CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 aprile 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., per aver cagionato delle lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda oggetto di processo nasce da un diverbio legato a motivi di circolazione stradale. Secondo l'ipotesi accusatoria, a seguito di una manovra di sorpasso, l'imputato, nel rientrare nella propria corsia, avrebbe urtato con la propria auto il paraurti di quella condotta dal Costantin. Poiché l'imputato avrebbe continuato la marcia senza fermarsi, la persona offesa l'avrebbe sorpassato e indotto a fermarsi, scendendo poi dall'auto per contestargli l'accaduto. A questo punto, il Gallella sarebbe ripartito mentre la vittima si sarebbe aggrappata al piantone centrale posto tra le portiere della vettura dell'imputato. Quest'ultimo, nonostante la vittima fosse rimasta aggrappata all'auto, non solo non avrebbe arrestato la marcia ma avrebbe accelerato trascinando la vittima ad altissima velocità, trascinando il Costantin per oltre cento metri, fino a quando non perdeva il controllo del veicolo. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo. Sostiene che la motivazione della Corte di appello sarebbe illogica, poiché, da una parte, afferma che l'intenzione del Gallella era quella di fuggire e, dall'altra, sostiene la volontarietà delle lesioni cagionate alla vittima. Essendo, invece, chiaro che l'intenzione dell'imputato di fuggire per paura di un'aggressione non era compatibile con la volontà di causare lesioni alla persona offesa. Il ricorrente, inoltre, ritiene provato che il Costa ntin si era aggrappato all'auto dopo che il Gallella era ripartito: circostanza che potrebbe configurarsi come causa anomala ed eccezionale, da sola sufficiente a determinare l'evento. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine, quantomeno, al dubbio in ordine alla sussistenza della legittima difesa. Rappresenta che, nell'atto di appello, la difesa aveva ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi della causa di giustificazione. Dagli atti utilizzabili per la decisione, a parere del ricorrente, emergerebbe che la parte lesa avrebbe usato violenza o, comunque, avrebbe avuto intenzione di aggredire l'imputato, che, spaventato, si sarebbe dato alla fuga. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 55 cod. pen.Sostiene che la concitazione degli eventi avrebbe determinato il venir meno della proporzione tra offesa e difesa, per colpa, precipitazione e imprudenza. I giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto ritenere integrata un'ipotesi di eccesso colposo e, conseguentemente, riqualificare i fatti e ricondurli nell'ambito di applicazione dell'art. 590 cod. pen. Mancando la querela, l'imputato andava conseguentemente prosciolto. 2.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli arti. 62-bis e 133 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Non congrua sarebbe anche la motivazione sulla quantificazione della pena. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha motivato in maniera adeguata e senza incorre in alcun vizio logico. Al riguardo, va evidenziato che non vi è alcuna incompatibilità tra l'intenzione del Gallella di fuggire e la volontarietà delle lesioni cagionate alla vittima, perché le lesioni sono state cagionate proprio al fine di garantirsi la "fuga". Quanto all'altra censura mossa con il primo motivo, va rilevato che l'evento non poteva ritenersi causato dalla condotta sopravvenuta e autonoma del Costantin, poiché la condotta ritenuta rilevante dai giudici di merito è costituita non nel ripartire, ma nell'accelerare dopo che la vittima si era aggrappata al piantone: solo in quel momento il Gallella aveva accelerato trascinando la vittima ad altissima velocità. Sul punto la Corte di appello ha evidenziato che si trattava di una condotta consapevole e volontaria, atteso che l'imputato non aveva negato di essersi reso conto che, una volta ripresa la marcia, la vittima era aggrappata all'auto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, invero, per sostenere la sussistenza della scriminante opera una ricostruzione dei fatti, diversa da quella operata dai giudici di merito, secondo la quale la persona offesa si sarebbe avvicinata alla vettura dell'imputato con fare minaccioso, avrebbe cercato di aprire la portiera, avrebbe strappato la felpa del Gallella e avrebbe tentato di entrare nell'abitacolo. Quando, invece, per la Corte di appello, la vittima si sarebbe avvicinata all'imputato solo per contestargli, anche in modo poco urbano, la sua condotta imprudente. Appare evidente che, con tale motivo, il ricorrente non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, risulta evidente che non vi sia spazio per la scriminante invocata dalla difesa. La Corte di appello, coerentemente con tale ricostruzione, ha escluso la sussistenza della legittima difesa, anche putativa, evidenziando la mancanza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta altrui, dell'inevitabilità altrimenti e della proporzionalità tra l'offesa e la presunta reazione difensiva. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nella ricostruzione dei giudici di merito, come visto, mancavano completamente i presupposti della legittima difesa e non solo il requisito della proporzionalità tra offesa e reazione. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). Quanto alla censura relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, va rilevato che la Corte di appello, sul punto, ha motivato in maniera adeguata (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ricordato che «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp