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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:855
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0187(02)_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 21 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑187/21 RII) «Procedimento sommario – Rigetto del ricorso principale – Non luogo a statuire»

1. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 278 TFUE) (v. punti 4, 5)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Decisione relativa alle spese del procedimento sommario – Competenza del presidente del Tribunale – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire – Spese sulle quali decide direttamente il Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 137) (v. punti 6‑8) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) [OSCURATO:PERSONA], e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] Stępień, Michał Budzyński e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0187(02)_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 21 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑187/21 RII) «Procedimento sommario – Rigetto del ricorso principale – Non luogo a statuire» 1. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 278 TFUE) (v. punti 4, 5) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Decisione relativa alle spese del procedimento sommario – Competenza del presidente del Tribunale – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire – Spese sulle quali decide direttamente il Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 137) (v. punti 6‑8) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) [OSCURATO:PERSONA], e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] Stępień, Michał Budzyński e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese.
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