Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 06755/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23426/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocatoSAVERIO COSI che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2571/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositatail 23/08/2021 R.G.N.1266/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 23.8.2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, condannandolo alle spese; che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che la pronuncia di prime cure aveva ritenuto l’infondatezza della pretesa sul rilievo che il TFR (peraltro pagato dall’INPS nel corso del giudizio) e le ultime tre mensilità della retribuzione erano state maturate alle dipendenze della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], che non era stata dichiarata fallita e di cui non era stata provata la condizione di insolvenza, e che in senso contrario non poteva rilevare l’accordo con cui l’istante, la predetta società e il [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto che quest’ultimo (poi dichiarato fallito) si accollasse le obbligazioni già proprie della società datrice di lavoro, hanno aggiunto che, anche a voler ritenere l’anzidetto accordo valido ed efficace nei confronti dell’INPS, esso non sarebbe stato idoneo a fondare oggettivamente la pretesa del Consorzio al pagamento delle ultime tre mensilità, non essendo stato dimostrato “il mancato pagamento da parte del debitore principale di almeno due rate consecutive di cui al concordato piano di pagamento” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che egli, prima di agire in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto dimostrare il mancato pagamento da parte di soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] di almeno due rate consecutivedel piano di pagamento; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del giudicato, per non avere la Corte territoriale valorizzato il provvedimento giudiziale con cui egli era stato ammesso al passivo, che attestava la debenza di una somma ben superiore all’importo di due rate del piano di pagamento; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito considerato che, avendo l’INPS provveduto al pagamento del TFR, aveva implicitamente riconosciuto il suo diritto ad esigere dal Fondo di garanzia le somme dovutegli a titolo di ultime tre mensilità della retribuzione; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 115, 116 e 437 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale considerato che giammai l’INPS aveva contestato il mancato adempimento degli obblighi fissati nel verbale di conciliazione; che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di gravame concernente la rifusione delle spese del giudizio di opposizione, da reputarsi illegittima in considerazione dell’avvenu to pagamento di parte dell’importo del decreto ingiuntivo in epoca successiva alla sua notificazione, e averlo condannato altresì alla rifusione delle spese di appello; che il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, al riguardo, la Corte territoriale ha bensì rilevato che non era stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’obbligazione previdenziale, ossia l’esistenza di un debito a carico del soggetto poi dichiarato fallito, correggendo sul punto la sentenza impugnata, ma nulla ha immutato in ordine all’accertamento del primo giudice circa l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti soggettivi dell’obbligazione medesima, ravvisata nel fatto che il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione erano state maturate alle dipendenze di un’impresa che non era stata dichiarata fallita né insolvente e che, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, non poteva rilevare l’accordo con cui l’istante, l’impresa datrice di lavoro e un terzo poi dichiarato fallito avevano convenuto che quest’ultimo si accollasse le obbligazioni già proprie della datrice di lavoro; che tanto si evince, in particolare, dall’affermazione meramente concessiva contenuta nella sentenza, secondo cui “anche volendo ritenere il verbale di conciliazione in questione valido ed efficace nei confronti del fallimento e dell’INPS, esso comunque non sarebbe idoneo a fondare la pretesa al pagamento delle ultime […] mensilità” (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, così ricostruito il dictum della sentenza impugnata, era onere dell’odierno ricorrente impugnare per cassazione anche la statuizione implicitamente confermata dalla sentenza d’appello, secondo cui difetterebbero in radice i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia per non essere stato il Consorzio fallito suo datore di lavoro e per non essere stata dichiarata fallita né insolvente la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], pacificamente sua datrice di lavoro e alle dipendenze della quale erano stati maturati i crediti in questione; che, non essendo stata tale ratio decidendiattinta da alcuna censura, non può che darsi continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre, atteso che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, il loro accoglimento non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza impugnata (così, esattamente, Cass. nn. 14740 del 2005 e 13880 del 2020, che hanno rimarcato come si tratti d'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata, non già percarenza di interesse); che, con riguardo al terzo motivo, va preliminarmente ricordato che questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, essendo di natura pubblica e nascendo ex legeal verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall’ordinamento, restano rigidamente vincolate alla regola del rapporto obbligatorio, di talché lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell’obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così espressamente Cass. n. 2804 del 2003, cui hanno dato seguito numerosissime successive conformi: cfr., da ult., Cass. n. 3556 del 2023); che, tanto premesso, è agevole rilevare l’infondatezza del motivo di censura, giammai potendo il fatto dell’avvenuto pagamento del TFR fondare di per sé stesso un riconoscimento dell’obbligo di pagare anche le ultime tre mensilità di retribuzione e dovendo piuttosto aversi riguardo alla conformità dell’adempimento o dell’inadempimento alla legge regolativa dell’obbligazione; che il quinto motivo è invece fondato, atteso che la Corte territoriale, pur dando conto del motivo di gravame concernente le spese di lite del giudizio di opposizione e delle difese al riguardo spiegate dall’INPS in appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha però omesso ogni pronuncia al riguardo; che non rileva in contrario che il motivo di gravamein questione sia stato dichiarato assorbito, non potendo ravvisarsi alcun rapporto di assorbimento improprio tra la decisione di conferma della pronuncia di primo grado e della statuizione ivi recata di condanna alle spese di lite in presenza di un fattoautonomo come l’avvenuto pagamento di parte dell’importo del decreto ingiuntivo in epoca successiva alla sua notificazione, che – secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente –avrebbe comunque di per sé implicato l’impossibilità di ritenerlo soccombente ai fini delle spese; che, ben potendo l’assorbimento erroneamente dichiarato dar luogo ad una fattispecie di omessa pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 12193 del 2020), la sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del quinto motivo e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23426/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocatoSAVERIO COSI che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2571/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositatail 23/08/2021 R.G.N.1266/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 23.8.2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, condannandolo alle spese; che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che la pronuncia di prime cure aveva ritenuto l’infondatezza della pretesa sul rilievo che il TFR (peraltro pagato dall’INPS nel corso del giudizio) e le ultime tre mensilità della retribuzione erano state maturate alle dipendenze della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], che non era stata dichiarata fallita e di cui non era stata provata la condizione di insolvenza, e che in senso contrario non poteva rilevare l’accordo con cui l’istante, la predetta società e il [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto che quest’ultimo (poi dichiarato fallito) si accollasse le obbligazioni già proprie della società datrice di lavoro, hanno aggiunto che, anche a voler ritenere l’anzidetto accordo valido ed efficace nei confronti dell’INPS, esso non sarebbe stato idoneo a fondare oggettivamente la pretesa del Consorzio al pagamento delle ultime tre mensilità, non essendo stato dimostrato “il mancato pagamento da parte del debitore principale di almeno due rate consecutive di cui al concordato piano di pagamento” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che egli, prima di agire in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto dimostrare il mancato pagamento da parte di soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] di almeno due rate consecutivedel piano di pagamento; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del giudicato, per non avere la Corte territoriale valorizzato il provvedimento giudiziale con cui egli era stato ammesso al passivo, che attestava la debenza di una somma ben superiore all’importo di due rate del piano di pagamento; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito considerato che, avendo l’INPS provveduto al pagamento del TFR, aveva implicitamente riconosciuto il suo diritto ad esigere dal Fondo di garanzia le somme dovutegli a titolo di ultime tre mensilità della retribuzione; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 115, 116 e 437 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale considerato che giammai l’INPS aveva contestato il mancato adempimento degli obblighi fissati nel verbale di conciliazione; che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di gravame concernente la rifusione delle spese del giudizio di opposizione, da reputarsi illegittima in considerazione dell’avvenu to pagamento di parte dell’importo del decreto ingiuntivo in epoca successiva alla sua notificazione, e averlo condannato altresì alla rifusione delle spese di appello; che il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, al riguardo, la Corte territoriale ha bensì rilevato che non era stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’obbligazione previdenziale, ossia l’esistenza di un debito a carico del soggetto poi dichiarato fallito, correggendo sul punto la sentenza impugnata, ma nulla ha immutato in ordine all’accertamento del primo giudice circa l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti soggettivi dell’obbligazione medesima, ravvisata nel fatto che il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione erano state maturate alle dipendenze di un’impresa che non era stata dichiarata fallita né insolvente e che, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, non poteva rilevare l’accordo con cui l’istante, l’impresa datrice di lavoro e un terzo poi dichiarato fallito avevano convenuto che quest’ultimo si accollasse le obbligazioni già proprie della datrice di lavoro; che tanto si evince, in particolare, dall’affermazione meramente concessiva contenuta nella sentenza, secondo cui “anche volendo ritenere il verbale di conciliazione in questione valido ed efficace nei confronti del fallimento e dell’INPS, esso comunque non sarebbe idoneo a fondare la pretesa al pagamento delle ultime […] mensilità” (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, così ricostruito il dictum della sentenza impugnata, era onere dell’odierno ricorrente impugnare per cassazione anche la statuizione implicitamente confermata dalla sentenza d’appello, secondo cui difetterebbero in radice i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia per non essere stato il Consorzio fallito suo datore di lavoro e per non essere stata dichiarata fallita né insolvente la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], pacificamente sua datrice di lavoro e alle dipendenze della quale erano stati maturati i crediti in questione; che, non essendo stata tale ratio decidendiattinta da alcuna censura, non può che darsi continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre, atteso che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, il loro accoglimento non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza impugnata (così, esattamente, Cass. nn. 14740 del 2005 e 13880 del 2020, che hanno rimarcato come si tratti d'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata, non già percarenza di interesse); che, con riguardo al terzo motivo, va preliminarmente ricordato che questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, essendo di natura pubblica e nascendo ex legeal verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall’ordinamento, restano rigidamente vincolate alla regola del rapporto obbligatorio, di talché lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell’obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così espressamente Cass. n. 2804 del 2003, cui hanno dato seguito numerosissime successive conformi: cfr., da ult., Cass. n. 3556 del 2023); che, tanto premesso, è agevole rilevare l’infondatezza del motivo di censura, giammai potendo il fatto dell’avvenuto pagamento del TFR fondare di per sé stesso un riconoscimento dell’obbligo di pagare anche le ultime tre mensilità di retribuzione e dovendo piuttosto aversi riguardo alla conformità dell’adempimento o dell’inadempimento alla legge regolativa dell’obbligazione; che il quinto motivo è invece fondato, atteso che la Corte territoriale, pur dando conto del motivo di gravame concernente le spese di lite del giudizio di opposizione e delle difese al riguardo spiegate dall’INPS in appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha però omesso ogni pronuncia al riguardo; che non rileva in contrario che il motivo di gravamein questione sia stato dichiarato assorbito, non potendo ravvisarsi alcun rapporto di assorbimento improprio tra la decisione di conferma della pronuncia di primo grado e della statuizione ivi recata di condanna alle spese di lite in presenza di un fattoautonomo come l’avvenuto pagamento di parte dell’importo del decreto ingiuntivo in epoca successiva alla sua notificazione, che – secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente –avrebbe comunque di per sé implicato l’impossibilità di ritenerlo soccombente ai fini delle spese; che, ben potendo l’assorbimento erroneamente dichiarato dar luogo ad una fattispecie di omessa pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 12193 del 2020), la sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del quinto motivo e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugna