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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10257/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/6/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Torino in data 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 8 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 575 cod. pen., per avere, con condotta consistita nell'investirli ad alta velocità con l'autovettura da lui condotta, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], procurando a Vinturagrillo delle lesioni personali consistite nella frattura della scapola destra e dell'acetabolo sinistro e a [OSCURATO:PERSONA] delle lesioni consistite in una contusione alla coscia destra, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, ossia in quanto i passanti avevano avvisato le Forze dell'ordine; fatto accertato in Torino il 29/3/2019.

2. Con sentenza in data 11/6/2020, resa in parziale riforma di quella di primo grado, la Corte di appello di Torino, al fine di meglio adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità dei fatti, ha rideterminato la pena in 5 anni e 4 mesi di reclusione, partendo dal minimo edittale per la pena base e riducendo gli aumenti disposti, a titolo di continuazione, con riferimento ai c.d. reati satellite.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità .della motivazione in relazione alla sussistenza dell'idoneità degli atti a cagionare la morte delle persone offese, ritenuta a partire dagli accertamenti del consulente tecnico Bison, che non avrebbero verificato le circostanze di tempo, di luogo e di spazio relative alla dinamica dell'incidente.

Il consulente, infatti, avrebbe ritenuto che l'impatto fosse avvenuto in accelerazione a partire dai dati, genericamente evocati, della «sgommata» dell'auto, dell'abbattimento della segnaletica e delle conseguenze lesive patite dalle persone offese, le quali, per ammissione della stessa Corte di appello, non sarebbero in realtà mai state in pericolo di vita.

Inoltre, la Corte non avrebbe considerato: le modalità d'investimento (Vinturagrillo non era stato caricato sul cofano); le circostanze di spazio (distanza assai contenuta, pari, al massimo, a 4 o 5 metri); le modalità della partenza del veicolo.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del requisito dell'univocità degli atti.

La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le spiegazioni dell'imputato, che avrebbe motivato la propria condotta con il proprio stato d'ansia e di agitazione, determinato dall'azione della persona offesa, consistita nel colpire il vetro dell'auto di Okoh con una pala rinvenuta sul posto, per tre volte, così frantumandogli il parabrezza.

Situazione a partire dalla quale la sentenza avrebbe affermato che un conducente in preda al panico avrebbe dovuto rivolgere il veicolo in direzione di fuga, per subito allontanarsi dai luoghi, nonostante il senso vietato di marcia.

Né la sentenza avrebbe argomentato sulle circostanze idonee a supportare la ricostruzione dell'imputato, ovvero che, avendo l'auto il parabrezza sfondato, ciò non consentiva un chiaro e ampio campo visivo al conducente, anche considerato che era notte e che Okoh agiva in stato di forte agitazione.

Illogico sarebbe fondare l'ipotesi del dolo sulle sole frasi riferite dalla Edun («vi uccido, vi uccido»), trattandosi di un teste scarsamente credibile e di frasi non riferite anche da Vinturagrillo, che pure si trovava con costei. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di censura, dalle due sentenze di merito non emerge, effettivamente, l'espletamento di analitiche indagini tecniche volte a verificare, tra le altre, la traiettoria, la velocità del veicolo ecc.

Tuttavia, i Giudici di primo e secondo grado, nel confermare le indicazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, hanno fatto • richiamo a solidissime massime di comune esperienza nell'affermare che l'eventuale impatto di un veicolo sul corpo umano sia in grado di determinare la morte della vittima, tenuto conto di quanto riferito dai testi e documentato dalle immagini del video in relazione alla velocità, niente affatto modesta, del mezzo, che era ripartito addirittura «sgommando».

Né appare rilevante, ai fini dell'integrazione del tentato omicidio, che le due persone offese non sarebbero mai state, per le ferite riportate, in pericolo di vita, considerato che l'idoneità degli atti a realizzare il risultato offensivo tipico deve essere notoriamente apprezzata attraverso una prognosi postuma, ovvero attraverso un giudizio, necessariamente compiuto ex post, ma che deve essere riferito al momento dell'inizio dell'azione.

Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi, comunque, adeguata, sicché le censure difensive sul punto devono essere ritenute infondate.

3. Quanto al requisito relativo alla direzione non equivoca degli atti, le sentenze di primo e secondo grado hanno puntualmente ricostruito la volontà omicidiaria dell'imputato, a tal fine valorizzando, in primo luogo, la circostanza che egli avesse gridato «vi uccido!» all'indirizzo delle persone offese, una delle quali ha raccontato tale particolare e la cui testimonianza è stata correttamente scrutinata in sede di merito, con adeguata motivazione che, pertanto, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità, nella specie, peraltro, formulata nei termini di un generico deficit di credibilità della dichiarante.

A tale circostanza, già di per sé assolutamente decisiva, si giustappone il dato, riferito da tutti i testimoni, della elevata velocità del mezzo e delle caratteristiche della manovra attuata dall'imputato, il quale aveva impresso al veicolo una direzione chiaramente funzionale a raggiungere le due vittime, che si trovavano sul marciapiede.Le opposte considerazioni difensive, fondate sulle dichiarazioni dell'imputato e chiaramente incompatibili con il complesso delle ulteriori emergenze probatorie, hanno natura sostanzialmente rivalutativa dell'intero compendio fattuale e, come tali, devono ritenersi inammissibili.

Una volta chiarito, in maniera definitiva, l'esistenza di un intento omicidiario, la sentenza ha logicamente concluso per la sussistenza della direzione non equivoca degli atti, tenuto conto del grado di sviluppo raggiunto dall'iter criminis, già ampiamente collocabile in una fase successiva all'inizio dell'azione esecutiva.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/6/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Torino in data 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 8 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 575 cod. pen., per avere, con condotta consistita nell'investirli ad alta velocità con l'autovettura da lui condotta, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], procurando a Vinturagrillo delle lesioni personali consistite nella frattura della scapola destra e dell'acetabolo sinistro e a [OSCURATO:PERSONA] delle lesioni consistite in una contusione alla coscia destra, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, ossia in quanto i passanti avevano avvisato le Forze dell'ordine; fatto accertato in Torino il 29/3/2019. 2. Con sentenza in data 11/6/2020, resa in parziale riforma di quella di primo grado, la Corte di appello di Torino, al fine di meglio adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità dei fatti, ha rideterminato la pena in 5 anni e 4 mesi di reclusione, partendo dal minimo edittale per la pena base e riducendo gli aumenti disposti, a titolo di continuazione, con riferimento ai c.d. reati satellite. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità .della motivazione in relazione alla sussistenza dell'idoneità degli atti a cagionare la morte delle persone offese, ritenuta a partire dagli accertamenti del consulente tecnico Bison, che non avrebbero verificato le circostanze di tempo, di luogo e di spazio relative alla dinamica dell'incidente. Il consulente, infatti, avrebbe ritenuto che l'impatto fosse avvenuto in accelerazione a partire dai dati, genericamente evocati, della «sgommata» dell'auto, dell'abbattimento della segnaletica e delle conseguenze lesive patite dalle persone offese, le quali, per ammissione della stessa Corte di appello, non sarebbero in realtà mai state in pericolo di vita. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato: le modalità d'investimento (Vinturagrillo non era stato caricato sul cofano); le circostanze di spazio (distanza assai contenuta, pari, al massimo, a 4 o 5 metri); le modalità della partenza del veicolo. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del requisito dell'univocità degli atti. La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le spiegazioni dell'imputato, che avrebbe motivato la propria condotta con il proprio stato d'ansia e di agitazione, determinato dall'azione della persona offesa, consistita nel colpire il vetro dell'auto di Okoh con una pala rinvenuta sul posto, per tre volte, così frantumandogli il parabrezza. Situazione a partire dalla quale la sentenza avrebbe affermato che un conducente in preda al panico avrebbe dovuto rivolgere il veicolo in direzione di fuga, per subito allontanarsi dai luoghi, nonostante il senso vietato di marcia. Né la sentenza avrebbe argomentato sulle circostanze idonee a supportare la ricostruzione dell'imputato, ovvero che, avendo l'auto il parabrezza sfondato, ciò non consentiva un chiaro e ampio campo visivo al conducente, anche considerato che era notte e che Okoh agiva in stato di forte agitazione. Illogico sarebbe fondare l'ipotesi del dolo sulle sole frasi riferite dalla Edun («vi uccido, vi uccido»), trattandosi di un teste scarsamente credibile e di frasi non riferite anche da Vinturagrillo, che pure si trovava con costei. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di censura, dalle due sentenze di merito non emerge, effettivamente, l'espletamento di analitiche indagini tecniche volte a verificare, tra le altre, la traiettoria, la velocità del veicolo ecc. Tuttavia, i Giudici di primo e secondo grado, nel confermare le indicazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, hanno fatto • richiamo a solidissime massime di comune esperienza nell'affermare che l'eventuale impatto di un veicolo sul corpo umano sia in grado di determinare la morte della vittima, tenuto conto di quanto riferito dai testi e documentato dalle immagini del video in relazione alla velocità, niente affatto modesta, del mezzo, che era ripartito addirittura «sgommando». Né appare rilevante, ai fini dell'integrazione del tentato omicidio, che le due persone offese non sarebbero mai state, per le ferite riportate, in pericolo di vita, considerato che l'idoneità degli atti a realizzare il risultato offensivo tipico deve essere notoriamente apprezzata attraverso una prognosi postuma, ovvero attraverso un giudizio, necessariamente compiuto ex post, ma che deve essere riferito al momento dell'inizio dell'azione. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi, comunque, adeguata, sicché le censure difensive sul punto devono essere ritenute infondate. 3. Quanto al requisito relativo alla direzione non equivoca degli atti, le sentenze di primo e secondo grado hanno puntualmente ricostruito la volontà omicidiaria dell'imputato, a tal fine valorizzando, in primo luogo, la circostanza che egli avesse gridato «vi uccido!» all'indirizzo delle persone offese, una delle quali ha raccontato tale particolare e la cui testimonianza è stata correttamente scrutinata in sede di merito, con adeguata motivazione che, pertanto, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità, nella specie, peraltro, formulata nei termini di un generico deficit di credibilità della dichiarante. A tale circostanza, già di per sé assolutamente decisiva, si giustappone il dato, riferito da tutti i testimoni, della elevata velocità del mezzo e delle caratteristiche della manovra attuata dall'imputato, il quale aveva impresso al veicolo una direzione chiaramente funzionale a raggiungere le due vittime, che si trovavano sul marciapiede.Le opposte considerazioni difensive, fondate sulle dichiarazioni dell'imputato e chiaramente incompatibili con il complesso delle ulteriori emergenze probatorie, hanno natura sostanzialmente rivalutativa dell'intero compendio fattuale e, come tali, devono ritenersi inammissibili. Una volta chiarito, in maniera definitiva, l'esistenza di un intento omicidiario, la sentenza ha logicamente concluso per la sussistenza della direzione non equivoca degli atti, tenuto conto del grado di sviluppo raggiunto dall'iter criminis, già ampiamente collocabile in una fase successiva all'inizio dell'azione esecutiva. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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