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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 30773/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 24100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 227, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 740/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa di aver acquistato per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale di Pescara del 20.09.2007 - reso all'esito di una procedura di espropriazione immobiliare - la proprietà di una abitazione civile, chiedeva l'accertamento della comproprietà della corte comune, che la convenuta invece assumeva essere di sua esclusiva proprietà.

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1519/2015, rigettava la domanda.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il sig. [OSCURATO:PERSONA], che nelle more del giudizio di primo grado aveva acquistato l'immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza n. 740/2020 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava e dichiarava il diritto di comproprietà in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla corte comune.

La Corte affermava che, alla luce delle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio, "non sussistono ragioni per escludere che il pignoramento e il successivo decreto di trasferimento [..] comprendano anche il diritto di comproprietà sulla corte comune".

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo di ricorso.

Ric. 2020 n. 24100 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2- Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo di ricorso è denunciata la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2912 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

La Corte d'appello "ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra bene principale, oggetto del decreto dì trasferimento, e bene supposto al primo accessorio, dotato di autonoma individuazione catastale, in virtù dell'art.2912 c.c., in violazione della costante interpretazione giurisprudenziale di detta norma compiuta dal giudice di legittimità", è infatti ius receptum, in tema di estensione del pignoramento e di successivo decreto di trasferimento, il principio per cui nei casi dubbi occorre interpretare il decreto stesso "alla luce del principio di automatica esclusione in assenza di elementi univoci che indichino, nell'atto di pignoramento o nella nota dì trascrizione dello stesso, i dati o gli elementi identificativi della pertinenza"; l'estensione del pignoramento immobiliare alle cose che si assumono in rapporto pertinenziale con la cosa principale pignorata richiede quindi l'adozione di notevoli cautele; pertanto la mancata espressa indicazione nel pignoramento e nella nota dì trascrizione dei dati catastali propri di una pertinenza integra un sicuro elemento contrario all'estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza.

La Corte d'appello ha invece ritenuto la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'area pignorata e l'altra area, non menzionata nell'atto di pignoramento né nella nota di trascrizione e neppure nel successivo decreto di trasferimento, basandosi unicamente sul Ric. 2020 n. 24100 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -3- dato catastale, costituito dalla <graffatura> tra le due particelle, e sulla ricostruzione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, difettando qualsivoglia accertamento dell'atto di pignoramento, della nota di trascrizione e del decreto di trasferimento.

Il motivo è inammissibile in quanto privo della specificità richiesta dall'art. 366, n. 6 c.p.c.

La ricorrente pone alla base del suo ragionamento l'atto di pignoramento, la sua trascrizione e il successivo decreto di trasferimento, atti che dimostrerebbero in modo univoco l'erroneità della decisione del la Corte d'appello.

Trattandosi di atti sui quali l'impugnazione si fonda la ricorrente avrebbe pertanto dovuto, al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza del proposto motivo, pertanto trascrivere nel ricorso, quanto meno per la parte di rilievo, l'atto di pignoramento, la sua trascrizione e il successivo decreto di trasferimento.

Il che non è avvenuto, non risultando nel motivo neppure le informazioni necessarie al reperimento dei suddetti atti nei fascicoli dei giudizi di merito (cfr. da ultimo Cass. n. 12481/2022, che sottolinea la necessità che i documenti sui quali il ricorso sì fondi siano o riassunti ovvero trascritti nei loro passaggi essenziali o che almeno la loro specifica indicazione sia accompagnata da un riferimento idoneo a consentirne il loro reperimento).

2. Il ricorso per pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 24100 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -4- titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori dì legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 24100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 227, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 740/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa di aver acquistato per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale di Pescara del 20.09.2007 - reso all'esito di una procedura di espropriazione immobiliare - la proprietà di una abitazione civile, chiedeva l'accertamento della comproprietà della corte comune, che la convenuta invece assumeva essere di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1519/2015, rigettava la domanda. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il sig. [OSCURATO:PERSONA], che nelle more del giudizio di primo grado aveva acquistato l'immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza n. 740/2020 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava e dichiarava il diritto di comproprietà in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla corte comune. La Corte affermava che, alla luce delle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio, "non sussistono ragioni per escludere che il pignoramento e il successivo decreto di trasferimento [..] comprendano anche il diritto di comproprietà sulla corte comune". 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo di ricorso. Ric. 2020 n. 24100 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso è denunciata la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2912 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". La Corte d'appello "ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra bene principale, oggetto del decreto dì trasferimento, e bene supposto al primo accessorio, dotato di autonoma individuazione catastale, in virtù dell'art.2912 c.c., in violazione della costante interpretazione giurisprudenziale di detta norma compiuta dal giudice di legittimità", è infatti ius receptum, in tema di estensione del pignoramento e di successivo decreto di trasferimento, il principio per cui nei casi dubbi occorre interpretare il decreto stesso "alla luce del principio di automatica esclusione in assenza di elementi univoci che indichino, nell'atto di pignoramento o nella nota dì trascrizione dello stesso, i dati o gli elementi identificativi della pertinenza"; l'estensione del pignoramento immobiliare alle cose che si assumono in rapporto pertinenziale con la cosa principale pignorata richiede quindi l'adozione di notevoli cautele; pertanto la mancata espressa indicazione nel pignoramento e nella nota dì trascrizione dei dati catastali propri di una pertinenza integra un sicuro elemento contrario all'estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza. La Corte d'appello ha invece ritenuto la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'area pignorata e l'altra area, non menzionata nell'atto di pignoramento né nella nota di trascrizione e neppure nel successivo decreto di trasferimento, basandosi unicamente sul Ric. 2020 n. 24100 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -3- dato catastale, costituito dalla <graffatura> tra le due particelle, e sulla ricostruzione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, difettando qualsivoglia accertamento dell'atto di pignoramento, della nota di trascrizione e del decreto di trasferimento. Il motivo è inammissibile in quanto privo della specificità richiesta dall'art. 366, n. 6 c.p.c. La ricorrente pone alla base del suo ragionamento l'atto di pignoramento, la sua trascrizione e il successivo decreto di trasferimento, atti che dimostrerebbero in modo univoco l'erroneità della decisione del la Corte d'appello. Trattandosi di atti sui quali l'impugnazione si fonda la ricorrente avrebbe pertanto dovuto, al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza del proposto motivo, pertanto trascrivere nel ricorso, quanto meno per la parte di rilievo, l'atto di pignoramento, la sua trascrizione e il successivo decreto di trasferimento. Il che non è avvenuto, non risultando nel motivo neppure le informazioni necessarie al reperimento dei suddetti atti nei fascicoli dei giudizi di merito (cfr. da ultimo Cass. n. 12481/2022, che sottolinea la necessità che i documenti sui quali il ricorso sì fondi siano o riassunti ovvero trascritti nei loro passaggi essenziali o che almeno la loro specifica indicazione sia accompagnata da un riferimento idoneo a consentirne il loro reperimento). 2. Il ricorso per pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 24100 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -4- titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori dì legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell
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