CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la revoca della sospensione condizionale, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, sul presupposto che il giudice della cognizione, al momento di applicare il beneficio, ha esaminato un certificato del casellario giudiziale non aggiornato e, in particolare, privo dell'annotazione dei precedenti ostativi alla sospensione condizionale della pena; che il ricorrente deduce, in specie, che l'esistenza di detti precedenti sarebbe emersa se il giudice della cognizione, preso atto della data di rilascio del certificato, avesse promosso nuove ed ulteriori verifiche e che, pertanto, la circostanza ostativa era, in concreto, conoscibile anche se non conosciuta; ritenuto che l'interpretazione proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, giacché la possibilità di revocare, in executivis, la sospensione condizionale concessa in carenza dei presupposti di legge è condizionata all'impossibilità di apprezzare l'errore sulla base delle evidenze disponibili, dovendosi, in caso contrario, prendere atto dell'acquiescenza del titolare del potere di impugnazione della decisione fallace e della conseguente intangibilità del giudicato, preclusiva all'intervento in fase esecutiva; che, per contro, resta irrilevante, nell'ottica considerata, la data di formazione e di acquisizione del certificato penale dell'imputato, il cui aggiornamento, peraltro, non avviene in tempi immediati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos