CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 32130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] (in seguito Mibact) n. 342 del 21.5.2009 con il quale era stato risolto, sul presupposto dell’intervenuta maturazione del requisito contributivo massimo di quarant’anni a sensi dell’art. 72 comma 11, d.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, il suo rapporto di lavoro a far tempo dal 4.9.2009. 2. L a Corte territoriale salernitana , giudice del rinvio, ha premesso che la sentenza rescindente, con cui era stata cassata la pronuncia del 12 - 19.4. 20 12 della Corte d istrettuale di Potenza – quest’ultima reiettiva dell’appello contro la decisione del Tribunale del capoluogo lucano – aveva evidenziato che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 / 2008, cit. , il trattenimento riguarda nte il ricorrente era già in essere, tal ché ess o ricadeva nella previsione di salvezza di cui al comma 8 dell’art. 72, stesso decreto, a tenore del quale«Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto».Il giudice del rinvio ha quindi osservato, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione,che il decreto ministeriale n. 342/09, c it ., era illegittimo; quanto ai profili risarcitori derivanti dall’illegittima risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale , nell’operarne una quantificazione, escludeva il ristoro del danno biologico e, co n riguardo al danno patrimoniale, faceva riferimento, da un lato, alle retribuzioni perdute nel periodo tra il 3.9.2009 e il 31.10.2010, data di scadenza del biennio di trattenimento in servizio, determinandole, sulla scorta di CTU contabile, in complessivi €. 176.076,24, e, dall’altro, alla «maggiore indennità di buonuscita», quantifica ta dal CTU in €. 43.311,43: somma (questa) che tuttavia riduceva, in relazione al petitum,all’importo di €. 10.977,85 . 3. N on poteva invece essere riconosciuta, neanche sotto forma di perdita di chance, in difetto di esplicita domanda in tal senso, la retribuzione di risultato seppure quantificata dal CTU in €. 16.440,00, atteso che essa «postula(va) una positiva verifica circa il conseguimento, da parte del dirigente, degli obiettivi prefissati». 4. S enonché, dal complessivo importo di €. 187.051,00 andavano decurtate le somme che il Giacomazzi, nell’arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]-31.10.2010, aveva comunque percepito come pensione d’anzianità, e ciò in quanto, mancando n ella specie un dictum giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro che avrebbe reso ripetibili le somme erogate dall’INPS, si sarebbe verificata, in difetto di detrazione dell’ aliunde perceptum , un’indebita locupletazionedel Giacomazzi. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese il Mibact. 6. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, e ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrent e denuncia , in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. per avere il giudice d’appello indebitamente detratto dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo quanto corrisposto medio tempore a titolo di pensione d’anzianità; secondo il ricorrente, solo il compenso da lavoro percepito durante il c.d. periodo intermedio (i.e., intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento) può comportare la riduzione del risarcimentoper il principio della compensatio lucri cum damno, mentre il trattamento pensionistico non è in alcun modo ricollegabile al licenziamento illegittimo e non è detraibile anche qualora vengano, come nella specie, a cristallizzarsi gli effetti del licenziamento per effetto della mancata reintegra in servizio. 2. Con la seconda censura si duole, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo, ossia della domanda di quantificazione del danno da buonuscita che, seppure, erroneamente indicato nel ricorso in riassunzionein €. 10.977,85, era stato rimesso , nondimeno,a determinazione «secondo giustizia». 3.Con la terza critica deduce, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver omesso il giudice del rinvio di rendere un a pronuncia « sulla domanda subordinata di quantificazione giudiziaria»del maggior danno da buonuscita. 4. Con la quarta, e ultima, censura denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazio ne del d.m. M ibac del 4.8.2011, in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del l’ A ccordo sindacale Mibac - OO.SS. del 24.10.2005 concernente l’applicazione dell’art . 14 c.c.n.l. Area 1–Dirigenza–1998/2001; il giudice del rinvioaveva erroneamente negato il risarcimento del danno relativo alla retribuzione di risultato in difetto di valutazioni ministeriali su l consegui mento degli obiettivi , e ciò malgrado le richiamate fonti avessero collegato tale voce retributiva alla sola durata dell’esercizio della funzione dirigenziale di 1^ fascia, prescindendo da ogni altra «valutazione dei risultati in concreto raggiunti». 5.Il primo motivo di ricorso è fondato. 5.1 Questa Corte ha più volte affermato il principio, da cui non v’è ragione di discostarsi, che non è detraibile come aliunde perceptum il trattamento pensionistico, potendosi considerare compensativo (quale aliunde perceptum ) del danno arrecato dal licenziamento non qualsiasi reddito percepito, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa (cfr., fra le tante, Cass. n. 16136/18, Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass. 13715/04, Cass. n. 11758/03). Le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12194/02)hanno, già in epoca risalente,precisato che il dirit to a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, né si pone di per s é come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (cfr.Cass. 28 aprile 1995, n. 4747 ), sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno. 5.2 Può ben verificarsi che, in determinati casi, la legge deroghi a quei requisiti, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, di guisa che il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatività: ma in altrettanti casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come "un lucro compensabile col danno", cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a fronte della loro percezione sta un'obbligazione restitutoria di corrispondente importo. Né detta compensatio può riconoscersi quando il medesimo rapporto si ponga, invece, in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, giacché in tali evenienze la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge ex tuncil diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto che eroga la pensione. 5.3 P iù di recente le Sezioni Unite (sent. n. 12564/2018) , riesaminando la regola di operatività dell’art. 1223 cod. civ., hanno osservato che «q uando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità». E, al contempo , hanno sottolineato « che la determinazione del vantaggio computabile richiede che esso sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché, in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è, quindi , quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria». Giungendo così a ritenere che «s ussiste una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde a un diverso disegno attributivo causale», che si pone quale causa del beneficio individuabile «nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte». Seppure espresse in materia di responsabilità civile e con riferimento alla pensione di reversibilità , le considerazio ni dianzi espostepossono utilmente richiamarsi i n questa sede. 5.4 In senso contrario,non vale evidenziare che mancherebbe qui un dictum di ricostituzione del rapporto che, rendendo incompatibile la percezione della pensione, consentirebbe all’istituto previdenziale di agire in ripetizione. Nella vicenda processuale in esame, infatti, già la sentenza rescindente n. 22790/2013 ha dato atto del ripristino de iure del rapporto, visto che in essa si a fferma che il trattenimento in servizio del ricorrente era già in essere e che tale trattenimento importava il diritto del Giacomazzi a permanere in attività oltre la massima anzianità contributiva («l a disposizione de qua è destinata ad incidere sul procedimento di trattenimento», sicché «la stessa non può non avere riflessi sul conseguente diritto al suo mantenimento, come la stessa clausola normativa di salvezza dei trattenimenti in essere al momento della sua entrata in vigore induce logicamente a ritenere»: così a pag. 7 della sentenza rescindente). La perdita di interesse del lavoratore alla ricostituzione del rapporto,anche de facto , mediante un provvedimento di reintegra , e ciò per effetto del raggiungimento, nelle more , del termine biennale di trattenimento in servizio, non esclude che vi sia, per effetto dell’accertamento giudiziale dell’illecita risoluzione del rapporto , la prosecuzione de iuredello stesso. Dal che consegue, unitamente alla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, sul quale permane (evidentemente) l’obbligo contributivo, la ripetibilità delle somme erogate nel biennio di riferimento a titolo pensionistico da parte dell’INPS ( queste ultime divenute, sia pure ex post e per effetto dell ’accertamento contenuto nella sentenza rescindente, prive ormai di giustificazione causale). 5.5 N on giova obiettare , ancora, che n el lavoro pubblico privatizzato il raggiungimento dei limiti d’età non consente in nessun caso il prosieguo del rapporto. Com’è agevole constatare, nella vicenda in esame il risarcimento è stato in concreto parametrato al solo arco temporale in cui il ricorrente avrebbe potuto continuare a lavorare, ossia al periodo fino 31.10.2010, data di scadenza del biennio di trattenimento in servizio, di guisa chela speciale connotazione del rapporto di lavoro pubblico non si riflette, sotto tale specifico profilo , in termini favorevol i alla difesa del Mibact. In altri termini, la vicenda in esame non è dissimile da quella esaminata da Cass. n. 16136/18, la quale, nell’escludere la compensatio lucri cum damno con il trattamento pensionistico, è stata emessa (si noti) proprio con riguardo a un rapporto rispetto al quale, nonostante l’illegittimità del licenziamento, non era stata più disposta la reintegra perché nel frattempo il lavoratore era stato collocato in quiescenza, così come non vi era stata pronuncia di reintegra neppure nel caso – relativo a un dirigente – deciso da Cass. n. 11758/03. Segue, pertanto,l’accoglimento del motivo. 6. Il secondo e terzo motivo, per l’ intima connessione da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 6.1 In base al nuovo testo dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. c iv ., è denunciabile per cassazione solo il vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Secondo l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 9749 del 2016), l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. La censura non può investire, per contro, argomenti o profili giuridici né tanto meno aspetti legati all’interpretazione della domanda che competono al giudice del merito. 6.2 Né è configurabile nella specie un’omessa pronuncia, censurabile ex art. 112 cod. p roc. c iv ., posto che il giudice d’appello ha espressamente chiarito, interpretandonell’ambito dei suoi poteri la domanda proposta, che occorreva delimitare la statuizione entro il petitumdel ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. p roc. c iv . , di qui l’impossibilità di liquidare il maggior e importo come quantificato nellaCTU contabile. Trattasi di statuizione immune da censure, posto che lo stesso Giacomazzi si duole in questa sede che il giudice di rinvio avrebbe «omesso di rendere una pronuncia sulla domanda subordinata di quantificazione giudiziaria», senza considerare tuttavia che, già solo per effetto dell’accoglimento del capo di domanda principale , verrebbe automaticamente meno ogni interesse rispetto a quella azionata in via gradata. E, in tal senso, la locuzione contenuta nel ricorso in riassunzione («… ovvero nella diversa misura di giustizia» ) è stata ragionevolmente intesa dalla corte di merito come del tutto equipollente a una richiesta meramente indicativa e di stile di attribuzione della “ minor somma ” comunque spettante ( cfr. Cass.25690 del 2019 ; Cass. 16450 del 2012 ; Cass. 3593 del 2010 ; Cass.n. 2078 del 2002). Non vi è spazio, dunque, per ritenere che l’interpretazione data dalla Corte di merito alla domanda abbia potuto prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte, determinando, appunto, la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. 7. Il quartomotivo va anch’esso disatteso . Le disposizioni regolamentari (Cass. n. 10581 del 1998, Cass. n. 5038 del 1998, Cass. n. 21 del 1986, Cass. n. 9239 del 2011; Cass.n. 26457/2017) non hanno valore di norme giuridiche, esaurendo la loro operatività ed efficacia nell'ambito dell'attività interna degli enti, con la conseguenza che, in relazione all'interpretazione delle stesse, la sentenza di merito non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione; nella specie, le ce nsure in cui si articola il motivo non riguardano la violazione di disposizioni di legge sui criteri ermeneutici, ma direttamente le norme regolamentari, pertanto devono dichiararsi inammissibili. Quanto alle disposizioni della disciplina collettiva, il motivo si rivela del pari inammissibile, in quanto parte ricorrente – pur denunziando la violazione o falsa applicazione di accordi collettivi nazionali ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.–non ha dedotto specifiche argomentazioni intese a dimostrare che determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/01/2015 , n. 635). Aggiungasi, per completezza, che i l giudice d’appello ha correttamente valutato, ai fini della commisurazione del danno, la retribuzione globale di fatto. Quest’ultima deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale(Cass. n. 27750/2020). La retribuzione di risultato, in quanto parametrata ai risultati conseguiti ex art. 24 comma 1 d. lgs. n. 165/2001, rientra nel novero dei compensi eventuali, e, come tale, è stata giustamente esclusa dal computo. Questa Corte ha espresso infatti il principio, che qui va ribadito, secondo il quale in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, l'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. del personale dirigente dell'Area 11998-2001 [OSCURATO:PERSONA], stabilisce che la retribuzione di risultato, comprensiva della quota fissa minima di cui si compone, è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previamente determinati cui la stessa è correlata. Ne consegue , pertanto, che deve escludersi che tale retribuzione– ivi comprese eventuali sue voci integrative – possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori (Cass. 21 aprile 2015 , n. 8084 ; Cass. 12 ottobre 2011 n. 20976). Conclusivamente, va accolto il primo motivo, mentre i restanti vanno respinti; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice d’appello indicato in dispositivo che procederà a un nuovo esame. Alla corte territoriale è demandato anche di provvedere sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenzain relazione al motivo accolto e rinv