CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1986
Cassazione n. 34087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/05/1986 avverso la sentenza del 7/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato -, oltre che versato in fatto, è meramente reiterativo di quello formulato in appello, disatteso con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. La Corte di Appello ha, infatti, rimarcato come l'assenza dell'imputato dal proprio domicilio, sia stata accertata dall'operante non solo sulla base delle dichiarazioni del padre dello stesso, ma anche personalmente ispezionando l'intera abitazione. Il secondo motivo - che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è saldamente ancorato ai precedenti penali dell'imputato e, quindi, è insindacabile. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pre