CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 06088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 03/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 14/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vito in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. I motivi di ricorso che contestano la violazione degli artt. 192, 194 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagina 2 della sentenza impugnata). L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso di specie. I giudici di appello hanno, inoltre, rigetto la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, valorizzando, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, le specifiche condotte truffaldine ostative alla riqualificazione del fatto ex art. 641 cod. pen. (vedi pagina 2 della sentenza impugnata). Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'oggettiva gravità della condotta, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità, oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa (ammontante ad oltre 1300 euro) possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.