CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 18045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25811/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].r.l. Unipersonale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. Spallanzani 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 66 presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 3365/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Premesso in fattoche: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:SOCIETA]. - in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. unipersonale - , proprietaria in Roma di un punto vendita di distribuzione di carburante, stipulò il 30 settembre 1998 un contratto di convenzionamento con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA] - per la fornitura e la vendita di prodotti di quest’ultima, con scadenza al 30 giugno 2005; successivamente furono modificati i rapporti stipulando ulteriori accordi. In particolare il 25 maggio 2000 [OSCURATO:PERSONA] stipulò con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del gruppoKupit - d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA] - , un contratto di comodato avente ad oggetto il punto vendita, con decorrenza dal 5 giugno 2000 al 6 dicembre 2006; sempre il 25 maggio 2000 le stesse società stipularono un contratto di appalto di servizi, decorrente dal 5 giugno 2000; il 29 maggio 2000 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero una “lettera integrativa al contratto di convenzionamento”, relativa alle condizioni economiche del convenzionamentostesso. In seguito le parti pervennero alla risoluzione del contratto di appalto per il 10 giugno 2004; il 7 maggio 2004 [OSCURATO:PERSONA] inviò aKupit la disdetta per il contratto di convenzionamento in relazione alla scadenza del 30 giugno 2005. Il 24 novembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un “atto integrativo” del comodato, estendendolo ad un ulteriore locale, e confermando la scadenza già fissata al 30 giugno 2005. [OSCURATO:PERSONA], in prossimità del 30 giugno 2005, invitò le altre due società ad attivarsi per restituire l’impianto; il 1 luglio 2005 [OSCURATO:PERSONA] manifestò la disponibilità a rimuovere le proprie attrezzature dall’impianto, ma [OSCURATO:PERSONA] rifiutò il rilascio, opponendo che la scadenza del comodato doveva essere il 6 dicembre 2006, ovvero all’esito della sessennale durata minima di legge.Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2006 [OSCURATO:PERSONA] convenne le altre due società davanti al Tribunale di Roma per ottenere la riconsegna dell’impianto e il risarcimento dei danni, concludendo per la dichiarazione dell’avvenuta risoluzione o comunque della cessazione dell’efficacia del comodato dal 30 giugno 2005e in ogni caso dell’illegittima detenzione del punto vendita da quella data e per la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al suo rilascio, nonché per la dichiarazione di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, solidale e/o non solidale, delle due convenute per tutti i danni subiti; in subordine alla domanda risarcitoria chiese la loro condanna al pagamento di indennizzo per indebito arricchimento. Le convenute si costituirono ed eccepirono la nullità della clausola contenuta nella scrittura integrativa del 24 novembre 2004, con cui si era fissata la scadenza del comodato al 30 giugno 2005, perché contrastante con l’articolo 1, d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, per cui la gestione degli impianti è affidabile dal titolare ad altri soggetti quali gestori “mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili”. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10953/2009, dichiarò la cessazione della materia del contendere quanto al contratto di comodato e alla conseguente condanna alla restituzione del punto vendita, essendo nelle more avvenuto il rilascio (precisamente il 19 giugno 2006), e rigettò sia la domanda risarcitoria - per “mancanza di prova del pregiudizio” -, sia la domanda di arricchimento senza causa per carenza del requisito di residualità. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, cui le controparti resistettero. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3196/2013, riformando la sentenza di primo grado, condannò le appellate a risarcire il danno all’appellante nella misura di euro 162.000, osservando che il contratto di comodato non poteva comunque essere sottratto alla regola generale per cui le parti possono concordarne l’anticipata risoluzionea prescindere dall’applicabilità dei commi 6, 6 bis e 10 dell’articolo 1 d.lgs. 32/1998, che l’atto integrativo del 24 novembre 2004 aveva manifestato inequivocamente la volontà delle parti nel senso che il comodato avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2005, cioè alla stessa scadenza del contratto di convenzionamento, e che tale atto integrativo non era stato stipulato in frode di legge, onde tra il 1 luglio 2005 e il 19 giugno 2006 (data dell’effettivo rilascio) [OSCURATO:PERSONA] aveva detenuto illegittimamente il punto vendita senza che l’appellante ne percepisse alcun compenso; di qui la condanna al risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] resistette con controricorso avverso leloro impugnazioni . Queste, in particolare, denunciarono come primo motivo violazionee falsa applicazione dell’articolo 1, commi 6, 6 bis e 10, d.lgs. 32/1998, e degli articoli 1344, 1372, primo comma, 1418, terzo comma, 1419, secondo comma, c.c. e 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., censura che con sentenza n. 6546/2016 questa Suprema Corte accolse, con conseguente cassazione della sentenza d’appelloe rinvio alla Corte d’appello di Roma . [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto davanti al giudice di rinviochiedendo il rigetto dell’appello e quindi della condanna al risarcimento di danni, con restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza cassata. Si sono costituite anche le altre parti. In particolare [OSCURATO:PERSONA], prospettando come non pregiudicato il proprio diritto risarcitorio, ha concluso chiedendo di dichiarare le controparti, in solido o disgiuntamente, in via contrattuale e/o extracontrattuale, responsabili dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per le loro condotte e condannarli quindi al risarcimentodei danni nella misura già ritenuta congrua nella sentenza cassata, ovvero euro 162.000 oltre interessi; in subordine ha chiesto di dichiarare la sussistenza di indebito arricchimento e condannare quindi le controparti, in solido o disgiuntamente, a un equo indennizzo anche questo da quantificarsi nella somma congrua già determinata. Il giudice di rinvio, con sentenza n. 3365/2019, ha rigettato ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA], ordinandola restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto versato in esecuzione della sentenza d’appello e compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di cinque motivi– illustrati anche con memoria, il cui primo deposito telematico non è stato accolto, con conseguente secondo deposito -;si sono difese con rispettivi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno poi depositato insieme una memoria. Considerato che: 1.Il primo motivo del ricorso denuncia nella rubrica “estinzione del contratto di comodato a far data dall’estinzione del convenzionamento ” , il contratto di comodato come negozio collegato a quello di convenzionamento e violazione dell’articolo 1, commi 6 e 6 bis , d.lgs. 32/1998 in combinato disposto con l’articolo 1421 c.c., il tutto in riferimento all’articolo 360 n.3 c.p.c. 2. Il secondo motivo è rubricato come denunciante, ancora ex articolo 360 n.3 c.p.c., “inapplicabilità della norma imperativa al comodato, in difetto del necessario contratto di convenzionamento”, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, commi 6 e 6 bis,d.lgs. 32/1998. 3. Il terzo motivo è rubricato come denunciante, ex articolo 360 n.3 c.p.c., “divieto di venire contra factum proprium” e violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. 4.Il quarto motivo viene rubricato come denunciante, ex articolo 360, n.4 c.p.c., “la distinzione tra contratto e rapporto giuridico”, “inderogabilità del termine minimo di durata del contratto e disponibilità del rapporto”, omissione parziale di pronuncia, violazione dell’articolo 112 c.p.c. e del dovere di riqualificare la domanda ex articolo113, primo comma, c.p.c. 5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 2041 c.c. in quanto la corte d’appello ha escluso l’“esperibilità dello strumento d’indebito arricchimento”: respinta la domanda principale, il giudice del rinvio avrebbe invec e dovuto accertare lo sfruttamento dell’impianto che sarebbe avvenuto senza giusta causa, eche quindi sarebbe riconducibile alla tutela di cui all’articolo 2041 c.c . 6. Nelle more del presente giudizio, questa Sezione Terza Civile, con ordinanza interlocutoria n. 5222 del 20 febbraio 2023, in tema di azione di ingiustificato arricchimento, ha rimesso la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Suprema Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente l’interpretazione della regola di sussidiarietà di cui all’articolo 2042 c.c., e in particolare concernente la correttezza o meno dell’orientamento giurisprudenziale che individua detto presupposto dell’azione di arricchimento senza giusta causa nell’assenza di un’azione tipica - intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, e non comeassenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile -, ritenendo di conseguenza ammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. anche qualora l’azione teoricamente spettante al soggetto che si sarebbe impoverito sia prevista da clausole generali (come, per esempio, in caso di risarcimento per responsabilità precontrattuale). La questione incide ictuoculi sull’esito della proposizione del quinto motivo del presente ricorso. Occorre pertantorimettere la causa a nuovo ruolo in attesa della eventuale pronuncia delle Sezioni Unite. P.Q.M