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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19672/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12374-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappr e se ntat a e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] de l 1 8 / 3 / 20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ora in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale il Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 credito da lei vantato a titolo di risarcimento del danno arrecatole dal demansionamento e dal trasferimento illegittimamente disposti nei suoi confronti dalla banca, per la somma complessiva di €. 91.999,19, era stato ammesso allo stato passivo della procedura con riserva “trattandosi di asserito credito … per il quale è tuttora in corso un giudizio”.

1.2. L’opponente, in particolare, ha dedo tto che tale giudizio, introdotto il 24/3/2016 innanzi al giudice del lavoro e interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della società convenuta, si era, in realtà, estinto a norma dell’art. 305 c.p.c. in conseguenza della sua mancata riassunzione, ed ha, quindi, chiesto che, in difetto del presupposto giustificativo dell’ammissione con riserva, e cioè la pendenza di un separato giudizio, il credito in questione fosse ammesso allo stato passivo in via definitiva.

1.3. Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 18 marzo 2019, , ha rigettato l’opposizione ritenendola inammissibile.

1.4. Il giudice del merito ha ritenuto che i crediti lavoristici possono essere fatti valere nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa a condizione, però, che ne sia accertata l’esistenza e ne sia indicato il relativo valore in termini monetari, e che, di conseguenza, l’an e il quantumdel diritto di credito vantato dall’opponente avrebbero dovuto essere accertati dal giudice del lavoro.

1.5. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, l’estinzione del processo innanzi al giudice del lavoro ha fatto venir meno la condizione cui era legata l’ammissione del credito dell’opponente, con la conseguenza che lo stesso dev’essere escluso dallo stato passivo della procedura di liquidazione coatta.Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3

2.1. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato il 15/3/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione deldecreto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] C ooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso.

2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, l a ricorrente, lamentando la violazione ola falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 99 l .fall. e degli artt. 80, 86 e 87 del d.lgs. n. 385/1993, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnatonella parte in cui il tribunale ha dichiarato l ’ inammissibilità dell a sua opposizione sul rilievo che il credito dalla stessa vantato avrebbe dovuto essere accertato nell’an e nel quantum dal giudice del lavoro e che, di conseguenza, in difetto di tale accertamento, non poteva essere fatto valere nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza, tuttavia, considerare che l’accertamento e la quantificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, ove funzionale alla partecipazione al concorso, è riservato al giudice fallimentare, spettando, per contro, al giudice del lavoro solo le domande in cui rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa assoggettata alla procedura concorsuale in funzione della possibile ripresa dell’attività lavorativa o per il perseguimento di diritti non patrimoniali o previdenziali estranei alla realizzazione della par condicio creditorum.

3.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo, che riguarda le spese di lite.Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (Cass.n. 15066 del 2017), dovendo essere, invece, proposte o proseguite davanti algiudice del lavoro solo le diverse azioni di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell’entità dell’indennità risarcitoriaove emerga l’interesse del lavoratore all’accertamento di un diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazioneal concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa(Cass. n. 16443 del 2018; Cass. n. 7990 del 2018) , per le quali la possibilità dell’insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l’ane il quantum (Cass. n. 15066 del 2017) .

3.3. Nel riparto dicompetenza tra il giudice del lavoro e quello delfallimento, pertanto, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all ’ interno dell’impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta algiudice fallimentare (Cass. n. 30512 del 2021 , che ha dichiarato l’improseguibilità dell’originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicandola sola tutela risarcitoria nei confronti dell’impresa, fallita in corso di causa).

3.4. Nel caso in esame, l ’ accertamento del credito richiesto dall ’ opponente, avend o mero carattere strumentale Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 rispetto all’effettivo bene della vita perseguito, e cioè, come si evince dalle conclusioni esposte in ricorso (p. 12), il conseguimento, a mezzo dell’ammissione al passivo, del risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla stess a in conseguenza del demansionamento e/o del trasferimento illegittimi, è, pertanto, senz ’ altro riservato, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, agli organi della procedura concorsuale resistente, compreso il tribunale in sede di opposizione, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 l.fall., richiamato dall’art. 80 del d.lgs. n. 385/1993.

3.5. La pretesa azionata , in effetti, era solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito e non investe in alcun modo la tutela della posizione del lavoratore all’interno dell’impresa.

4. Il ricorso dev’essere quindi accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvi a al Tribunale di Rovigo in differente composizione, anche pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12374-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappr e se ntat a e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] de l 1 8 / 3 / 20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ora in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale il Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 credito da lei vantato a titolo di risarcimento del danno arrecatole dal demansionamento e dal trasferimento illegittimamente disposti nei suoi confronti dalla banca, per la somma complessiva di €. 91.999,19, era stato ammesso allo stato passivo della procedura con riserva “trattandosi di asserito credito … per il quale è tuttora in corso un giudizio”. 1.2. L’opponente, in particolare, ha dedo tto che tale giudizio, introdotto il 24/3/2016 innanzi al giudice del lavoro e interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della società convenuta, si era, in realtà, estinto a norma dell’art. 305 c.p.c. in conseguenza della sua mancata riassunzione, ed ha, quindi, chiesto che, in difetto del presupposto giustificativo dell’ammissione con riserva, e cioè la pendenza di un separato giudizio, il credito in questione fosse ammesso allo stato passivo in via definitiva. 1.3. Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 18 marzo 2019, , ha rigettato l’opposizione ritenendola inammissibile. 1.4. Il giudice del merito ha ritenuto che i crediti lavoristici possono essere fatti valere nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa a condizione, però, che ne sia accertata l’esistenza e ne sia indicato il relativo valore in termini monetari, e che, di conseguenza, l’an e il quantumdel diritto di credito vantato dall’opponente avrebbero dovuto essere accertati dal giudice del lavoro. 1.5. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, l’estinzione del processo innanzi al giudice del lavoro ha fatto venir meno la condizione cui era legata l’ammissione del credito dell’opponente, con la conseguenza che lo stesso dev’essere escluso dallo stato passivo della procedura di liquidazione coatta.Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 2.1. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato il 15/3/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione deldecreto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] C ooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, l a ricorrente, lamentando la violazione ola falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 99 l .fall. e degli artt. 80, 86 e 87 del d.lgs. n. 385/1993, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnatonella parte in cui il tribunale ha dichiarato l ’ inammissibilità dell a sua opposizione sul rilievo che il credito dalla stessa vantato avrebbe dovuto essere accertato nell’an e nel quantum dal giudice del lavoro e che, di conseguenza, in difetto di tale accertamento, non poteva essere fatto valere nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza, tuttavia, considerare che l’accertamento e la quantificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, ove funzionale alla partecipazione al concorso, è riservato al giudice fallimentare, spettando, per contro, al giudice del lavoro solo le domande in cui rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa assoggettata alla procedura concorsuale in funzione della possibile ripresa dell’attività lavorativa o per il perseguimento di diritti non patrimoniali o previdenziali estranei alla realizzazione della par condicio creditorum. 3.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo, che riguarda le spese di lite.Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (Cass.n. 15066 del 2017), dovendo essere, invece, proposte o proseguite davanti algiudice del lavoro solo le diverse azioni di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell’entità dell’indennità risarcitoriaove emerga l’interesse del lavoratore all’accertamento di un diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazioneal concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa(Cass. n. 16443 del 2018; Cass. n. 7990 del 2018) , per le quali la possibilità dell’insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l’ane il quantum (Cass. n. 15066 del 2017) . 3.3. Nel riparto dicompetenza tra il giudice del lavoro e quello delfallimento, pertanto, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all ’ interno dell’impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta algiudice fallimentare (Cass. n. 30512 del 2021 , che ha dichiarato l’improseguibilità dell’originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicandola sola tutela risarcitoria nei confronti dell’impresa, fallita in corso di causa). 3.4. Nel caso in esame, l ’ accertamento del credito richiesto dall ’ opponente, avend o mero carattere strumentale Ric. 2019n. 1 2374 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 rispetto all’effettivo bene della vita perseguito, e cioè, come si evince dalle conclusioni esposte in ricorso (p. 12), il conseguimento, a mezzo dell’ammissione al passivo, del risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla stess a in conseguenza del demansionamento e/o del trasferimento illegittimi, è, pertanto, senz ’ altro riservato, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, agli organi della procedura concorsuale resistente, compreso il tribunale in sede di opposizione, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 l.fall., richiamato dall’art. 80 del d.lgs. n. 385/1993. 3.5. La pretesa azionata , in effetti, era solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito e non investe in alcun modo la tutela della posizione del lavoratore all’interno dell’impresa. 4. Il ricorso dev’essere quindi accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvi a al Tribunale di Rovigo in differente composizione, anche pe
Decreto Cassazione n. 19672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris