CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1011 n//RG 16903 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.AAbibh Zakaria impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e meramente reiterativo di quelli d'appello, disatteso dai giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, tanto da avere riconosciuto la causa di non punibilità per una delle evasioni accertate. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera