CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 28989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17047/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 9689/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 23/6/2023, depositata il 18/7/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, comunicata in data 11/10/2022 dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazione sostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo. Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo l'irritualità della proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituì invece il Ministero della Giustizia. Con sentenza n. 9689/2023, depositata il 18/7/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarò l'inammissibilità del ricorso. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99-139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'istante, ottenuta la reiezione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovuto ripresentarla al collegio incaricato della trattazione nel merito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti alla Commissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che tale statuizione era contraddetta dallo stesso tenore letterale della norma richiamata dai giudici e, segnatamente, dall'art. 139, che vieta la riproposizione, al magistrato davanti al quale pende il processo o a quello competente a conoscere il merito, dell’istanza rigettata o dichiarata inammissibile, che, a mente dell’art. 99, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia del provvedimento di rigetto dell’istanza, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello ai quali appartiene il magistrato che lo ha emesso e che, nella specie, il decreto era stato tempestivamente opposto dinanzi al presidente della [OSCURATO:PERSONA] (ora CGT di primo grado) di Roma. 2. Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della controparte. 3. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva. 5. Col quarto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96, comma 2, 126,136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest'ultimo, nel proporre l'istanza, si era limitato unicamente a dichiarare che il reddito percepito nell'anno 2019 non superava l'importo limite per accedere al gratuito patrocinio, senza una specifica determinazione del reddito complessivo. 6. Col quinto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannato la controparte soccombente al pagamento delle spese di lite. 7. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte dispone il rin