CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28869/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - c ontroricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 153/01/2015, depositata il 18 maggio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.28869/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], l’atto di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nota n. 6678/1011 del 6 settembre 2012, comunicato dal concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con avviso del 12 settembre 2012, unitamente a n. 12 cartelle di pagamento ad esso sottese, emesse per il mancato pagamento di IRPEF, altri tributi, accessori e sanzioni, per complessivi €691.711,35. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 89/01/2014, depositata il 30 gennaio 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’atto di iscrizione ipotecaria impugnato e compensando le spese di lite. 3.Interposto gravame dal concessionario per la riscossione, nonché appello incidentale dalla contribuente (per la parte relativa alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado),la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 153/01/2015, pronunciata il 30 marzo 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015 , rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale, compens ando anche le spese del giudizio di secondo grado. 4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. R.G. N.28869/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 1), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il concessionario per la riscossione che esso, già in primo grado, aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in quanto: i ) l’ipoteca iscritta riguardava una serie di cartelle; ii) alcune pretese contenute in tali cartelle non avevano natura tributaria; iii ) tale ecc ezione non era stata presa in considerazione né dalla C.T.P. né dalla C.T.R., pur essendo stata riproposta in appello. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la società concessionaria per la riscossione che erroneamente la C.T.R. avrebbe confermato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, sul presupposto dell’avvenuto accoglimento di un precedente ricorso proposto dalla contribuente, che avrebbe riguardato sia altra pregressa iscrizione ipotecaria, sia le cartelle sottese (che sarebbero state quindi tutte annullate, con sentenza della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] n. 92/03/2012, passata in giudicato). 6.3. Con il terzo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. R.G. N.28869/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe omesso di verificare l’identità dell’oggetto del precedente giudizio n. 990/2011 R.G., conclusosi con la sentenza definitiva della C.T.P. 92/03/2012, ed il procedimento n. 800/2014 R.G., conclusosi con la sentenza odiernamente impugnata. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, ancora, la società concessionaria per la riscossione che la C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], nel precedente giudizio, non avrebbe statuito sull’intero rapporto giuridico sotteso tra le parti (comprese, quindi, le cartella di pagamento), ma soltanto sulla pregressa iscrizione ipotecaria, e quindi tale giudicato non potrebbe estendere i suoi effetti sull’odierno giudizio. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel rigettare l’appello, non ha esaminato tutti i motivi sollevati con l’impugnazione proposta, con particolare riferimento al profilo relativo all’eccepito difetto di giurisdizione, all’omessa valutazione e travisamento dei fatti e degli atti prodotti (avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento) e omessa motivazione dell’ipoteca. 7.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. R.G. N.28869/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso in esame vengono indicate n. 5 cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni accertate dalla Direzione provinciale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], e, relativamente alle quali, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sollevato, sin dal primo grado, eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta in appello (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Su tale eccezione la C.T.R. ha omesso qualsiasi pronuncia, e, in ogni caso, ove si volesse ritenere che la corte regionale abbia implicitamente affermato la propria giurisdizione anche su tali cartelle, tale declaratoria è sicuramente illegittima, posto che, per i crediti portati dalle cartelle suindicate, non ricorre la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di crediti non aventi natura tributaria (Cass. 23 gennaio 2023, n. 1913). 7.2. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. La C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria effettuato in danno della contribuente, in quanto le cartelle presupposte sarebbero state annullate – unitamente ad una pregressa iscrizione ipotecaria – all’esito di un precedente giudizio (n. 990/2011 C.T.P. [OSCURATO:PERSONA]), definito con sentenza della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] n. 92/03/2012, depositata il 24 aprile 2012. In realtà, nel procedimento n. 990/2011 R.G. della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], la contribuente aveva impugnato soltanto la precedente iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossine, e non anche le cartelle presupposte; ciò lo si evincegià dalla parte relativa allo svolgimento del processo di quella sentenza, in cui si legge che «la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.28869/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugna l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA]», senza altro aggiungere, né nel testo della sentenza si fa riferimento ad eventuali illegittimità delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria, ritenendosi unicamente che tale iscrizione fosse illegittima, per mancata notificazione dell’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, e per violazione del disposto di cui all’art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ne consegue, pertanto, che le cartelle presupposte non erano state impugnate, ragion per cui non vi era, sul punto, alcun giudicato opponibile da parte della contribuente, posto che l’iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio (n. 6678/1011del 6 settembre 2012) è diversa dalla precedente iscrizione ipotecaria (n. 6672 del 2011). A tal proposito, è pur vero che sottese ad entrambe le iscrizioni ipotecarie vi erano le stesse cartelle di pagamento, ma nulla impediva al concessionario per la riscossione di procedere ad una nuova iscrizione, dopo che la precedente era stata annullata per vizi propri, senza incidere sul creditotributario. 7.3. All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue l’assorbimento degli altri motivi, il cui esame appare ultroneo, in quanto già sulla base dell’accoglimento dei suddetti motivi la corte regionale, in sede di rinvio, dovrà in ogni caso riesaminare integralmente l’appello proposto a suo tempo dall’Ufficio. 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. R.G. N.28869/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tr