CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pyL [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che richiama la sentenza di primo grado nella quale il Tribunale aveva chiarito che il ricorrente si occupava dell'azienda del genitore e che era stato l'imputato a consegnare l'assegno di provenienza illecita dopo essersi guadagnato la fiducia del venditore per il buon esito di precedenti commesse, con piena consapevolezza e con tale artificio idoneo a scongiurare ogni più benevola qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod.pen.); che il secondo motivo in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come insolvenza fraudolenta è assorbito da quanto appena specificato in ordine al primo motivo; che il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con la quale la Corte di appello (a fg. 5 della sentenza impugnata) ha escluso l'ipotesi meno grave di ricettazione rimarcando il non trascurabile importo del profitto e l'intensità del dolo; che l'esame della personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali è servito alla Corte per ritenere applicabile la recidiva contestata, richiamando la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto di tutto rilievo la capacità a delinquere del ricorrente e la sua pericolosità sociale in quanto acuite dalla commissione dei fatti per cui si procede, sicché risulta generico il quarto motivo di ricorso che risente della genericità con la quale l'atto di appello non era riuscito a scalfire le argomentazioni dei primo giudice; che la pena è stata determinata al minimo edittale per il reato di ricettazione e di tale statuizione il ricorrente non ha interesse a dolersi, come pure del già ottenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva reiterata, attraverso un giudizio di bilanciamento che non poteva essere più favorevole tenuto conto di quanto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod.pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle