CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17335/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPkiiiiQATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1956 avverso la sentenza n. 8091/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino il 7 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 18 aprile 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di estorsione e lesioni personali. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione per avere la Corte territoriale disapplicato i criteri legali di valutazione della prova indiziaria, avendo operato una mera sommatoria di indizi, senza previa verifica della valenza qualitativa individuale di ciascuno e del grado di inferenza, derivante dalla gravità e dalla precisione di ognuno. La Corte d'appello ha richiamato quattro punti individuati dal Tribunale per affermare la penale responsabilità degli imputati, riferibili però solo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nulla avrebbe argomentato, se non in termini di mera deduzione logica, sul tema del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati. La Corte territoriale avrebbe omesso qualunque motivazione in risposta ai punti indicati a pagina 4 dei motivi di appello, con cui si censurava il tema centrale dell'impianto accusatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'essere stato il mandante dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe travisato una prova attribuendo valore, decisivo ma errato, alla frase "tu devi lasciar stare la gente di Cavour", che, secondo la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pronunciato al termine dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale la frase era un messaggio diretto a far capire alla persona offesa che l'azione era da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA], che risiederebbe a Cavour, ma [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che non aveva tale intento e l'imputato non risiede a Cavour ma a Grosso; 2.2 travisamento della prova e mancanza di motivazione in relazione all'esame degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla corresponsabilità di quest'ultimo quale mandante nonché erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe travisato la prova laddove ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato le ragioni della sua condotta e men che meno il significato della frase pronunciata, come sopra riportata. La Corte di appello avrebbe trascurato che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che, secondo i desideri dell'imputato, l'obiettivo del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era far arrivare un messaggio a quest'ultima perché contenesse le sue future intemperanze. [OSCURATO:PERSONA] territoriale avrebbe trascurato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale non solo aveva chiarito che si era pensato anche ad altre persone per un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] ma aveva anche escluso che l'aggressione e, specialmente, la rapina fossero state programmate, avendo dichiarato che, a quanto a lei riferito, si era trattato di una evoluzione imprevista e inattesa. La Corte d'appello ha affermato che l'imputato non aveva mai ritenuto di spiegare perché aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di una non meglio precisata ambasciata ma, così argomentando, avrebbe omesso di leggere l'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen., reso dall'indagato il primo aprile 2016, e l'esame dibattimentale del 21 marzo 2018, ove il ricorrente aveva fornito ampie spiegazioni sul contenuto dell'ambasciata e sulla utilità di un intervento pacificatore per far cessare le tensioni tra lui e [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 vizi della motivazione in relazione alle evidenze dei tabulati telefonici, per non avere la Corte territoriale dato risposta alla deduzione difensiva secondo cui, dopo la commissione dei reati, la mancanza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si giustificherebbe solo con la seria difficoltà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccontare all'imputato quanto accaduto, perché difforme dal progetto, e, infatti,- l'imputato, quando venne informato, si -era mostrato arrabbiatissimo; 2.4 travisamento del fatto e mancanza di motivazione in relazione al tema della vendetta di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, dalla lettura dell'esame dibattimentale e dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. emergerebbe che il tema, sostenuto dalla Corte territoriale, della vendetta, ossia della preordinazione dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] per ragioni ritorsive, sarebbe una congettura; 2.5 mancanza di motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina. Secondo la Corte territoriale, la prova della responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe da individuare nella successiva commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del reato di truffa allo stesso contestato. L'acquisto dello scooter per disabili con un assegno, sottratto al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe però avvenuto ben cinque mesi dopo l'aggressione e le argomentazioni della Corte d'appello sarebbero illogiche anche alla luce dei rilievi elencati ai fogli 10 e 11 del ricorso; 2.6 vizi della motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente tutte le argomentazioni, formulate nel ricorso, sarebbero idonee a dimostrare l'inesistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, al fine della prova del concorso dell'imputato nei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato adeguatamente dimostrato, invece, che l'imputato aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] un intervento presso [OSCURATO:PERSONA] con l'obiettivo pacificatore di far cessare per il futuro le tensioni; 2.7 vizi della motivazione sulla richiesta subordinata, contenuta nei motivi di appello, relativa all'insussistenza del concorso ex art. 110 cod. pen. e all'ipotizzabilità del concorso anomalo in relazione ad entrambi i reati contestati. Anche a voler ammettere che l'imputato avesse previsto o potesse prevedere che il colloquio potesse degenerare in uno scontro fisico, apparirebbe evidente che egli non potesse prevedere anche la rapina: reato del tutto eccentrico rispetto al contesto e alle finalità dell'incontro, senza dimenticare che il profitto della rapina è rimasto inequivocabilmente nella disponibilità dei soli autori materiali della rapina stessa, come ammesso da [OSCURATO:PERSONA] e confermato dalle perquisizioni e sequestri, totalmente negativi per [OSCURATO:PERSONA]; 2.8 mancanza di motivazione in ordine all'attenuante di cui all'art. 62 numero 2 cod. pen. La Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla situazione di estrema tensione, alimentata da [OSCURATO:PERSONA], non solo con le polemiche sul posteggio dell'auto ma anche con le ben diverse ulteriori condotte che si protraevano da anni (le ingiurie e le sparatorie, gli stazionamenti a mano armata davanti alle finestre di casa Antonini);2.9 mancata motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe considerato la grave disabilità, di cui è affetto dalla nascita l'imputato, e, nell'affermare che quest'ultimo si era sottratto al pagamento della provvisionale, non ha tenuto conto del fatto che nel dispositivo non era indicato che la somma di euro 10.000,00 era stata liquidata alla parte civile a titolo di provvisionale, tant'è che poi è stata disposta la correzione; 2.10 mancanza di motivazione in ordine alla scelta della pena base. La Corte territoriale avrebbe motivato esclusivamente sul tema della riconoscibilità delle circostanze attenuanti e sul loro bilanciamento, ignorando la richiesta contenuta nei motivi di appello di ridurre in ogni caso la pena ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi sette motivi del ricorso, contenenti censure relative all'affermazione della responsabilità del ricorrente, costituiscono una reiterazione di doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha fornito una dettagliata risposta, richiamando la necessità di una valutazione complessiva e sinergica del compendio indiziario, da cui emergeva che l'imputato aveva concorso nella commissione sia delle lesioni personali che della rapina, in quanto la sottrazione dei beni era stata specificamente prevista e voluta, in applicazione dell'art. 110 cod. pen. La Corte territoriale, al pari del primo Giudice, ha precisato che il giorno della brutale aggressione e della rapina alla persona offesa vi erano stati numerosi contatti telefonici tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]: contatti che l'imputato nel suo esame non aveva smentito ma che non aveva spiegato e che sono stati valutati nel senso che i due si dovevano confrontare in modo definitivo circa l'imminente azione delittuosa da compiere. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha poi precisato sia che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente ammesso di aver ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA] un non meglio precisato incarico di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] e dissuaderlo in modo definitivo dal non importunare l'[OSCURATO:PERSONA] sia che le concrete modalità, con cui l'incontro fu organizzato, portava ad escludere che si trattasse di un nuovo tentativo di dialogo. Difatti, per parlare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ritenne imprescindibile dotarsi di un accompagnatore e lo scelse in persona di un giovane pregiudicato, alto oltre 1,90 metri, dal fisico atletico; per i contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano dotati di una scheda telefonica, comprata il giorno stesso e intestata a soggetto irreperibile; prima di recarsi a parlare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ritenuto necessario un sopralluogo; anziché recarsi a casa di [OSCURATO:PERSONA] con la loro autovettura, essi l'avevano lasciata lontana e non visibile per poi andarla a riprenderla a cose fatte servendosi della Mercedes, sottratta a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte, quindi, tutto questo significava che l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] era stato concepito e organizzato sin dal primo momento e nei minimi particolari come un'azione illecita. La Corte territoriale ha anche chiarito che l'utilizzo dell'assegno di [OSCURATO:PERSONA] e della sua carta d'identità per acquistare lo scooter per disabili era nato dalla necessità di far intuire al [OSCURATO:PERSONA] che il provento della rapina ai suoi danni era stato in parte utilizzato per acquistare un bene che sarebbe potuto essere utilizzato solo da un disabile, quale era l'[OSCURATO:PERSONA]. A fronte della motivazione della Corte territoriale le censure del ricorrente difettano di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Al riguardo la Corte d'appello ha evidenziato che non era dimostrato che l'irritazione dell'imputato fosse da ascriversi al fatto ingiusto della persona offesa e, ad ogni modo, deve ricordarsi che l'attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8945, Rv. 282823 -01). Nel caso in esame la brutalità dell'aggressione, cui è seguito un "incaprettamento" della vittima, appare del tutto sproporzionata come risposta ad un'eventuale provocazione. 4. Non colgono nel segno neanche le censure sul trattamento sanzionatorio. 4.1 Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità della condotta e alla mancata resipiscenza dell'imputato - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).4.2 Privo di specificità è anche il motivo riguardante la pena, la cui entità, peraltro di- poco superiore al minimo edittale, è stata determinata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della brutalità e dell'efferatezza della condotta nonché del valore dei beni sottratti. 5. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione equitativamente determinata in euro 3.00,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f