CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omessa nomina di un interprete in appello e la traduzione degli atti del procedimento in lingua nota all'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto che da nessun atto emerge che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana, dato invero smentito dal contenuto del verbale di interrogatorio redatto nel corso dell'udienza di convalida, sede in cui il ricorrente ha risposto alle domande formulate in senza alcuna necessità, neppure prospettata dalla difesa di fiducia presente, di un ausilio da parte di un interprete, evenienza confermata dalla firma del mandato di appellare la sentenza in favore del difensore redatto in lingua italiana; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo attraverso il quale si deducono vizi in ordine alla mancanza di motivazione con riferimento all'ipotizzato uso personale ex art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le modalità di detenzione, il dato ponderale e qualitativo delle diverse tipologie di stupefacenti, in uno al rinvenimento di strumentazione per la pesatura e il possesso del denaro in contate di provenienza non giustificata; rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla disposta confisca, legittimamente intervenuta alla luce dei contestati reati di detenzione ai fini di spaccio ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. cit. e delle non credibili giustificazioni addotte in ordine alla provenienza lecita della somma di denaro in contante rinvenuta indosso all'atto del sequestro dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così