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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37166/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ral [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ;\tt'tvkfiig.

1. Con sentenza del 15 diwllnei 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 3 dicembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, contestato all'imputato perché, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza -decreto emesso in data 8 marzo 2019-, con obbligo di dimora nel territorio di Marsala, era stato trovato in Trapani in data 18 ottobre 2019, presso l'abitazione del detenuto domiciliare [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta genericità dei contenuti espressi.

Vengono enunciati, nell'atto, alcuni principi generali in tema di valutazione della prova, senza alcun concreto riferimento al caso oggetto di trattazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ral [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ;\tt'tvkfiig. 1. Con sentenza del 15 diwllnei 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 3 dicembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, contestato all'imputato perché, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza -decreto emesso in data 8 marzo 2019-, con obbligo di dimora nel territorio di Marsala, era stato trovato in Trapani in data 18 ottobre 2019, presso l'abitazione del detenuto domiciliare [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta genericità dei contenuti espressi. Vengono enunciati, nell'atto, alcuni principi generali in tema di valutazione della prova, senza alcun concreto riferimento al caso oggetto di trattazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 37166/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris