CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23042/2012, proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 74 / 18/2011 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, depositata il 06/07/2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 0 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. Oggetto:art.331 cpc – inosservanza termine- inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., società semplice iscritta presso la camera di commercio come impresa agricola, riceveva l’avviso di accertamento n.R7U02T100092-97, attinente ad Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2002, con il quale si contestava l’omessa presentazione del modello Unico per la dichiarazione dei redditi relativi a tale annualità, dichiarazione invece presentata per gli esercizi precedenti (1996-2001) in regime di contabilità semplificata. 2. Nella fase precedente all’emissione dell’avviso, la società, invitata dall’Ufficio a fornire chiarimenti, aveva evidenziato che l’attività sociale era cessata nel 2001 e che, nel corso del 2002 , aveva svolto soltanto la vendita di esche vive residue e di beni strumentali. 3. Lasocietà contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza (di seguito, CTP); anche i soci presentavano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, notificati loroex art. 5 t.u.i.r ., per i redditi di partecipazione. 4. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente con annullamento degli atti impositivi. 5. L’ Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la decisione di primo grado insistendo per la conferma dell’originario atto di accertamento. 6. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale dell’Emilia - Romagna adita (di seguito, CTR) respingeva l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria sul rilievo che trattavasi di attività agricola che non può generare reddito di impresa. 7. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi. La società Se le cam , ed i soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimanevano intimati, sicchè con ordinanza del 18/11/2019, questa Corte concedeva termine per la rinotifica del ricorso 8. Con successiva ordinanza del 29 aprile 2021, questa Corte rilevavala nullità della rinotifica del ricorso ritenendo che, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., essendo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, doveva essere effettuata alla parte personalmente e non – come avvenuto - presso il procuratore domiciliatario. Tuttavia, ritenendo che la notificazione fatta al procuratore integrasse una nullità sanabile, concedeva termine di 60 giorni per la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito società [OSCURATO:PERSONA]), presso la sede legale, ed a [OSCURATO:PERSONA] , personalmente,nel suo domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’atto di“rinotifica autorizzata del ricorso” , l’Avvocatura erariale ha esposto che , in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA],è venuta a conoscenza che la società [OSCURATO:PERSONA] era stata cancellata dal registro delle impresee che il socio, [OSCURATO:PERSONA] era deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] come da comunicato del legale domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato in data 4/02/2020 , lasciando come unica erede il coniuge [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Su tali presupposti, ha rinotificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA]– anch’egli ex socio della società cancellata - presso il suo domicilio in Castell’Arquato (Pc), strada della Crocetta, n. 23, in data 13 giugno 2022, mentre, p er gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato comunicazione provenie nte dalla “DP [OSCURATO:PERSONA]” indirizzata all’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui dai dati presenti in Anagrafe tributaria risulta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è deceduta in data 6 ottobre 2020 e che al momento non risulta depositata la dichiarazione di successione (v. nota di deposito del 16 novembre 2022 ) .1.2. Pertanto, spirato il termine di sessanta giorni concesso con l’ordinanza di integrazione del contraddittorio, l’Avvocatura erariale non ha notificato il ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], né ha allegato cause ostative ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio. 2. La questione dell’inosservanza dei termini concessi, ex art. 331 cod. proc.civ., per l’integrazione del contraddittorio, anche nel caso di morte o perdita di capacità della parte, ha determinato un lungo contrasto in seno a questa Corte contrapponendosi ad un orientamento, più rigoroso, cui conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso (v. da Cass., 29/11/2004 n. 22411 alle successive Cass.27/3/2007 n. 7528 e Cass., 26/11/2008 n. 28223 ) , l’opposta tesi, circa la possibilità di una rinnovazione o di una proroga là dove la parte fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine concesso per fatti non imputabili (Cass., 26/10/1992 n. 11626; successivamente confermato da S.U. 29/01/2005 n. 1238). 2.1. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha visto nuovamente coinvolte le Sezioni Unite che, con la sentenza del 15/07/2016n. 14594, hanno circoscritto i tempi entro i quali la parte ha l’onere di attivarsi per portare a compimento la notificazione e far valere l’esistenza di una causa ad essa non imputabile. In tale guisa, ha affermato il principio secondo cui se la notifica dell’atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con “immediatezza”ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. p roc . c iv ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 2.2. A tali principi si è dato continuità attraverso la giurisprudenza successiva che , con la pronuncia delle Sezioni Unite del 24 maggio 2019 n. 14266,ha ulteriormente affinato la questione della inosservanza del termine per l’integrazione del contraddittorio in caso di morte di una delle parti o dei suoi eredi. Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell'art. 331 cod. p roc . c iv . è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 cod. p roc . c iv ., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E',tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod.proc. c iv. . La Suprema Corte, nel ribadire i principi espressi dalla giurisprudenza precedente circa l’onere della parte notificante di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem" e sulla prova, eventuale, che il termine concesso dal giudice risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, ha fatto leva sull’art.328 del cod. proc. civ. (che prevede, nel caso di avveramento, durante la decorrenza del termine breve di impugnazione, di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., l’interruzione del termine di impugnazione) ritenendola disposizione applicabile, in via analogica,anche al termine di integrazione del contraddittorio ex art.331 cod. proc. civ., in ragione della funzione sostanzialmente analoga che le due disposizioni assolvono che è quella di garantire la formazione del giudicato, unitaria ed in uno stesso momento, nei casi in cui al processo abbiano partecipato più parti [v. § 13.5: Il dovere di indirizzarel'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato ̀ subordinato alla conoscenza o conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, nell'unica interpretazione possibile alla luce dell'art. 24 Cost. (Cass. Sez. Un.4/7/2014, n. 15295).Sicché limitare l'effetto interruttivo del termine per integrare il contraddittorio ex art. 328 cod.proc. civ. alle sole ipotesi in cui l'evento si sia verificato nella sua pendenza significherebbe vanificare la ratio della norma, apparendo per contro assai labile il mero dato letterale. § 13.6 Tale soluzione appare in linea con la logica costituzionale delle «pari condizioni processuali», rappresentando una equilibrata mediazione tra gli interessi degli eredi ad una prosecuzione del giudizio nei termini e nei modi stabiliti e quelli della controparte, interessata all'impugnazione, non formalmente edotta dell'evento o che, comunque, incolpevolmente non abbia conosciuto e si trovi dunque in uno stato di assoluta incertezza rispetto all'identitàdel suo contraddittore (v. Cass. Sez. Un. n.15295/2014). Resta salva la possibilità, per la parte onerata della notifica, di chiedere la rimessione intermini ai sensi dell'art.153, comma secondo, cod.proc. civ. nell'ipotesi, del tutto eccezionali, in cui il termine come sopra stabilito sia insufficiente all'avvio e al completamento del procedimento notificatorio] . 2.3. Calando tali principi nella fattispecie in esame, il ricorso risulta inammissibile in quanto, nonostante il termine iniziale sia stato automaticamente interrotto dall’evento morte di D allara Romano prima e di sua moglie poi,la parte notificante non ha assolto l’onere di provare di essersi attivata per individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio (eredi di [OSCURATO:PERSONA])e non ha provato di non averle individuate per cause ad essa non imputabili; d’altro canto, alcuna istanza di rimession e in termini è stata avanzata dall’Avvocatura erariale. 3. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. 4. Non si provvede sulle spese di giudizio, non essendosi costituiti né [OSCURATO:PERSONA]