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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 39106/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso risultando la revoca del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio in violazione dell'art.581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. perì.

2. Con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata dando atto di avere regolarmente depositato, con l'atto di appello, l'elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Come puntualmente rappresentato anche dall'Avvocato generale, dagli atti allegati dallo stesso ricorrente risulta che, nelle more del presente giudizio, la Corte distrettuale di Venezia il I febbraio 2024 ha revocato l'ordinanza impugnata, atteso il deposito dell'elezione di domicilio unitamente all'appello, tanto da essere venuto meno l'interesse del ricorrente.

Infatti, l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., prevede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione il concreto interesse a rimuovere un concreto ed effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397), che, nella specie, non risulta esservi.

3. In ordine alla regolamentazione delle spese, poiché il menzionato interesse alla decisione del ricorso per Cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di soccombenza della parte neppure virtuale (da ultimo Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 21 maggio 2024 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso risultando la revoca del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio in violazione dell'art.581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. perì. 2. Con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata dando atto di avere regolarmente depositato, con l'atto di appello, l'elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Come puntualmente rappresentato anche dall'Avvocato generale, dagli atti allegati dallo stesso ricorrente risulta che, nelle more del presente giudizio, la Corte distrettuale di Venezia il I febbraio 2024 ha revocato l'ordinanza impugnata, atteso il deposito dell'elezione di domicilio unitamente all'appello, tanto da essere venuto meno l'interesse del ricorrente. Infatti, l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., prevede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione il concreto interesse a rimuovere un concreto ed effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397), che, nella specie, non risulta esservi. 3. In ordine alla regolamentazione delle spese, poiché il menzionato interesse alla decisione del ricorso per Cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di soccombenza della parte neppure virtuale (da ultimo Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 21 maggio 2024 L
Sentenza Cassazione n. 39106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris