Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27774/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella resa dal Gup del locale Tribunale per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Lamenta la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specficità.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione.

Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 2,3,4 e 5).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella resa dal Gup del locale Tribunale per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile per difetto di specficità. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 2,3,4 e 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris