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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06655/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e non uscire di casa al mattino prima delle 6.00 senza comprovata necessità e comunque senza avere dato tempestivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, è risultato assente il 1° marzo 2017 e il 12 marzo 2017; con l'unico motivo di ricorso, Lauria lamenta l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che: la censura è manifestamente infondata, posto che la causa di non punibilità è stata esclusa tenuto conto dell'offensività della condotta che è stata posta in essere in due occasioni a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, oltre che della non occasionalità della stessa, alla luce delle precedenti condanne definitive riportate dall'imputato per altri sei episodi degli anni 2015 e 2016; a fronte di tale motivazione, il ricorrente ha svolto censure del tutto generiche fondate su una, non meglio circostanziata, mancata valutazione della «corrispondenza tra fattispecie astratta contenuta nella norma incriminatrice e il fatto storico» e alla reiterata affermazione della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione invocata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e non uscire di casa al mattino prima delle 6.00 senza comprovata necessità e comunque senza avere dato tempestivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, è risultato assente il 1° marzo 2017 e il 12 marzo 2017; con l'unico motivo di ricorso, Lauria lamenta l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che: la censura è manifestamente infondata, posto che la causa di non punibilità è stata esclusa tenuto conto dell'offensività della condotta che è stata posta in essere in due occasioni a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, oltre che della non occasionalità della stessa, alla luce delle precedenti condanne definitive riportate dall'imputato per altri sei episodi degli anni 2015 e 2016; a fronte di tale motivazione, il ricorrente ha svolto censure del tutto generiche fondate su una, non meglio circostanziata, mancata valutazione della «corrispondenza tra fattispecie astratta contenuta nella norma incriminatrice e il fatto storico» e alla reiterata affermazione della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione invocata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris