CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali fideiussori delle società: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento);[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA].); [OSCURATO:PERSONA]: tutti elettivamente domiciliati in Roma, ViaCardinale Garampi n. 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (il solo [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],per procura specialecontenuta in atto del [OSCURATO:PERSONA], di Milano, del 11 maggio 2018, Rep.24868; gli altri, per procure speciali in calce al ricorso) ricorrenti controricorrenti sulricorso incidentale contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria doBank s.p.a., in persona del suo p rocuratore speciale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procuraspeciale estesa in calce al controricorso controricorrente ricorrente incidentale nonchénei confronti di Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;[OSCURATO:SOCIETA]. intimate avverso la sentenza n. 703/2017della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 12 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 25 giugno 2003 il Tribunale di Palermo ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], alla I [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come “TracomPetroli”), alla [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, doBank s.p.a.) le somme di danaro in tale atto indicate, pari ai saldi passivi dei conti correnti bancari (ordinari e di anticipazioni su crediti) di cui essi erano rispettivamente titolari. L’ingiunzione venne rivolta anche ai fideiussori delle cinquesocietà ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali fideiussore, rispettivamente, della società [OSCURATO:PERSONA], della societàI Pepè e della società [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali fideiussore dellesocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ) nei limiti del debito da ciascunorispettivamente garantito. 2. Tutti gli intimati proposero opposizione a tale decreto avanti il Tribunale di Palermo che, per quanto qui ancora interessa: con sentenza, non definitiva, pubblicata il 13 dicembre 2006: a) accertò la nullità del contratto di anticipazione su crediti n. 651319 (di cui era titolare la TracomPetroli) per violazione del precetto recato dall’art. 117 del t.u. delle leggi bancarie; b) accertò la nullità, per violazione dell’art. 1284, ultimo comma, cod. civ., delle clausole determinative di interessi in misura ultralegale contenute nel contratto di conto corrente ordinario n. 3131 (di cui era titolare la [OSCURATO:SOCIETA]) e nel contratto di conto corrente ordinario n. 60598 (di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]); c) accertò la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino al 30 giugno 2000, contenuta in ciascun contratto di conto corrente (ordinario e di anticipazione su crediti) di cui erano titolari le cinquesocietà e [OSCURATO:PERSONA]; d) accertò che non era dovuta alcuna commissione di massimoscoperto quanto ai contratti n. 651319 (di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA]), n. 3131 (di cui era titolare la [OSCURATO:SOCIETA]) e n. 60598 (di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]);con sentenzadefinitiva pubblicata il 6 luglio 2009, revocò il decreto ingiuntivo e condannò: le società [OSCURATO:PERSONA],I Pepè e [OSCURATO:PERSONA] , i rispettivi fideiussori e [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla banca somme di danaro minori di quelle nell’ingiunzione rispettivamente indicate; i fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata fallita nel corso del giudizio) a pagare alla banca somma di danaro inferiore a quella indicata nel decreto revocato; la banca a pagare alla società [OSCURATO:SOCIETA] la somma di danaro nell’atto indicata, avendo accertato che il saldodei conti di cui tale società era titolare era di segno positivo. 3. Con sentenza pubblicata il 12 aprile 2017 la Corte di appello di Palermo, dopo avere accertato che la sentenza non definitiva non era stata impugnata, in parziale riforma della sentenza definitiva resa dal Tribunale di Palermo, condannò:le società [OSCURATO:PERSONA], I Pepè eTracom Petroli, i fideiussori di tali società e [OSCURATO:PERSONA] a pagare a doBank somme di danaro inferiori a quelle indicate nellasentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della fallita [OSCURATO:PERSONA],a pagare a doBank una somma di danaro inferiore a quella indicata nella sentenza appellata. 3.1 La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata per quanto qui ancora interessa: alla declaratoria di nullità, sino al 30 giugno 2020,delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito contenutein tutti i contratti di conto corrente in esame (contenuta nella sentenza non definitiva non impugnata) “consegue l’esclusione di qualsiasi altra forma di capitalizzazione, posto che l’art. 1283 c.c. …prevede un divieto di anatocismo di portata generale che vale per qualsiasi tipo di capitalizzazione di interessi debitori e non soltanto per la capitalizzazionesu base trimestrale”; è inoltre da affermare (per le ragioni nella sentenza indicate: pagg. 10 e 11) l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, creditori e debitori, successivamente al 30 giugno 2000, in applicazione della deliberadel CICR del 9 febbraio 2000; la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Palermo accerta che la commissione di massimo scoperto non è dovuta quanto ai contratti nn. 651319, 3131 e 60598, affermando che negli altri contratti “è specificato l’importo in percentuale della commissione”; in tali, ulteriori, contratti manca il requisito della determinatezza della clausola di commissione di massimo scoperto, dal momento che in essi vi è solo l’indicazione della percentuale della commissione e mancano, d unque, elementi di determinazione del tasso certi ed univoci (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito); con la conseguenza che la clausolain parola, contenuta in ciascuno dei contratti di conto corrente esaminati , è nulla per indeterminatezza del relativo oggetto (artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ.) e che dal calcolo del saldo finale di ciascun conto corrente va espunta la somma di danaro equivalente alla commissione di massimo scoperto; alla luce dell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità al contenuto precettivo dell’art. 644, quarto comma, cod. pen., della commissione di massimo scoperto di fatto applicatasulle operazioni di finanziamento (per le quali l’utilizzazione del credito avviene in modo variabile)in ciascun rapporto di conto corrente si dovrà invece tenere conto in funzione della valutazione dell’eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse praticato dalla banca al proprio cliente; nel caso diaccertato superamento del tasso soglia di usura presunta opera poi la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con quelli soglia di volta in volta applicabili in relazione ai diversi periodi, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ.; è dunque da prestare adesione “all’ipotesi di calcolo effettuato dal CTU, mediante l’applicazione del tasso soglia in relazione ai singoli periodi per i quali è stato accertato lo sforamento”; sulla base dei criteri indicati con ordinanza emessa il 15 maggio 2015 (evidenziati nella pag. 7), il consulente tecnico d’ufficio ha determinato, per ciascun conto corrente, “le minori competenzeche la banca avrebbe dovuto addebitare (rispetto a quelle maggiori effettivamente addebitate)”; con la conseguenza che, alla luce del contenuto delle tavole allegate alla relazione depositata dall’ausiliario (raffronto fra gli addebiti calcolati dalla banca e quelli rideterminati dal consulente tecnico) i crediti della banca nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA], I Pepè,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quello della società Tracomnei confronti della banca sono quelli rispettivamente indicati, per ciascun rapporto, nelle pagg.14 e 15 della sentenza 4. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], la I [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nonché FrancescoGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] o , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali fideiussori delle società: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; I Pepès.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento), la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA].) eFrancesco Giuliano chiedono la cassazione della sopra indicata sentenza di appello con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria in blocco dei crediti in discussione, di cui era titolare la doBank s.p.a.) e, per essa, la mandataria doBank s.p.a., resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale con cui chiede la cassazione della medesima sentenza sulla base di tre motivi di impugnazione. 6. I sopra indicati ricorrenti resistono al ricorso incidentale con controricorso e hanno depositato memoria. 7. Le intimate curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I Il ricorso principale. 1.Con l’unico motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, avendo essa omesso, per le ragioni nell’atto diffusamente indicate in riferimento a ciascun conto corrente bancario,“di considerare” che gli effettivi saldi di tali conti sono “a credito” e non “a debito” di ciascun correntista. Invero, secondo i ricorrenti, se è vero che nella “relazione descrittiva” il consulente tecnico d’ufficio“non sempre ha specificato espressamente, nelle numerose ipotesi di calcolo, se il saldo era a debito oa credito della correntista, ciò comunque era rilevabile dalle tavole allegatealla relazione, in cui gli importi debitori, ove indicati, sono sempre preceduti dal segno “meno” mentre, come da prassi contabile, laddove non si rinviene il segno “più” il saldo è ad evidenza positivo per il correntista”. 2.Premesso che nelle conclusioni contenute nell’appello incidentale dei ricorrenti (per come riprodotte: nelle pagg. 10 e 11 del ricorso principale; nelle pagg. 15e 16 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] SPV) non risulta alcuna sollecitazione rivolta alla Corte di appello per l’emissione di sentenza di condanna della banca(doBank) alla restituzione di danaro indebitamente percetto, avendo i ricorrenti solo chiesto l’accertamento di esistenza e consistenza,secondo diritto, del saldo di ciascunrapporto diconto corrente (sì che nell’ipotesi di accertato saldo di segno positivo di ciascun rapportoper il relativo titolare il giudice di appello avrebbe dovuto solo rigettare la domanda di condanna dalla banca proposta nei confronti di ciascun ricorrente con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, il motivo è di evidenza inammissibilein quanto affidato a soli argomenti di merito; sollecitandosi con esso unaintegrale rilettura , con conseguente integrale rivalutazione,dei dati contenuto nella relazione del consulente tecnico d’ufficio depositata nel giudizio di appello e delle tabelle a essa allegate, anchesulla base di argomenti che i ricorrenti non indicano essere presenti nella relazione (indicazione dei segni “meno” e “più”), non consentita nel giudizio di legittimità(anche perché la controricorrente sviluppa, dal canto suo, una letturaanalitica di tali documenti conforme alle conclusioni tratte dalla sentenza impugnata: pagg. 18-24 del controricorso). II Il ricorso incidentale. 3.Con il primo motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avere violato il giudicato interno(art. 2909 cod. civ.) formatosi con la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Palermo il 3 dicembre 2006 nella parte in cui escluse la nullità, “exart. 117, 7° comma, TUB”,delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto rispettivamente contenute nei contratti di conto corrente nn. 651254, 650035, 1191, 650047, 651317 e 651318, in quanto in esse era specificato “l’importo percentuale” della commissione. 4. La censura è manifestamente infondata, in quanto: i presupposti della sanzione (“nulla è dovuto”)recata dall’art. 117, comma 7, lett. b), del t.u. bancario,per le clausole contenute in cont i correnti bancari (nella specie, quella di massimo scoperto) costituenti violazione del precetto contenutonel precedente comma 4 dello stesso art. 117, sonooggettivamente diversi da quelli della sanzione (nullità) apprestata dal codice civile (art. 1418, secondo comma, ultima ipotesi)per i contratti ovvero le singole clausole in essi contenute il cui oggetto non sia determinato ovvero determinabile(art. 1346 cod. civ.);dal contenuto della sentenza non definitiva sopra menzionata (riprodotto negli scritti difensivi delle parti) risulta solo che il Tribunale di Palermoaffermò: a) la non conformità al precetto recato dall’art. 117, comma 4, del t.u. bancario delle clausole di massimo scoperto rispettivamente contenute nei contratti nn. 651319, 3131 e 60598 per non essere essa in ciascuna clausola “prevista e specificamenteindividuata nel suo ammontare ed eventualmente pubblicizzata adeguatamente nel rispetto della previsione del [OSCURATO:PERSONA]”; b) la conformità allo stessoprecetto della clausola di massimo scoperto contenuta in ciascuno degli altri contratti oggetto di esamein quanto “l’importo percentuale della stessa è specificato nel testo negoziale”; la sentenza non definitiva non risulta avere affrontato, neppureimplicitamente, la, ben diversa (in fatto e in diritto), questionedella determinabilità dell’oggetto di ciascuna di tali clausole; con conseguente non sussistenza per la Corte di appello di Palermo di preclusione da giudicato (interno) quanto all’esame ditale questione (sollecitata con l’appello incidentale degli odier ni ricorrenti e, comunque, rilevabile d’ufficio nel rispetto del contraddittorio fra le parti). 5.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cuitiene conto anche delle commissioni di massimo scoperto applicate nel corso dei rapporti controversi in funzione del superamento della soglia dell’usura presunta , è caratterizzata, quanto a detti rapporti, esauritisi tutti nell’anno 2002,da violazione ovvero falsa applicazione: dell’art. 2-bis, del d.l.n. 185 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 2 del 2009; dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1815 cod. civ.; dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile. Secondo la deduzione il citato art. 2-bis,comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009,è applicabile solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, non avendo la disposizione in esso contenuta natura di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen.: è dunque in diritto errata la decisioneche applica il contenuto precettivo di tale disposizione di legge a rapporti di conto corrente bancario da tempo esauriti prima della sua entrata in vigore. 6. L’art. 2 - bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, dispone che, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta. La sentenza impugnatanon ha fatto applicazione al caso di specie della disposizione di legge da ultimo citata (considerandola di interpretazione autentica della disciplina legale rilevante in materia di interessi usurari), avendo invece affermato-aderendo a interpretazione dell’art. 644 cod. pen, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità penale (sono richiamate: Cass. pen., Sez. 2, 19 febbraio 2010, n. 12028; Cass. pen., Sez. 2, 14 maggio 2010, n. 28743)– che : l’art. 644, quarto comma, cod. pen.(secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito)“impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito”; fra tali oneri “rientra la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito” (pagg. 12e 13 della sentenza). Orbene, ha certamente ragione la ricorrente incidentale nell’affermare che la citata disposizione contenuta nell’art.2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autenticadell’art. 644, quarto comma, cod. pen., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare -per il futuro -la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 16303 del 2018). L’errore di diritto della ricorrente incidentale consiste invece nel considerare irrilevante, secondo la disciplina legale in materia anteriore a tale innovazione ordinamentale, la commissione di massimo scoperto in funzione della determinazionedel tasso soglia di usura presunta, avendoinvece la cita ta Cass. S.U. n. 1630 3 del 2018, dopo avere enucleato le disposizioni di legge rilevanti in materia,affermato il seguente principio di diritto riferito ai rapporti di conto corrente bancariosvoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 2 del 2009: «ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usurapresunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tassoeffettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimoverificatosi nel periodo di riferimento -rispettivamente con il tasso soglia e con la "C MS soglia", calcolata aumentando della metà lapercentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108,compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS inconcreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine”degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’ importo degli stessi rientrante nella soglia di legge equello degli interessi in concreto praticati». A tale principio è doveroso prestare adesionee, sul rilievo che la ricorrente incidentale non censura il criterio di calcolo adottato dalla sentenza impugnata in funzione della determinazione del tasso soglia dell’usura presunta, è dunque conforme a diritto l’affermazione, caratterizzante tale sentenza, relativa alla necessità di tenere conto allo scopo della commissione di massimo scoperto applicata a ciascunrapporto controverso. 7.Con il terzo motivo, infine, la sentenza impugnata è dal ricorrente censurata per omessa motivazione quanto alla rilevanza nel caso di specie del contenuto precettivodel citato art. 2 - bisdel d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, da essa ricorrente incidentale evidenziataall’attenzione della Corte di appello subito dopo l’ordinanza istruttoria del 18 marzo 2016, in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.8 Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto : la motivazione in diritto caratterizzante la sentenza impugnata a sostegno dell’affermazione della necessità di tenere conto della commissione di massimo scoperto applicata ai rapporti in funzione della determinazione del tasso soglia di usura presunta esiste ed è, per quanto evidenziato al punto 6., conforme a diritto; il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nell’alveo del quale la censura è in concreto prospettata)riguarda gli accertamenti in fatto, no n già le questioni giuridiche, quali quelle sollevate all’attenzione del giudice di appellodall’appellante, attuale ricorrente incidentale;s ulle questioni di diritto soccorre, semmai, il potere correttivo ovvero integrativoattribuito dall’art. 384 cod. proc. civ. alla Corte di ca ssazione. 9. La reciproca soccombenza dei ricorrenti (principali e incidentale) costituisce presupposto per compensare integralmente fra tali parti contrapposte le spese relative al giudizio di cassazione da ciascuna rispettivamente anticipate. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto alle intimate curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. non avendo costoro svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale ; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente fra i ricorrentiprincipali e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti contrapposte rispettivamente anticipate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 giugno 2022.