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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39333/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2020 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dall'8 marzo al 25 settembre 2012 e dal 14 marzo al 25 settembre 2012 in Lizzano, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto con sentenza dell'8 aprile 2015, definitiva il 7 gennaio 2016, con la quale era stata irrogata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; 2) ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis, 74 e 73 T.U. stup., i primi due commessi da aprile 2010 con condotta permanente e il terzo tra il 31 ottobre e I'l novembre 2011 in Lizzano, Crispiano, Torricella e Pulsano, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 19 gennaio 2018, definitiva il 9 luglio 2020, con la quale era stata irrogata la pena di anni dieci e mesi sette di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi sette di reclusione, così quantificata: pena base di anni dieci e mesi sette di reclusione per i reati sub 2, aumentata di anni tre di reclusione per i reati sub 1 (anni uno, mesi sei di reclusione per ciascun reato ex art. 73 T.U. stup.).

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125, 671 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata determinato gli aumenti di pena in continuazione per i reati sub 1, trascurando del tutto di considerare il giudizio di gravità già formulato dal giudice della cognizione con la sentenza del 19 gennaio 2018.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe omesso di scorporare ogni singolo reato sub 2, ma si sarebbe limitato a individuare la pena base in anni dieci, mesi sette di reclusione per tutti i reati giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, assorbendo di fatto le valutazioni offerte dal giudice della cognizione che, dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra i reati, aveva determinato la pena base in anni dieci di reclusione per il reato ex art. 74 T.U. stup., aumentata di mesi sei di reclusione per il reato ex art. 416 bis cod. pen., ulteriormente aumentata di mesi uno di reclusione per il reato ex art. 73 T.U. stup.

Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice dell'esecuzione - dopo aver evidenziato che i reati ex art. 73 T.U. stup. sub 1 dovevano essere considerati reati-fine dell'associazione sub 2 - non avrebbe potuto determinare un aumento in continuazione di anni uno, mesi sei di reclusione per ciascuno di essi, in quanto aumento del tutto illogico rispetto a quello previsto ex art. 81 cod. pen. per i reati giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che l'aumento di pena per il reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. è pari a un terzo rispetto a quello previsto per i suoi reati-fine sub

1. Il ricorrente, infine, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, nella determinazione della pena in continuazione per i reati sub 1, avrebbe erroneamente utilizzato a sfavore del condannato il fatto che tali reati fossero stati giudicati con il rito speciale ex art. 444 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata con una sentenza di condanna pronunciata per una pluralità di reati già uniti tra loro nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375; Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena conc~, che lo stesso è tenuto ad effettuare.

1.2. In forza di quanto sopra, il Collegio evidenzia che il giudice dell'esecuzione si è limitato a individuare la pena base in quella irrogata con la sentenza emessa all'esito del rito ordinario, senza scorporare i reati già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, individuando all'esito di questa operazione il reato più grave su cui operare gli aumenti per la continuazione.

La Corte di appello, infatti, una volta evidenziata la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi sette di reclusione, partendo dalla pena base di anni dieci, mesi sette di reclusione per tutti i reati sub 2.

2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2020 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dall'8 marzo al 25 settembre 2012 e dal 14 marzo al 25 settembre 2012 in Lizzano, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto con sentenza dell'8 aprile 2015, definitiva il 7 gennaio 2016, con la quale era stata irrogata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; 2) ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis, 74 e 73 T.U. stup., i primi due commessi da aprile 2010 con condotta permanente e il terzo tra il 31 ottobre e I'l novembre 2011 in Lizzano, Crispiano, Torricella e Pulsano, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 19 gennaio 2018, definitiva il 9 luglio 2020, con la quale era stata irrogata la pena di anni dieci e mesi sette di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi sette di reclusione, così quantificata: pena base di anni dieci e mesi sette di reclusione per i reati sub 2, aumentata di anni tre di reclusione per i reati sub 1 (anni uno, mesi sei di reclusione per ciascun reato ex art. 73 T.U. stup.). 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125, 671 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata determinato gli aumenti di pena in continuazione per i reati sub 1, trascurando del tutto di considerare il giudizio di gravità già formulato dal giudice della cognizione con la sentenza del 19 gennaio 2018. Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe omesso di scorporare ogni singolo reato sub 2, ma si sarebbe limitato a individuare la pena base in anni dieci, mesi sette di reclusione per tutti i reati giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, assorbendo di fatto le valutazioni offerte dal giudice della cognizione che, dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra i reati, aveva determinato la pena base in anni dieci di reclusione per il reato ex art. 74 T.U. stup., aumentata di mesi sei di reclusione per il reato ex art. 416 bis cod. pen., ulteriormente aumentata di mesi uno di reclusione per il reato ex art. 73 T.U. stup. Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice dell'esecuzione - dopo aver evidenziato che i reati ex art. 73 T.U. stup. sub 1 dovevano essere considerati reati-fine dell'associazione sub 2 - non avrebbe potuto determinare un aumento in continuazione di anni uno, mesi sei di reclusione per ciascuno di essi, in quanto aumento del tutto illogico rispetto a quello previsto ex art. 81 cod. pen. per i reati giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto. In particolare, nel ricorso si evidenzia che l'aumento di pena per il reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. è pari a un terzo rispetto a quello previsto per i suoi reati-fine sub 1. Il ricorrente, infine, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, nella determinazione della pena in continuazione per i reati sub 1, avrebbe erroneamente utilizzato a sfavore del condannato il fatto che tali reati fossero stati giudicati con il rito speciale ex art. 444 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata con una sentenza di condanna pronunciata per una pluralità di reati già uniti tra loro nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375; Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena conc~, che lo stesso è tenuto ad effettuare. 1.2. In forza di quanto sopra, il Collegio evidenzia che il giudice dell'esecuzione si è limitato a individuare la pena base in quella irrogata con la sentenza emessa all'esito del rito ordinario, senza scorporare i reati già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, individuando all'esito di questa operazione il reato più grave su cui operare gli aumenti per la continuazione. La Corte di appello, infatti, una volta evidenziata la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi sette di reclusione, partendo dalla pena base di anni dieci, mesi sette di reclusione per tutti i reati sub 2. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto.
Sentenza Cassazione n. 39333/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris