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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 38286/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTO Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza ir pugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensoi e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.

U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi::sibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pegamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Ossa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTO Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza ir pugnata. 1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensoi e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi::sibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pegamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Ossa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
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