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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 31155/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettersent4 le conclusioni del PG, ésc- \-525 \'` \J•c\ \C:5: ‘(:) [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella relativa al reato «di trasporto, detenzione e cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina e di associazione allo scopo di commettere più reati in materia di stupefacenti», irrogata con sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 2019, irrevocabile il 22 aprile 2021, per la quale è stata indicata la pena finale di undici anni di reclusione e euro 1.000,00 di multa.

Applicato l'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 19 ottobre 2012, irrevocabile il 4 ottobre 2013, che ha quantificato - avuto riguardo alla diminuente per il patteggiamento - in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, ha rideterminato la pena complessiva unica in dodici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.

2. Avverso detta l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di parametrazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art.81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la pena complessiva unica dodici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, avrebbe violato il disposto della richiamata disposizione normativa, poiché ha omesso di fornire adeguata motivazione sull'entità dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in violazione dei canoni ermeneutici che regolano la materia.

Segnala che la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 2019, nel confermare il trattamento sanzionatorio del Giudice di primo grado, aveva calcolato la pena complessiva partendo dalla pena base di dieci anni di reclusione, per il più grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata di sei mesi di reclusione per ciascun dei reati satellite, integranti la violazione dell'art. 73 d.

P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, senza tener conto di tale proporzione, ha parametrato l'aumento per la continuazione in executivis in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, così discostandosi immotivatamente dalla congrua parametrazione dei Giudici di merito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, ti re (eli/DK/Yr) Li g vvakulo 1.104 rt‘Ko DR,U,A epwl wu ryz to

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299).

Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.

U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.3.

Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi.

Ha, invero, assunto come pena base l'intera pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Torino irrevocabile il 22 aprile 2021 (e ha omesso anche qualsiasi richiamo alla motivazione del giudice di cognizione sul punto), laddove avrebbe dovuto assumere quella inflitta per il singolo reato più grave, stabilendo poi autonomamente, con adeguata motivazione, l'entità degli aumenti da applicare agli altri reati.

4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettersent4 le conclusioni del PG, ésc- \-525 \'` \J•c\ \C:5: ‘(:) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella relativa al reato «di trasporto, detenzione e cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina e di associazione allo scopo di commettere più reati in materia di stupefacenti», irrogata con sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 2019, irrevocabile il 22 aprile 2021, per la quale è stata indicata la pena finale di undici anni di reclusione e euro 1.000,00 di multa. Applicato l'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 19 ottobre 2012, irrevocabile il 4 ottobre 2013, che ha quantificato - avuto riguardo alla diminuente per il patteggiamento - in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, ha rideterminato la pena complessiva unica in dodici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso detta l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di parametrazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art.81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la pena complessiva unica dodici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, avrebbe violato il disposto della richiamata disposizione normativa, poiché ha omesso di fornire adeguata motivazione sull'entità dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in violazione dei canoni ermeneutici che regolano la materia. Segnala che la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 2019, nel confermare il trattamento sanzionatorio del Giudice di primo grado, aveva calcolato la pena complessiva partendo dalla pena base di dieci anni di reclusione, per il più grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata di sei mesi di reclusione per ciascun dei reati satellite, integranti la violazione dell'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, senza tener conto di tale proporzione, ha parametrato l'aumento per la continuazione in executivis in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, così discostandosi immotivatamente dalla congrua parametrazione dei Giudici di merito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, ti re (eli/DK/Yr) Li g vvakulo 1.104 rt‘Ko DR,U,A epwl wu ryz to 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.3. Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi. Ha, invero, assunto come pena base l'intera pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Torino irrevocabile il 22 aprile 2021 (e ha omesso anche qualsiasi richiamo alla motivazione del giudice di cognizione sul punto), laddove avrebbe dovuto assumere quella inflitta per il singolo reato più grave, stabilendo poi autonomamente, con adeguata motivazione, l'entità degli aumenti da applicare agli altri reati. 4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appe
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