CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07260/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello depositato dal difensore in data 11/10/2018 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 21/09/2018, in quanto tardivo. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto l'articolo 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. modificato a seguito della riforma Cartabia ha previsto l'aumento dei termini per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza/di 15 giorni. Il ricorrente rappresenta di essere stato, nel corso del dibattimento, dichiarato assente, e che, sebbene si tratti di norme processuali, per le quali vige il principio del tempus regit actum, la celebrazione del processo di appello è avvenuta quando era pienamente vigente la riforma processuale richiamata, posto che la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso è manifestamente infondato in diritto. Si precisa che, in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione, né a quello della proposizione dell'impugnazione, posto che vige il principio del tempus regit actum. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) Sez.5, n. 37789 del 03/07/2023 Cc. (dep. 14/09/2023 ) Rv. 285148 - 01; Sez.6, n. 19117 del 23/03/2018 Ud. (dep. 03/05/2018) Rv. 273441 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 A11 D E P )SIT Co. igliere est sore Il Presidente L\ C\'