CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1962
Cassazione n. 37628/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1962 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 216,219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale sostanziale con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, e il secondo motivo con cui si contesta l'inosservanza della legge penale sostanziale in riferimento alla responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 sett