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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 48861/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa in data 11 dicembre 2017 dal Tribunale di Ivrea, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per i reati di evasione e violazione dell'art. 47 ter Ord.

Penit.

Ne chiede l'annullamento per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato non essendovi in atti elementi sufficienti per la condanna.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché proposto tardivamente.

La sentenza impugnata fu emessa il 18 marzo 2022 all'esito di procedimento camerale, trattandosi di giudizio abbreviato di appello, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione, che, pertanto, veniva a scadere, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., il 2 aprile 2022 con la conseguenza che il termine di 30 giorni per proporre l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., scadeva il 2 maggio 22, mentre il ricorso è stato presentato il 20 maggio 2022.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'inosservanza delle disposizioni dell'art. 585 cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa in data 11 dicembre 2017 dal Tribunale di Ivrea, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per i reati di evasione e violazione dell'art. 47 ter Ord. Penit. Ne chiede l'annullamento per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato non essendovi in atti elementi sufficienti per la condanna. 2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché proposto tardivamente. La sentenza impugnata fu emessa il 18 marzo 2022 all'esito di procedimento camerale, trattandosi di giudizio abbreviato di appello, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione, che, pertanto, veniva a scadere, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., il 2 aprile 2022 con la conseguenza che il termine di 30 giorni per proporre l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., scadeva il 2 maggio 22, mentre il ricorso è stato presentato il 20 maggio 2022. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'inosservanza delle disposizioni dell'art. 585 cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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