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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01123/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha fornito adeguata motivazione circa la sussistenza della pericolosità sociale di Demiri, affermando, fra l'altro, che nei precedenti procedimenti penali costui era stato sottoposto a misura cautelare); Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e cori la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904-01), secondo la quale, in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna; nel caso di Demiri, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'assenza di rapporti di convivenza di costui con propri parenti in Italia, e ha affermato, da un lato, che egli vive stabilmente in Germania da anni; dall'altro lato, che la permanenza presso l'abitazione della sorella per brevi periodi, al fine di farle visita, può rilevare solo come mera ospitalità temporanea e non come convivenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha fornito adeguata motivazione circa la sussistenza della pericolosità sociale di Demiri, affermando, fra l'altro, che nei precedenti procedimenti penali costui era stato sottoposto a misura cautelare); Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e cori la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904-01), secondo la quale, in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna; nel caso di Demiri, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'assenza di rapporti di convivenza di costui con propri parenti in Italia, e ha affermato, da un lato, che egli vive stabilmente in Germania da anni; dall'altro lato, che la permanenza presso l'abitazione della sorella per brevi periodi, al fine di farle visita, può rilevare solo come mera ospitalità temporanea e non come convivenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2
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