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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 25973/2026

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ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti da avvincere ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; che tuttavia non si ravvisa nella motivazione del provvedimento alcuna lacuna, poiché il giudice dell'esecuzione ha rilevato tutti gli elementi che deponevano per l'occasionalità delle condotte, poste in essere alcune nei confronti di minori occasionalmente individuati altre invece legate a condotte persecutorie e di furto in danno del padre di una giovane con la quale il condannato aveva una relazione sentimentale; che la stretta continuità temporale e l'omogeneità delle modalità esecutive non potevano surrogare gli elementi mancanti in ordine ad una specifica preordinazione nell'ambito di un progetto unitario; che il ricorso propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione; che poteva, quindi, plausibilmente ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabi .

Sez. 26, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti da avvincere ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; che tuttavia non si ravvisa nella motivazione del provvedimento alcuna lacuna, poiché il giudice dell'esecuzione ha rilevato tutti gli elementi che deponevano per l'occasionalità delle condotte, poste in essere alcune nei confronti di minori occasionalmente individuati altre invece legate a condotte persecutorie e di furto in danno del padre di una giovane con la quale il condannato aveva una relazione sentimentale; che la stretta continuità temporale e l'omogeneità delle modalità esecutive non potevano surrogare gli elementi mancanti in ordine ad una specifica preordinazione nell'ambito di un progetto unitario; che il ricorso propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione; che poteva, quindi, plausibilmente ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabi . Sez. 26, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris