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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 04238/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5790/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della COOPERATIVAAGRICOLA S. ANTONIO A R.L., [OSCURATO:PERSONA] e ANDREALOMBARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - e GIACOMOCANNIZZO; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 1860/2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 15/12/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 15/12/2020, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo gradoha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il difetto di legittimazione attiva della Cooperativa agricola [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. in relazione alla domanda proposta da quest’ultima per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla cooperativa in conseguenza dell’inadempimento, da parte dei convenuti, dei propri doveri professionalidi avvocato; inadempimento nella specie consistito nella tardivaimpugnazione del provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento della cooperativa, dagli attori ritenuta illegittima in considerazionedella natura meramente agricola (e non commerciale) dell’impresasocietaria; con la stessa pronuncia, la corte territoriale ha rigettato la domandadi risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (soci della cooperativa) per la condanna diSalvatore Bellafiore e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subitiin proprio degli stessi in relazione al medesimo titolo;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della cooperativa attrice, avendo la stessa agito a seguito della dichiarazione del relativo fallimento, senza che fosse stata dimostrata la sussistenza dei presuppostiper la relativa legittimazione straordinaria ad agire senza la mediazione del curatore fallimentare, e dovendo ritenersi, in ogni caso, che la società fallita non avrebbe potuto rivendicare il risarcimento di alcun pregiudizio, essendosi comunque trattato di un entein stato di decozione, con una rilevante esposizione debitoria e nonproprietaria di alcun bene; sotto altro profilo, il giudice d’appello – rilevato il difetto di legittimazione attiva dei soci rispetto alla domanda risarcitoria proposta della cooperativa in relazione alle conseguenze dannose asseritamente subite direttamente dalla stessa – ha evidenziato l’infondatezzadella domanda risarcitoria avanzata dai soci in proprio, essendorimasta comprovata la circostanza della natura effettivamente commerciale dell’impresa gestita dalla cooperativa, nella specie pienamentecompatibile con le relative finalità mutualistiche; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa agricola [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima chiamata in giudizio a fini di manleva) resistono ciascuno con un propriocontroricorso; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (anch’essa chiamata in giudizio a fini di manleva) non hanno svolto difese in questasede;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri iricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, coni primi due motivi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. (per motivazione apparente e in realtà inesistente), nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360n. 5 c.p.c.; attraversola proposizione di tali censure, i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui, nel confermare la sentenza di primo grado (pur con diversi profili di motivazione sulle ragioni di fatto), ha ritenuto non provata la natura agricola dell’attività svolta dallaCooperativa [OSCURATO:SOCIETA] e ha ritenuto che l’attività svolta fosse di natura commerciale, o quantomeno prevalentemente commerciale, così escludendo il nesso di causalità tra l’errore dei professionisti e l’eventodannoso consistito nella conferma della sentenza dichiarativa difallimento; i motivi in esame – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono nel loro complesso infondati ; osserva in primo luogo il Collegio come debbano ritenersi radicalmente destituite di fondamento le doglianze avanzate dai ricorrenticon riguardo al preteso carattere apparente della motivazione dettatadalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata, avendoil giudice d’appello viceversa ampiamente giustificato le ragioni poste a fondamento della pronuncia, sulla base di un discorso motivazionale di per sé del tutto idoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico - giuridico seguito al fine di giungere alla decisione assunta;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sitratta di una motivazione che (diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti) attiene direttamente al tema decisivo della natura commerciale o agricola dell’attività imprenditoriale svolta dalla cooperativa,avendo la corte territoriale espresso sottolineato come “la documentazione acquisita al giudizio, anche tramite gli accertamenti della guardia di finanza, ha consentito di accertare che la società svolgevain modo preponderante un’attività di commercializzazione dei prodotti finiti, procedendo all’acquisto e alla rivendita di migliaia di piantee fiori, senza alcun intervento sul ciclo biologico di tali prodotti .

Non può ritenersi, quindi, che la società abbia svolto solo un’attività agricola di coltivazione di terreni sui quali erano presenti serre con prodotti venduti come propri, essendo emerso piuttosto come tale attività sia stata affiancata da un’attività di commercializzazione di piante e fiori acquistati da aziende terze . […] Dalla relazione del CTU Napoli[…] si evince che parte delle serre era in stato di abbandono e che, in quelle in stato efficiente, le piante erano collocate su bancali, conciò potendosi ipotizzare che fossero lì posate in attesa di rivendita, senzaintervento sul loro ciclo biologico.

In sostanza, il Tribunale ha correttamente ravvisato […] indici di un’attività commerciale svolta quantomeno in maniera prevalente” (cfr. pag. 8 - 9 della sentenza impugnata); è peraltro appena il caso di rilevare l’assoluta inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il prospettato confronto del testo motivazionale con elementi tratti aliunde (come espressamente preteso dagli odierni ricorrenti attraverso la ripetuta denuncia della contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi istruttori acquisiti al giudizio), potendo contestarsi il carattere meramente apparente della motivazioneai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. solo in base all’esame del Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testo motivazionale di per sé considerato , in quanto inidoneo, sulla basedelle sole argomentazioni ivi articolate, di rendere ragione dell’ iter logico-giuridicoseguito al fine di pervenire alla decisione impugnata; le doglianze in esame devono ritenersi infine inammissibili nella partein cui prospettano un preteso omesso esame, da parte della corte d’appello,di fatti decisivi controversi (rilevanti ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.), poiché (al di là dell’eventuale superamento dei limiti posti dall’art. 348 - ter c.p.c. all’ammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di una decisione d’appello assunta sulla base dei medesimi presuppostiin fatto posti a fondamento della decisione di primo grado ) ilcontenuto delle censure illustrate, lungi dall’evidenziare la mancata considerazionedi fatti decisivi suscettibili di determinare con certezza (ove effettivamente considerati) un diverso esito della lite, appare unicamente limitato alla mera prospettazione di una diversa considerazione degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio (con particolare riguardo alla ricostruzione della natura meramente agricola o, viceversa, commerciale dell’impresa gestita dalla cooperativa attrice), sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 100 - 112 c.p.c. e dell’art. 43 legge fallimentare, per avere la corte territoriale, attraverso la conferma della sentenza di primo grado, erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto la sottoposizione alla procedura fallimentarene avrebbe fatto venir meno la capacità di stare in giudizio inuna controversia avente ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nel fallimento stesso, per i quali la legittimazione processuale spetterebbeesclusivamente al curatore, là dove, al contrario, nessun Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri interesseavrebbe potuto nutrire il curatore ad agire in giudizio al fine disentir affermare la responsabilità dei difensori del fallito per i danni daquest’ultimo subiti in conseguenza della (asseritamente) illegittima dichiarazionedi fallimento; sotto altro profilo, i ricorrenti sottolineano l’illegittimità della dichiarazione relativa al difetto di legittimazione attiva della cooperativa fallita, dovendo ritenersi riservata la corrispondente eccezionealla sola massa dei creditori (e, per essa, del curatore), con laconseguenza che, in caso di inerzia della curatela e di azione diretta delfallito, il giudice non può rilevare d’ufficio il difetto di capacità del fallito,salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utiledel giudizio; da ultimo, i ricorrenti evidenziano l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ignorato gli effetti prodotti dalla chiusura della procedura fallimentare durante lo svolgimento del giudizio di primo grado (già oggetto di specifico motivo d’appello, avendo il primo giudice ritenuto irrilevante la sopravvenuta chiusura del fallimento), con il conseguente erroneo disconoscimento della riacquistatalegittimazione attiva della cooperativa fallita a proseguire ilgiudizio a seguito della chiusura della procedura fallimentare; ilmotivo è inammissibile avuto riguardo all’ intervenuto giudicato internosull’autonoma ratio decidendi non impugnata dai ricorrenti; osserva il Collegio come la corte territoriale, tra le varie argomentazioniillustrate a fondamento della decisione di conferma del dichiarato difetto di legittimazione attiva della cooperativa, ha altresì sottolineato come “ anche a ritenere esistente la legittimazione della societàfallita, non si vede quale potrebbe essere il pregiudizio subito, trattandosi di un ente in stato di decozione, con una rilevante Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esposizionedebitoria e non proprietaria di alcun bene, nemmeno quelli ovesi esercitava l’attività” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ; in breve, la corte territoriale ha evidenziato come, pur quando volesseammettersi la legittimazione attiva della cooperativa fallita, la stessanon avrebbe potuto denunciare il ricorso di alcun pregiudizio, trattandosi di un ente in stato di decozione, con una rilevante esposizione debitoria e non proprietario di alcun bene: si tratta di un’autonoma ratio decidendi , di per sé idonea ( al di là della relativa correttezzain termini giuridici ) a risolvere in modo definitivo (siccome ritenuta del tutto irrilevante) la questione relativa alla legittimazione attiva(originaria o recuperata che fosse) della cooperativa fallita ; tale autonoma ratio decidendi non risulta esser stata impugnata dagli odierni ricorrenti, sì che il relativo conseguente passaggio in giudicatorende la censura in esame del tutto inammissibile ; deve trovare applicazione, al riguardo, l’ insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale, q uando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione,la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro unadi esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicatosulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza diinteresse (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 – 01;nel diverso senso della carenza di interesse v.

Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753del 03/11/2011, Rv. 619427 - 01); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascun controricorrente, in complessivi euro 9.100,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5790/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della COOPERATIVAAGRICOLA S. ANTONIO A R.L., [OSCURATO:PERSONA] e ANDREALOMBARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - e GIACOMOCANNIZZO; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 1860/2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 15/12/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 15/12/2020, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo gradoha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il difetto di legittimazione attiva della Cooperativa agricola [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. in relazione alla domanda proposta da quest’ultima per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla cooperativa in conseguenza dell’inadempimento, da parte dei convenuti, dei propri doveri professionalidi avvocato; inadempimento nella specie consistito nella tardivaimpugnazione del provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento della cooperativa, dagli attori ritenuta illegittima in considerazionedella natura meramente agricola (e non commerciale) dell’impresasocietaria; con la stessa pronuncia, la corte territoriale ha rigettato la domandadi risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (soci della cooperativa) per la condanna diSalvatore Bellafiore e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subitiin proprio degli stessi in relazione al medesimo titolo;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della cooperativa attrice, avendo la stessa agito a seguito della dichiarazione del relativo fallimento, senza che fosse stata dimostrata la sussistenza dei presuppostiper la relativa legittimazione straordinaria ad agire senza la mediazione del curatore fallimentare, e dovendo ritenersi, in ogni caso, che la società fallita non avrebbe potuto rivendicare il risarcimento di alcun pregiudizio, essendosi comunque trattato di un entein stato di decozione, con una rilevante esposizione debitoria e nonproprietaria di alcun bene; sotto altro profilo, il giudice d’appello – rilevato il difetto di legittimazione attiva dei soci rispetto alla domanda risarcitoria proposta della cooperativa in relazione alle conseguenze dannose asseritamente subite direttamente dalla stessa – ha evidenziato l’infondatezzadella domanda risarcitoria avanzata dai soci in proprio, essendorimasta comprovata la circostanza della natura effettivamente commerciale dell’impresa gestita dalla cooperativa, nella specie pienamentecompatibile con le relative finalità mutualistiche; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa agricola [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima chiamata in giudizio a fini di manleva) resistono ciascuno con un propriocontroricorso; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (anch’essa chiamata in giudizio a fini di manleva) non hanno svolto difese in questasede;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri iricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, coni primi due motivi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. (per motivazione apparente e in realtà inesistente), nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360n. 5 c.p.c.; attraversola proposizione di tali censure, i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui, nel confermare la sentenza di primo grado (pur con diversi profili di motivazione sulle ragioni di fatto), ha ritenuto non provata la natura agricola dell’attività svolta dallaCooperativa [OSCURATO:SOCIETA] e ha ritenuto che l’attività svolta fosse di natura commerciale, o quantomeno prevalentemente commerciale, così escludendo il nesso di causalità tra l’errore dei professionisti e l’eventodannoso consistito nella conferma della sentenza dichiarativa difallimento; i motivi in esame – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono nel loro complesso infondati ; osserva in primo luogo il Collegio come debbano ritenersi radicalmente destituite di fondamento le doglianze avanzate dai ricorrenticon riguardo al preteso carattere apparente della motivazione dettatadalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata, avendoil giudice d’appello viceversa ampiamente giustificato le ragioni poste a fondamento della pronuncia, sulla base di un discorso motivazionale di per sé del tutto idoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico - giuridico seguito al fine di giungere alla decisione assunta;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sitratta di una motivazione che (diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti) attiene direttamente al tema decisivo della natura commerciale o agricola dell’attività imprenditoriale svolta dalla cooperativa,avendo la corte territoriale espresso sottolineato come “la documentazione acquisita al giudizio, anche tramite gli accertamenti della guardia di finanza, ha consentito di accertare che la società svolgevain modo preponderante un’attività di commercializzazione dei prodotti finiti, procedendo all’acquisto e alla rivendita di migliaia di piantee fiori, senza alcun intervento sul ciclo biologico di tali prodotti . Non può ritenersi, quindi, che la società abbia svolto solo un’attività agricola di coltivazione di terreni sui quali erano presenti serre con prodotti venduti come propri, essendo emerso piuttosto come tale attività sia stata affiancata da un’attività di commercializzazione di piante e fiori acquistati da aziende terze . […] Dalla relazione del CTU Napoli[…] si evince che parte delle serre era in stato di abbandono e che, in quelle in stato efficiente, le piante erano collocate su bancali, conciò potendosi ipotizzare che fossero lì posate in attesa di rivendita, senzaintervento sul loro ciclo biologico. In sostanza, il Tribunale ha correttamente ravvisato […] indici di un’attività commerciale svolta quantomeno in maniera prevalente” (cfr. pag. 8 - 9 della sentenza impugnata); è peraltro appena il caso di rilevare l’assoluta inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il prospettato confronto del testo motivazionale con elementi tratti aliunde (come espressamente preteso dagli odierni ricorrenti attraverso la ripetuta denuncia della contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi istruttori acquisiti al giudizio), potendo contestarsi il carattere meramente apparente della motivazioneai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. solo in base all’esame del Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testo motivazionale di per sé considerato , in quanto inidoneo, sulla basedelle sole argomentazioni ivi articolate, di rendere ragione dell’ iter logico-giuridicoseguito al fine di pervenire alla decisione impugnata; le doglianze in esame devono ritenersi infine inammissibili nella partein cui prospettano un preteso omesso esame, da parte della corte d’appello,di fatti decisivi controversi (rilevanti ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.), poiché (al di là dell’eventuale superamento dei limiti posti dall’art. 348 - ter c.p.c. all’ammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di una decisione d’appello assunta sulla base dei medesimi presuppostiin fatto posti a fondamento della decisione di primo grado ) ilcontenuto delle censure illustrate, lungi dall’evidenziare la mancata considerazionedi fatti decisivi suscettibili di determinare con certezza (ove effettivamente considerati) un diverso esito della lite, appare unicamente limitato alla mera prospettazione di una diversa considerazione degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio (con particolare riguardo alla ricostruzione della natura meramente agricola o, viceversa, commerciale dell’impresa gestita dalla cooperativa attrice), sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 100 - 112 c.p.c. e dell’art. 43 legge fallimentare, per avere la corte territoriale, attraverso la conferma della sentenza di primo grado, erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto la sottoposizione alla procedura fallimentarene avrebbe fatto venir meno la capacità di stare in giudizio inuna controversia avente ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nel fallimento stesso, per i quali la legittimazione processuale spetterebbeesclusivamente al curatore, là dove, al contrario, nessun Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri interesseavrebbe potuto nutrire il curatore ad agire in giudizio al fine disentir affermare la responsabilità dei difensori del fallito per i danni daquest’ultimo subiti in conseguenza della (asseritamente) illegittima dichiarazionedi fallimento; sotto altro profilo, i ricorrenti sottolineano l’illegittimità della dichiarazione relativa al difetto di legittimazione attiva della cooperativa fallita, dovendo ritenersi riservata la corrispondente eccezionealla sola massa dei creditori (e, per essa, del curatore), con laconseguenza che, in caso di inerzia della curatela e di azione diretta delfallito, il giudice non può rilevare d’ufficio il difetto di capacità del fallito,salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utiledel giudizio; da ultimo, i ricorrenti evidenziano l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ignorato gli effetti prodotti dalla chiusura della procedura fallimentare durante lo svolgimento del giudizio di primo grado (già oggetto di specifico motivo d’appello, avendo il primo giudice ritenuto irrilevante la sopravvenuta chiusura del fallimento), con il conseguente erroneo disconoscimento della riacquistatalegittimazione attiva della cooperativa fallita a proseguire ilgiudizio a seguito della chiusura della procedura fallimentare; ilmotivo è inammissibile avuto riguardo all’ intervenuto giudicato internosull’autonoma ratio decidendi non impugnata dai ricorrenti; osserva il Collegio come la corte territoriale, tra le varie argomentazioniillustrate a fondamento della decisione di conferma del dichiarato difetto di legittimazione attiva della cooperativa, ha altresì sottolineato come “ anche a ritenere esistente la legittimazione della societàfallita, non si vede quale potrebbe essere il pregiudizio subito, trattandosi di un ente in stato di decozione, con una rilevante Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esposizionedebitoria e non proprietaria di alcun bene, nemmeno quelli ovesi esercitava l’attività” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ; in breve, la corte territoriale ha evidenziato come, pur quando volesseammettersi la legittimazione attiva della cooperativa fallita, la stessanon avrebbe potuto denunciare il ricorso di alcun pregiudizio, trattandosi di un ente in stato di decozione, con una rilevante esposizione debitoria e non proprietario di alcun bene: si tratta di un’autonoma ratio decidendi , di per sé idonea ( al di là della relativa correttezzain termini giuridici ) a risolvere in modo definitivo (siccome ritenuta del tutto irrilevante) la questione relativa alla legittimazione attiva(originaria o recuperata che fosse) della cooperativa fallita ; tale autonoma ratio decidendi non risulta esser stata impugnata dagli odierni ricorrenti, sì che il relativo conseguente passaggio in giudicatorende la censura in esame del tutto inammissibile ; deve trovare applicazione, al riguardo, l’ insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale, q uando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione,la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro unadi esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicatosulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza diinteresse (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 – 01;nel diverso senso della carenza di interesse v. Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753del 03/11/2011, Rv. 619427 - 01); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 5790/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascun controricorrente, in complessivi euro 9.100,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ag
Sentenza Cassazione n. 04238/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris