CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari il 17 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari il 23 settembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di detenzione illecita di ingente quantità di eroina (artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 4 febbraio 2021, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a cinque motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; omesso riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;. omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 6, seconda parte, cod. pen.; mancato giudizio di prevalenza, anziché mera equivalenza, delle riconosciute attenuanti generiche ed applicazione della relativa diminuzione nel massimo consentito; infine, omessa rideterminazione migliorativa del trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 3-4 della senten2:a impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono meramente reiterate dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito. Il trattamento punitivo, sotto i differenti profili indicati, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lu