.p.c. non è denunciabile nella presente sede, ricorrendo una c.d. doppiaconforme di merito.Quanto al vizio ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., si evidenzia che la Corted’appello di Milano ha motivato la sua sentenza alle pagine da 14 a 20, ove haben chiarito le ragioni del suo convincimento.Non sussiste, quindi, una motivazione assente, apparente o assolutamentecontraddittoria, gli unici vizi motivazionali che potrebbero venire in rilievo nellapresente sede.Peraltro, si sottolinea che il vizio di motivazione per omessa ammissione dellaprova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione soloqualora esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanzetali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento(Cass., Sez.

L, n. 18072 del 1° luglio 2024).Sul punto, però, le richieste istruttorie delle parti ricorrenti erano, comemeglio esplicato in precedenza, del tutto inidonee a incidere sulla definizionedella lite.3) Con il terzo motivo la parti ricorrenti si sono dolute della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. nella valutazione del comportamentotenuto dalla ricorrente.Sostengono che la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare la revocadel mandato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come un atto in contrasto con gli obblighi assuntinell’Accordo di manleva.Al contrario, ritengono che la nomina, da parte loro, di altri legali avrebberappresentato un’iniziativa meritevole di tutela perché diretta a preservare ilpubblico interesse, atteso che proprio la nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte loroavrebbe portato a una definizione celere e favorevole del contenzioso.Numero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Rappresentano che sarebbe stato loro onere, come avveniva anche inData pubblicazione 16/06/2026materia di fideiussione, salvaguardare la posizione della società che li avevamanlevati.La censura è infondata.Innanzitutto, la denuncia di violazione di legge è solo apparente, in quantole società ricorrenti mirano a contestare, piuttosto, la ricostruzione in fatto dellavicenda, nella parte ove il giudice del merito ha ritenuto assorbente lacircostanza che la nomina dei nuovi difensori non dava diritto al rimborso.Ciò premesso, la critica non merita accoglimento, atteso che la corteterritoriale ha rilevato, comunque, un inadempimento agli impegni assunti insede transattiva dalle società ricorrenti, il che non poteva che condurre al rigettodelle loro pretese di pagamento.4) Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna le parti ricorrenti in solido a rifondere le spese di lite, che liquidain complessivi € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1110/2020 pubblicatail 15 maggio 2020 e notificata il 28 maggio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8167/2017, ha rigettato le domandedi pagamento formulate da Triboo digitale srl e Triboo digitale USA Inc. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, condannando le attrici a rifondere le spese di lite allaparte convenuta.Le società attrici avevano convenuto la [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirlacondannare alla rifusione delle spese da loro sostenute per la difesa in uncontenzioso negli USA promosso dalla modella e attrice statunitense [OSCURATO:PERSONA].Per l’esattezza, chiedevano la condanna di controparte a pagare € 48.760,40e $ 158.570,35 perché non avrebbe adempiuto all’impegno, contrattualmenteassunto, di manlevarle da ogni effetto pregiudizievole relativamente alcontenzioso negli USA.Triboo digitale srl e Triboo digitale USA Inc. hanno proposto appello che laCorte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1110/2020, ha rigettato.Triboo digitale srl e Triboo digitale USA Inc. hanno proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.La società intimata ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo le società ricorrenti lamentano la nullità dellasentenza o del procedimento e la violazione e/o falsa applicazione di norme dilegge, per non avere il giudice di merito ammesso le istanze istruttorietestimoniali richieste, in violazione degli artt. 115, 116, 132 e 156 c.p.c. edell’art. 2697 c.c., e prospettano, altresì, un vizio di motivazione.Sostengono che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che:il comune legale scelto dalla parte controricorrente non avrebbe mai distintole posizioni giuridiche delle proprie assistite durante le trattative con i legali diNumero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Data pubblicazione 16/06/2026Halle Berry, non chiarendo che sarebbe sempre stata [OSCURATO:PERSONA] a rispondere ditutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell’immagine e dei diritti diprivativa della citata [OSCURATO:PERSONA];non avrebbe prodotto lo scambio di mail dal quale si sarebbe ricavato cheera stata [OSCURATO:PERSONA] a dare le istruzioni in ordine alla pubblicazione sul sito delleimmagini contestate;non avrebbe prodotto l’accordo di manleva;avrebbe prodotto il contratto di assicurazione di Triboo digitale con ACEEuropean e i bilanci di Triboo digitale;non sarebbe mai stata disposta l’estromissione dal giudizio delle societàricorrenti.Inoltre, evidenziano che la proposta degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] didefinizione della vertenza dietro il pagamento di $ 5.000.000,00 sarebbe statarivolta solo a loro, in contraddizione con la strategia concordata con l’accordo dimanleva, che nell’ambito di una conference call era emerso che i legali di HalleBerry non volevano più trattare con [OSCURATO:PERSONA] e che un parere legale chiesto aun altro avvocato aveva rilevato l’insufficienza e la contraddittorietà dellacondotta del legale comune scelto.Lamentano che i giudici del merito avrebbero errato a non ammettere leprove per testi richieste.La censura è manifestamente infondata.La ratio assorbente della decisione della Corte d’appello di Milano èrappresentata dall’interpretazione dell’accordo del 27 giugno 2013, nel sensoche, in base a questo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a tenere indenni daogni costo collegato al contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] le due società ricorrenti,compresi quelli della difesa legale, purché l’avvocato delle tre società fosse unicoe scelto dalla medesima [OSCURATO:PERSONA].Tale ratio, però, non è efficacemente criticata.Come correttamente osservato dalla Corte d’appello di Milano e noncontestato specificamente dalle parti ricorrenti, queste ultime non avevano piùun “interesse stringente all’esito del giudizio” atteso che, a prescindere da tutto,Numero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto manlevare le società ricorrente, circostanza che,Data pubblicazione 16/06/2026invero, si è verificata, tranne, appunto, che per le spese legali, per le quali [OSCURATO:SOCIETA] e Triboo digitale USA Inc. erano venute meno all’intesa raggiunta,nominando propri difensori senza il consenso della [OSCURATO:PERSONA].L’accertamento dell’insussistenza del menzionato “interesse stringenteall’esito del giudizio” integra un apprezzamento di fatto del giudice a quo chenon è più criticabile, come tale, in sede di legittimità.Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,legittimità in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass., Sez. 2, n. 10927 del 23 aprile 2024; Cass., Sez. 5, n. 32505del 22 novembre 2023).Una volta ritenuta acclarata l’esposta ratio decidendi e intangibile la(correlata) richiamata valutazione dello “interesse stringente”, tutte le altreconsiderazioni delle società ricorrenti vanno qualificate come argomentazioniultronee, non rilevanti in cassazione, in quanto prive di efficacia determinantesulla decisione (Cass., Sez. 1, n. 10420 del 18 maggio 2005).2) Con il secondo motivo le società ricorrenti si dolgono dell’omesso esamedi fatto decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto i giudici di merito, piuttosto chetrincerarsi dietro l’asserita irrilevanza delle risultanze istruttorie, avrebberodovuto consentire loro di fornire la prova delle loro allegazioni o quantomenodare una spiegazione del loro ragionamento.La censura è inammissibile.Numero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Innanzitutto, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5,Data pubblicazione 16/06/2026c.p.c. non è denunciabile nella presente sede, ricorrendo una c.d. doppiaconforme di merito.Quanto al vizio ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., si evidenzia che la Corted’appello di Milano ha motivato la sua sentenza alle pagine da 14 a 20, ove haben chiarito le ragioni del suo convincimento.Non sussiste, quindi, una motivazione assente, apparente o assolutamentecontraddittoria, gli unici vizi motivazionali che potrebbero venire in rilievo nellapresente sede.Peraltro, si sottolinea che il vizio di motivazione per omessa ammissione dellaprova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione soloqualora esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanzetali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento(Cass., Sez. L, n. 18072 del 1° luglio 2024).Sul punto, però, le richieste istruttorie delle parti ricorrenti erano, comemeglio esplicato in precedenza, del tutto inidonee a incidere sulla definizionedella lite.3) Con il terzo motivo la parti ricorrenti si sono dolute della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. nella valutazione del comportamentotenuto dalla ricorrente.Sostengono che la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare la revocadel mandato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come un atto in contrasto con gli obblighi assuntinell’Accordo di manleva.Al contrario, ritengono che la nomina, da parte loro, di altri legali avrebberappresentato un’iniziativa meritevole di tutela perché diretta a preservare ilpubblico interesse, atteso che proprio la nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte loroavrebbe portato a una definizione celere e favorevole del contenzioso.Numero registro generale 21217/2020Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 20057/2026Rappresentano che sarebbe stato loro onere, come avveniva anche inData pubblicazione 16/06/2026materia di fideiussione, salvaguardare la posizione della società che li avevamanlevati.La censura è infondata.Innanzitutto, la denuncia di violazione di legge è solo apparente, in quantole società ricorrenti mirano a contestare, piuttosto, la ricostruzione in fatto dellavicenda, nella parte ove il giudice del merito ha ritenuto assorbente lacircostanza che la nomina dei nuovi difensori non dava diritto al rimborso.Ciò premesso, la critica non merita accoglimento, atteso che la corteterritoriale ha rilevato, comunque, un inadempimento agli impegni assunti insede transattiva dalle società ricorrenti, il che non poteva che condurre al rigettodelle loro pretese di pagamento.4) Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna le parti ricorrenti in solido a rifondere le spese di lite, che liquidain complessivi € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 20057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris