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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1979

Cassazione n. 31100/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16256/2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 8.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione del 2 maggio 2023, che, annullando la sentenza di merito impugnata in ordine al delitto di omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e reati connessi con aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione e del metodo mafioso con rinvio per nuovo giudizio sui predetti, ha rigettato nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, che aveva confermato il giudizio di penale responsabilità del predetto per i reati di tentata estorsione aggravata e di detenzione e porto d'arma comune da sparo; Precisato che, della memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, non può tenersi conto, in quanto depositata solo il 24 giugno 2023, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen..

Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia omessa valutazione dei fatti e del quadro probatorio da parte della Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la stessa Corte di legittimità in ordine alla valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L n. 203/1991 (così contestata nel capo d'imputazione) — è manifestamente infondato, atteso che non vi è alcuna pretermissione del motivo di ricorso, in quanto la Corte di Cassazione ha risposto sul punto, a pag. 54, par. 4.3.3.; ne consegue che, esclusa l'esistenza di un'omissione, il ricorso mira ad evidenziare una carenza e/o un'illogicità motivazionale che non può essere fatta valere con il ricorso straordinario.

Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita.

Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625 -bis cod. proc. pen. cfr. Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

Rilevato, inoltre, che il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione, specificamente, alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di tentata estorsione, ma tale motivo pare collegato a quello sull'esclusione della circostanza aggravante mafiosa; ad ogni buon conto si rappresenta che la prescrizione non era maturata prima della decisione della prima sezione penale in quanto, pur trovando applicazione, in quanto più favorevole, il regime post

I. 251 del 2005, tenuto conto delle circostanze aggravanti contestate e ritenute e anche senza considerare le sospensioni, il termine non era spirato alla data del 2 maggio 2023, data della pronunzia della prima sezione penale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arn. mende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16256/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 8.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione del 2 maggio 2023, che, annullando la sentenza di merito impugnata in ordine al delitto di omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e reati connessi con aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione e del metodo mafioso con rinvio per nuovo giudizio sui predetti, ha rigettato nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, che aveva confermato il giudizio di penale responsabilità del predetto per i reati di tentata estorsione aggravata e di detenzione e porto d'arma comune da sparo; Precisato che, della memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, non può tenersi conto, in quanto depositata solo il 24 giugno 2023, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia omessa valutazione dei fatti e del quadro probatorio da parte della Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la stessa Corte di legittimità in ordine alla valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L n. 203/1991 (così contestata nel capo d'imputazione) — è manifestamente infondato, atteso che non vi è alcuna pretermissione del motivo di ricorso, in quanto la Corte di Cassazione ha risposto sul punto, a pag. 54, par. 4.3.3.; ne consegue che, esclusa l'esistenza di un'omissione, il ricorso mira ad evidenziare una carenza e/o un'illogicità motivazionale che non può essere fatta valere con il ricorso straordinario. Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625 -bis cod. proc. pen. cfr. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). Rilevato, inoltre, che il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione, specificamente, alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di tentata estorsione, ma tale motivo pare collegato a quello sull'esclusione della circostanza aggravante mafiosa; ad ogni buon conto si rappresenta che la prescrizione non era maturata prima della decisione della prima sezione penale in quanto, pur trovando applicazione, in quanto più favorevole, il regime post I. 251 del 2005, tenuto conto delle circostanze aggravanti contestate e ritenute e anche senza considerare le sospensioni, il termine non era spirato alla data del 2 maggio 2023, data della pronunzia della prima sezione penale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arn. mende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa
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