CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39011/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe denunciandone vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della continuazione tra reati fra il fatto oggetto di contestazione al capo a) (art. 73 d.P.R. 309/1990) e i delitti di resistenza e lesioni, contestati ai capi b) e c) commessi al fine evidente di sottrarsi a responsabilità in relazione al reato di detenzione di stupefacenti. 2.11 ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati alla stregua della motivazione del diniego di applicazione della continuazione di reati incentrata sulla continuità temporale tra i fatti e la finalità dell'agente che non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare la preventiva programmazione unitaria degli illeciti, contrastata dalla occasionalità dei reati. Rispetto alle logiche conclusioni della sentenza impugnata il ricorrente sollecita alla Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione in fatto. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]