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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12134/2022

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la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12694/2017 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 10/b, giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5971/35/2016, depositata il 16 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis,

I. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], avviso di pagamento per l'accisa dovuta in relazione allo sversamento, e conseguente dispersione, di 1552 Kg di alcool denaturato, per un importo di C 17.469,33.

L'Amministrazione, in particolare, negava la sussistenza dei presupposti per l'abbuono dell'imposta ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) poiché la perdita del prodotto non era derivata da caso fortuito o forza maggiore ma da una grave imprudenza e negligenza di un dipendente, che, durante le operazioni di carico di un serbatoio, aveva lasciato in posizione di apertura la valvola del medesimo.

L'impugnazione della società, che deduceva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, trattandosi di fatto imputabile a caso fortuito o, comunque, determinato da colpa non grave, era accolta dalla CTP di Milano.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe che riteneva la manovra errata del dipendente riconducibile al caso fortuito e all'errore scusabile e, comunque, imputabile a colpa lieve.

L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che il presupposto della richiesta di riconoscimento dell'abbuono, come contestata dall'Ufficio, si fonda sulla equiparazione, operata dall'art. 4, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 504 del 1995, della "colpa non grave" di terzi ovvero dello stesso soggetto al caso fortuito e alla causa di forza maggiore, mentre l'art. 7, comma 4, dir. n. 2008/118/CE si limita a stabilire che «La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo».

2. Si pone, dunque, un profilo di eventuale compatibilità del dettato nazionale rispetto alla disciplina unionale, questione che va rimessa al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni.

P.Q.M.

La Corte invita le parti a formulare le proprie osservazioni sulla questione di cui in motivazione, assegnando termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di note illustrative.

Deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12694/2017 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 10/b, giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5971/35/2016, depositata il 16 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], avviso di pagamento per l'accisa dovuta in relazione allo sversamento, e conseguente dispersione, di 1552 Kg di alcool denaturato, per un importo di C 17.469,33. L'Amministrazione, in particolare, negava la sussistenza dei presupposti per l'abbuono dell'imposta ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) poiché la perdita del prodotto non era derivata da caso fortuito o forza maggiore ma da una grave imprudenza e negligenza di un dipendente, che, durante le operazioni di carico di un serbatoio, aveva lasciato in posizione di apertura la valvola del medesimo. L'impugnazione della società, che deduceva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, trattandosi di fatto imputabile a caso fortuito o, comunque, determinato da colpa non grave, era accolta dalla CTP di Milano. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe che riteneva la manovra errata del dipendente riconducibile al caso fortuito e all'errore scusabile e, comunque, imputabile a colpa lieve. L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il presupposto della richiesta di riconoscimento dell'abbuono, come contestata dall'Ufficio, si fonda sulla equiparazione, operata dall'art. 4, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 504 del 1995, della "colpa non grave" di terzi ovvero dello stesso soggetto al caso fortuito e alla causa di forza maggiore, mentre l'art. 7, comma 4, dir. n. 2008/118/CE si limita a stabilire che «La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo». 2. Si pone, dunque, un profilo di eventuale compatibilità del dettato nazionale rispetto alla disciplina unionale, questione che va rimessa al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni. P.Q.M. La Corte invita le parti a formulare le proprie osservazioni sulla questione di cui in motivazione, assegnando termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di note illustrative. Deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 12134/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris