CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18911/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge poiché, da un lato, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; dall'altro, risulta fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata ove correttamente sono stati ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierno ricorrente), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (ex multis: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha applicato la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e non quella di cui al secondo comma, come erroneamente sostenuto nel ricorso in esame; pertanto, poiché il calcolo dei termini di prescrizione è stato svolto in ossequio alle previsioni di legge, il giudice ha correttamente ritenuto non doversi ritenere il reato estinto per intervenuta prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il