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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39806/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 24/09/2018- dep. 22/11/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI in data 2/11/2016 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Roberto a pena di giustizia per i reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, riuniti per continuazione, col riconoscimento delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, commessi a GUSPINI-loc.

ZEPPARA, il 28/07/2015.

La condotta posta a base della condanna è consistita nell'aver svolto il ruolo di 'basista' in concorso con gli imputati non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], NIOI Efisio e SANNA Chistian, la cui posizione è stata definita in altro giudizio: costoro erano entrati di notte nell'abitazione di MEREU Serafino, di 68 anni, e dopo avergli usato violenze di vario tipo - con lesioni personali giudicate guaribili in 22 giorni - si erano impossessati della somma complessiva di 1.150 euro, di due assegni bancari e di un autoveicolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria, perché la sentenza della CORTEterritoriale non avrebbe in alcun modo precisato quale parte avrebbe avuto nella realizzazione della rapina, anche perché le informazioni stradali per raggiungere il luogo nel quale si era consumata la rapina erano state fornite da altro soggetto non identificato, che era nella medesima autovettura adoperata dagli autori materiali di essa; come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. perché, anche a voler ritenere il suo concorso nella vicenda, egli sarebbe stato al più un agevolatore di un furto in abitazione.

Poiché nella sentenza impugnata, al fg. 10, è scritto che le notizie che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso ai complici erano tali "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire", queste testuali espressioni costituirebbero la conferma che il ricorrente avrebbe escluso nella specie l'uso di armi, o comunque di violenza nei confronti della vittima; - come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

Riprendendo alla lettera la citazione prima riportata - condotta di [OSCURATO:PERSONA] tale "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire" -, il ricorrente censura la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 116 cod. pen.

Ricorda in proposito di non aver risposto alle due chiamate telefoniche di NIOI Efisio nel pomeriggio del 27/07/2015, poche ore prima dei fatti (sul cellulare della fidanzata del ricorrente), né di avere in seguito richiamato NIOI, il che sarebbe insolito per il concorrente di una rapina che si sarebbe realizzata nelle ore seguenti; - come quarto, violazione di legge (D ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, in particolare per l'incoerenza fra le parole prima riportate - condotta di [OSCURATO:PERSONA] tale "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire" - e le violenze accadute, attribuibili esclusivamente all'iniziativa dei concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

È manifestamente infondato il primo motivo, che censura la mancata identificazione della parte che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nella consumazione della rapina.

In realtà sia la sentenza di appello sia, in modo più esteso, quella del TRIBUNALE, confermata nella sua interezza e dalla prima richiamata, hanno spiegato le ragioni per le quali è dimostrato che il ricorrente fosse a conoscenza del luogo di pertinenza della persona offesa: è ben evidente, e in questi termini è stato illustrato nelle pronunce di merito, che la descrizione dell'ubicazione di un,' sito distante da un centro abitato, al cui interno portarsi per realizzare un illecito, apporti un contributo causale a quest'ultimo.

2. Manifestamente infondati sono gli altri tre motivi, nella sostanza sovrapponibili, che puntano a ridimensionare la responsabilità del ricorrente, limitandola al mero concorso nel furto in abitazione, ovvero evocando l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen.

Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro): "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

3. In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei tre motivi in esame sta nel fatto che il loro filo conduttore sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche.

Il consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf.

Sez. 2 sentenza n. 29641 del 30/05/2019 dep. 08/07/2019 Rv. 276734 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato".

4. La CORTE di CAGLIARI ha motivato la partecipazione a titolo di concorso alla rapina e alle lesioni in considerazione del contributo causale dato dalla descrizione dei luoghi, funzionale alla sua loro agevole realizzazione - la partecipazione ha poi trovato conferma nella ricezione quale compenso della somma di 200 euro subito dopo il fatto, nella stessa notte -, mentre ha escluso il riconoscimento dell'ipotesi del c.d. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. sulla base di un corretto ragionamento logico giuridico applicato al particolare caso concreto.

La giurisprudenza di questa S.C. è ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe trascenda ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi per assicurarsi il profitto del furto, o comunque per guadagnare l'impunità, sicché solo ove le circostanze del caso di specie siano indicative della focalizzazione esclusiva dell'azione criminosa verso la semplice sottrazione di un bene altrui può ritenersi l'ipotesi del concorso anomalo.

Se invece le circostanze del fatto programmato, poi portato a termine, inducano a ritenere che per le particolari caratteristiche del luogo di consumazione è logicamente prevedibile la trasformazione dell'azione criminosa dall'iniziale programmato furto nel più grave delitto di rapina, il titolo di reato è sicuramente quello del concorso ex art.110 cod. pen. a titolo di dolo indeterminato, alternativo od eventuale.

Ne consegue che se l'introduzione ai fini dell'impossessamento avviene all'interno di un'abitazione, cioè all'interno di un luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, l'accettazione del rischio della trasformazione del furto nel più grave delitto di rapina deve ritenersi insita nella programmazione criminosa originale.

5. Alla stregua di quanto fin qui esposto, la frase sulla quale insiste il ricorrente in ciascuno dei tre motivi, contenuta nella sentenza di appello - cioè che l'informativa data da [OSCURATO:PERSONA] ai computati sarebbe stata tale "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire" - non permette un esito differente rispetto a quello che il ricorso censura: la CORTE non ha inteso dire altro se non che le notizie sull'ubicazione della vittima e su come muoversi sul luogo avrebbero permesso di andare a colpo sicuro; non ha invece inteso escludere in assoluto che una condotta di furto in abitazione, cui si concorre pur non recandosi materialmente sul sito prescelto, degeneri in rapina.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 24/09/2018- dep. 22/11/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI in data 2/11/2016 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Roberto a pena di giustizia per i reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, riuniti per continuazione, col riconoscimento delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, commessi a GUSPINI-loc. ZEPPARA, il 28/07/2015. La condotta posta a base della condanna è consistita nell'aver svolto il ruolo di 'basista' in concorso con gli imputati non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], NIOI Efisio e SANNA Chistian, la cui posizione è stata definita in altro giudizio: costoro erano entrati di notte nell'abitazione di MEREU Serafino, di 68 anni, e dopo avergli usato violenze di vario tipo - con lesioni personali giudicate guaribili in 22 giorni - si erano impossessati della somma complessiva di 1.150 euro, di due assegni bancari e di un autoveicolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria, perché la sentenza della CORTEterritoriale non avrebbe in alcun modo precisato quale parte avrebbe avuto nella realizzazione della rapina, anche perché le informazioni stradali per raggiungere il luogo nel quale si era consumata la rapina erano state fornite da altro soggetto non identificato, che era nella medesima autovettura adoperata dagli autori materiali di essa; come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. perché, anche a voler ritenere il suo concorso nella vicenda, egli sarebbe stato al più un agevolatore di un furto in abitazione. Poiché nella sentenza impugnata, al fg. 10, è scritto che le notizie che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso ai complici erano tali "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire", queste testuali espressioni costituirebbero la conferma che il ricorrente avrebbe escluso nella specie l'uso di armi, o comunque di violenza nei confronti della vittima; - come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. Riprendendo alla lettera la citazione prima riportata - condotta di [OSCURATO:PERSONA] tale "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire" -, il ricorrente censura la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 116 cod. pen. Ricorda in proposito di non aver risposto alle due chiamate telefoniche di NIOI Efisio nel pomeriggio del 27/07/2015, poche ore prima dei fatti (sul cellulare della fidanzata del ricorrente), né di avere in seguito richiamato NIOI, il che sarebbe insolito per il concorrente di una rapina che si sarebbe realizzata nelle ore seguenti; - come quarto, violazione di legge (D ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, in particolare per l'incoerenza fra le parole prima riportate - condotta di [OSCURATO:PERSONA] tale "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire" - e le violenze accadute, attribuibili esclusivamente all'iniziativa dei concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. È manifestamente infondato il primo motivo, che censura la mancata identificazione della parte che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nella consumazione della rapina. In realtà sia la sentenza di appello sia, in modo più esteso, quella del TRIBUNALE, confermata nella sua interezza e dalla prima richiamata, hanno spiegato le ragioni per le quali è dimostrato che il ricorrente fosse a conoscenza del luogo di pertinenza della persona offesa: è ben evidente, e in questi termini è stato illustrato nelle pronunce di merito, che la descrizione dell'ubicazione di un,' sito distante da un centro abitato, al cui interno portarsi per realizzare un illecito, apporti un contributo causale a quest'ultimo. 2. Manifestamente infondati sono gli altri tre motivi, nella sostanza sovrapponibili, che puntano a ridimensionare la responsabilità del ricorrente, limitandola al mero concorso nel furto in abitazione, ovvero evocando l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro): "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". 3. In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei tre motivi in esame sta nel fatto che il loro filo conduttore sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche. Il consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 2 sentenza n. 29641 del 30/05/2019 dep. 08/07/2019 Rv. 276734 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato". 4. La CORTE di CAGLIARI ha motivato la partecipazione a titolo di concorso alla rapina e alle lesioni in considerazione del contributo causale dato dalla descrizione dei luoghi, funzionale alla sua loro agevole realizzazione - la partecipazione ha poi trovato conferma nella ricezione quale compenso della somma di 200 euro subito dopo il fatto, nella stessa notte -, mentre ha escluso il riconoscimento dell'ipotesi del c.d. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. sulla base di un corretto ragionamento logico giuridico applicato al particolare caso concreto. La giurisprudenza di questa S.C. è ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe trascenda ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi per assicurarsi il profitto del furto, o comunque per guadagnare l'impunità, sicché solo ove le circostanze del caso di specie siano indicative della focalizzazione esclusiva dell'azione criminosa verso la semplice sottrazione di un bene altrui può ritenersi l'ipotesi del concorso anomalo. Se invece le circostanze del fatto programmato, poi portato a termine, inducano a ritenere che per le particolari caratteristiche del luogo di consumazione è logicamente prevedibile la trasformazione dell'azione criminosa dall'iniziale programmato furto nel più grave delitto di rapina, il titolo di reato è sicuramente quello del concorso ex art.110 cod. pen. a titolo di dolo indeterminato, alternativo od eventuale. Ne consegue che se l'introduzione ai fini dell'impossessamento avviene all'interno di un'abitazione, cioè all'interno di un luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, l'accettazione del rischio della trasformazione del furto nel più grave delitto di rapina deve ritenersi insita nella programmazione criminosa originale. 5. Alla stregua di quanto fin qui esposto, la frase sulla quale insiste il ricorrente in ciascuno dei tre motivi, contenuta nella sentenza di appello - cioè che l'informativa data da [OSCURATO:PERSONA] ai computati sarebbe stata tale "da consentire ai predetti complici di poter agire indisturbati e senza colpo ferire" - non permette un esito differente rispetto a quello che il ricorso censura: la CORTE non ha inteso dire altro se non che le notizie sull'ubicazione della vittima e su come muoversi sul luogo avrebbero permesso di andare a colpo sicuro; non ha invece inteso escludere in assoluto che una condotta di furto in abitazione, cui si concorre pur non recandosi materialmente sul sito prescelto, degeneri in rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma
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