CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/6/1978 avverso la sentenza emessa il 3/5/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; lette la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di evasione, rigettando la richiesta di concordato in appello formulata dall'imputato con parere favorevole del Procuratore generale. La richiesta non veniva accolta sul presupposto che fosse errato il calcolo della pena, in quanto la riduzione della pena non era stata operata nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 2. L'imputato ha formulato due motivi di ricorso che possono essere congiuntamente riassunti, in quanto entrambi volti a dedurre l'illegittimità del rigetto dell'accordo con rinuncia sui motivi. In particolare, si deduce che l'art. 599-bis cod. proc. pen., pur avendo struttura similare all'istituto del patteggiamento, non contempla la necessaria riduzione di un terzo della pena che, pertanto, può essere rideterminata dall'accordo delle parti anche in misura inferiore. Inoltre, si eccepisce che la Corte di appello, non ritenendo di accogliere il concordato sui motivi, avrebbe dovuto comunicare preventivamente tale decisione alle parti, in modo da consentire loro una rimodulazione dell'accordo. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, a i sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla ammissibilità o meno dell'impugnazione del mancato accoglimento dell'accordo formulato dalle parti. Sul punto si registra un orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione non sarebbe consentito, in quanto l'art. 599-bis cod. proc. pen. - a differenza di quanto stabilito per il patteggiamento - non contempla la possibilità di sindacare il mancato accoglimento del concordato, come pure non è consentito di valutare l'immotivato rifiuto da parte del Procuratore generale. Si è affermato, infatti, che non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez.7, n.20085 del 2/2/2021, Gliaschera, Rv. 281512). A tale conclusione la Corte è giunta valorizzando la mancanza di una norma che, sulla falsariga di quella dettata all'art. 448 cod. proc. pen. per il patteggiamento, consenta di proporre ricorso per cassazione nel caso di mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice. Si è rilevato, altresì, che il concordato in appello, pur perseguendo finalità deflattive, ha natura non assimilabile al patteggiamento, nella misura in cui interviene dopo una pronuncia di condanna in primo grado e, quindi, quando vi è già stata una piena valutazione sul merito dell'accusa. Ciò comporterebbe che la Corte di appello è chiamata ad esercitare un vaglio di congruità non sindacabile, in quanto «il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali non sottoposi:i ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla». Principio in parte analogo è stato affermato in una precedente sentenza, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez.2, n. 8605 del 5/11/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806). 2.1. Le sentenze sopra richiamate non compiono alcuna differenziazione tra l'inammissibilità del ricorso relativa al rigetto del concordato che interviene dopo che si è formato l'accordo tra le parti, rispetto all'impugnazione che veda sul mancato consenso del Procuratore generale. Si tratta, invero, di fattispecie che non paiono affatto sovrapponibili. Nel caso in cui il Procuratore generale non presti parere favorevole al concordato, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il semplice motivo che l'impugnazione non concerne la sentenza, bensì un atto che costituisce espressione di un negozio processuale rimesso ad una delle parti del processo. Tanto ciò è vero che neppure nel patteggiamento è ammesso il ricorso diretto avverso il dissenso del pubblico ministero, a fronte del quale è stato introdotto un diverso controllo di legalità, demandato al giudice che procede il quale, ove ritenga il dissenso immotivato, potrà recepire la proposta di applicazione della pena. 2.2. La fattispecie concretamente portata all'esame della Corte attiene, invece, ad un'ipotesi in cui l'accordo tra imputato e Procuratore generale era regolarmente intervenuto, sicchè si pone solo il problema di sindacare l'illegittimità del rigetto da parte del giudice dell'appello. Così circoscritto l'ambito della questione, si ritiene che la tesi secondo cui il mancato accoglimento del concordato non è suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione non può essere condivisa per una pluralità di ragioni. In primo luogo, si rileva come il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non è di ostacolo alla proponibilità del ricorso avverso la sentenza di appello che decida nel merito, senza accogliere il concordato sui motivi e sulla pena. Il concordato in appello, sia in caso di rigetto che di accocilimento, determina l'adozione di un'ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale impugnabile in cassazione secondo la disciplina ordinaria. Il fatto che non sia prevista una disciplina derogatoria per l'impugnazione del concordato in appello, non consente affatto di ritenere che il ricorso per cassazione sia in tal caso precluso, bensì determina l'applicabilità dei principi generali e, quindi, depone nel senso dell'ammissibilità del ricorso. Del resto, l'impugnabilità è stata espressamente riconosciuta anche nel caso in cui il concordato sia stato recepito, essendosi ritenuto che in tale ipotesi è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. perì. (Sez.2, n. 30990 del 1/6/2018, Gueli, Rv.272969). 2.3. Ulteriore argomento che depone a favore della ricorribilità in cassazione è di ordine logico-sistematico. Le pronunce che hanno escluso l'ammissibilità del ricorso giungono alla conclusione secondo cui il rigetto del concordato sarebbe frutto di una scelta non sindacabile compiuta dal giudice di appello, ma in tal modo si introduce un grave vulnus al diritto di difesa, nonché una palese violazione dell'interesse dell'imputato ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore. La scelta del giudice di appello di non ammettere il concordato determina effetti di estremo rilievo e, pertanto, ove non si consentisse il controllo sulla legittimità della stessa con il ricorso per cassazione, si porrebbero fondati dubbi di legittimità costituzionale. Ove si ammettesse che il rigetto del concordato non sia in alcun modo sindacabile, si impedirebbe all'imputato di ottenere il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole, posto che il concordato, consentendo una determinazione della pena sulla base dell'accordo tra le parti, ha un innegabile effetto premiale. 2.4. Ulteriore motivo a supporto della tesi favorevole all'impugnabilità del rigetto del concordato è desumibile dal raffronto con il similare istituto del patteggia mento. Pur tenendo conto delle differenze tra i due istituti, è sintomatico che nel patteggiamento la giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di impugnare, sia pur non autonomamente, l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena. In tal senso, infatti, si è recentemente ribadito che l'ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento non è immediatamente impugnabile per abnormità, trattandosi di provvedimento non definitivo in relazione al quale è riconosciuto un potere impugnatorio specifico, benché differito, essendo consentito appellare la sentenza che, all'esito del giudizio ordinario, non abbia riconosciuto la legittimità della richiesta di applicazione della pena concordata (Sez.6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv.281933). Il principio, sia pur con l'inevitabile adeguamento alle peculiarità dell'istituto, è applicabile anche al concordato in appello, dovendosi ritenere che il rigetto della richiesta debba poter essere sottoposta a controllo che, trattandosi di decisione assunta in appello, non potrà che intervenire mediante la proposizione del ricorso in cassazione. 3. Passando al merito della questione, la Corte di appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dalle parti che avevano determinato la pena per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. partendo dalla pena-base di un anno di reclusione, ridotta per il rito concordato a mesi 9 e giorni 10 di reclusione, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e la recidiva già operato in primo grado. Sulla base di tale computo, quindi, risulta che le parti hanno operato una riduzione per il rito abbreviato inferiore al limite massimo di 1/3, la cui applicazione avrebbe comportato la determinazione della pena finale in mesi 9 di reclusione. Tale scelta non è stata condivisa dalla Corte di appello, secondo cui l'accordo non poteva essere recepito in quanto la riduzione della pena «doveva essere operata nella misura di un terzo "secco"» ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta di una decisione che si pone in contrasto con il dettato dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in base al quale le parti «indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo» senza che sia prevista una riduzione in misura fissa. Quanto detto comporta che nel concordato in appello le parti sono libere di determinare l'entità della pena finale, non essendo prevista la misura della riduzione, ne consegue che il giudice potrà sindacare la pena concordata esclusivamente con riguardo alla congruità della stessa. Ciò che rileva, pertanto, è la pena finale che le parti sottopongono al giudice affinchè ne valuti la congruita, a nulla rilevando se nella sua determinazione siano incorsi in errori di calcolo. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena indicata, l'entità della stessa non potrà più essere oggetto di contestazione, se non nel caso di pena illegale. 3.1. Nel caso di specie, la Corte di appello, sia pur implicitamente, non ha ritenuto la pena concordata incongrua, posto che se si fosse applicato il criterio indicato, con la riduzione di un terzo, la pena finale sarebbe risultata di 10 giorni più bassa rispetto a quella pattuita tra le parti. Il rigetto, pertanto, è stato dettato esclusivamente da una errata valutazione giuridica, il che comporta la possibilità di disporre l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena nella misura indicata dalle parti. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto e, non essendo necessarie ulteriori valutazione, si può procedere alla rideterminazione della pena nella misura concordata dalle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in mesi