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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 41081/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mali() Ambrosio, che contestano la determinazione del termine di prescrizione in relazione al rinvio disposto all'udienza del 6 ottobre 2017, sono manifestamente infondati per essere stato, in tale udienza, accordato - fuori dei casi previsti dalla legge - il differimento al sostituto d'ufficio del difensore non comparso, con conseguente legittima sospensione del predetto termine; Considerato che il terzo motivo, che deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni personali è proposto fuori dei casi previsti (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, per cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, eomma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità) ed è, comunque rivalutativo e versato in fatto; Considerato che il quarto ed il quinto motivo, che contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pag. 3-4); Ritenuto che il sesto ed il settimo motivo, che contestano il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sono proposti fuori dei casi previsti, avendo al riguardo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei criteri enunciati da questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ai quali il ricorrente oppone una inammissibile personale lettura minimalista dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mali() Ambrosio, che contestano la determinazione del termine di prescrizione in relazione al rinvio disposto all'udienza del 6 ottobre 2017, sono manifestamente infondati per essere stato, in tale udienza, accordato - fuori dei casi previsti dalla legge - il differimento al sostituto d'ufficio del difensore non comparso, con conseguente legittima sospensione del predetto termine; Considerato che il terzo motivo, che deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni personali è proposto fuori dei casi previsti (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, per cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, eomma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità) ed è, comunque rivalutativo e versato in fatto; Considerato che il quarto ed il quinto motivo, che contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pag. 3-4); Ritenuto che il sesto ed il settimo motivo, che contestano il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sono proposti fuori dei casi previsti, avendo al riguardo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei criteri enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ai quali il ricorrente oppone una inammissibile personale lettura minimalista dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estenso
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