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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 14613/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 5 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 31-10-2017 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione allo stesso ascritto a mesi 5 di reclusione ed euro 100,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato il quale, mediante atto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione essendo insussistente il reato presupposto in quanto reato impossibile; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla commisurazione della pena ed in particolare per la mancata concessione della attenuante ex art. 62 n. 4 nonché delle attenuanti generiche; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine.alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 In ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero il primo motivo appare reiterativo di doglianze già avanzate dinanzi alla corte di merito e da questa adeguatamente confutate in motivazione atteso che nella fattispecie di cui all'art. 474 cod. non assume alcun rilievo la grossolanità del falso.

Secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 -- 01).

Con la conseguenza che essendo configurabile il reato presupposto di cui all'art. 474 cod.pen. la successiva ricezione dei beni integra proprio la ritenuta ipotesi di ricettazione.

Analogamente reiterativo appare il secondo motivo di ricorso, adeguatamente vagliato dalla corte di merito la quale ha ritenuto che, alla luce dei precedenti penali del ricorrente, non appare possibile la concessione delle richieste attenuanti generiche.

In tal modo il giudice di merito si e' adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita del colpevole od all'entita' del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

Quanto al terzo motivo la questione non risulta ritualmente proposta dinanzi al giudice di merito ed in ogni caso i precedenti penali di cui si dà atto nelle pronunce appaiono ostativi alla concessione del beneficio alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; invero si è stabilito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01); e nel caso in esame la sussistenza di precedenti condanne impedisce quindi l'applicazione del beneficio.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 14 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ttite)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 5 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 31-10-2017 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione allo stesso ascritto a mesi 5 di reclusione ed euro 100,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato il quale, mediante atto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione essendo insussistente il reato presupposto in quanto reato impossibile; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla commisurazione della pena ed in particolare per la mancata concessione della attenuante ex art. 62 n. 4 nonché delle attenuanti generiche; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine.alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 In ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero il primo motivo appare reiterativo di doglianze già avanzate dinanzi alla corte di merito e da questa adeguatamente confutate in motivazione atteso che nella fattispecie di cui all'art. 474 cod. non assume alcun rilievo la grossolanità del falso. Secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 -- 01). Con la conseguenza che essendo configurabile il reato presupposto di cui all'art. 474 cod.pen. la successiva ricezione dei beni integra proprio la ritenuta ipotesi di ricettazione. Analogamente reiterativo appare il secondo motivo di ricorso, adeguatamente vagliato dalla corte di merito la quale ha ritenuto che, alla luce dei precedenti penali del ricorrente, non appare possibile la concessione delle richieste attenuanti generiche. In tal modo il giudice di merito si e' adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita del colpevole od all'entita' del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). Quanto al terzo motivo la questione non risulta ritualmente proposta dinanzi al giudice di merito ed in ogni caso i precedenti penali di cui si dà atto nelle pronunce appaiono ostativi alla concessione del beneficio alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; invero si è stabilito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01); e nel caso in esame la sussistenza di precedenti condanne impedisce quindi l'applicazione del beneficio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ttite)
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