CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 46161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta il computo del termine prescrizionale, è manifestamente infondato in quanto vi è stata remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., sicché si applica nella specie la sospensione di cui al comma ottavo di tale norma; che nel caso di specie, il periodo di sospensione è decorso dal 10.12.2013, data di notifica dell'estratto contumaciale, sino al 30.10.2019, data in cui è stata notificata l'ordinanza di restituzione in termini; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto; va, peraltro, considerato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend Così deciso il 13 luglio 2022 I