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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18580/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di Barivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perla inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 18 agosto 2025 il Tribunale di Bari – costituito aisensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha confermato (salva la contestazione di cui all’art.23legge n.110 del 1975) il titolo cautelare emesso dal GIP nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] perla provvisoria imputazione di tentato omicidio (fatto avvenuto in Canosa di Puglia il 21febbraio del 2023).In riferimento alla ricostruzione dei fatti il Tribunale evidenzia che l’episodio specifico siinserisce in un più ampio contesto di conflittualità tra due gruppi criminali, dediti allo spacciodi stupefacenti.

Un gruppo risulta coordinato da [OSCURATO:PERSONA] e di tale gruppo farebbeparte il D’[OSCURATO:PERSONA].Le attività tecniche consentivano la captazione, tra le altre, delle conversazioni di alcunisoggetti ristretti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Trani, successivamente identificati inSorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, pur essendo sottoposti a misura inframuraria,comunicavano con l’esterno mediante l’utilizzo di un apparato cellulare procuratosiillecitamente diramando direttive e ordini a soggetti a loro contigui, operanti sul territorio delcomune di Canosa di Puglia ( tra cui il D’[OSCURATO:PERSONA]) finalizzati alla gestione degli affari illeciticollegati al traffico di stupefacenti.Nell’ambito delle complesse indagini, così succintamente sintetizzate, si collocano lecondotte delittuose ascritte a D’[OSCURATO:PERSONA], il quale è accusato, in concorso con icoindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di tentato omicidio, porto edetenzione di arma clandestina, nonché ricettazione della stessa .2.

In sede di riesame la difesa deduceva, con deposito di memoria:1. la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione da parte delG.I.P.;2. la nullità dell’ordinanza cautelare poiché fondata prevalentemente su intercettazioniinutilizzabili ai sensi dell’art. 270 c.p.p.;3. l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;4. l’insussistenza delle esigenze cautelari sottese al caso di specie ovvero, insubordine, la possibilità di tutelare le medesime mediante il ricorso ad una misurameno afflittiva.Secondo il Tribunale non ha fondamento l’eccezione difensiva – peraltro generica –concernente la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione, da partedel G.I.P. del Tribunale di Trani, delle esigenze cautelari e degli specifici indizi giustificatividella misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, invero,come l’ordinanza oggetto di gravame rechi ampie parti dimostrative della piena cognizionedel complesso materiale indiziario da parte del G.I.P., il quale, oltre a riprodurre gli elementiraccolti del corso dell’attività investigativa, ha plasticamente esposto le ragioni poste afondamento delle valutazioni inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari.Si ritiene inoltre destituita di ogni fondamento la deduzione difensiva con cui si eccepivala nullità dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la stessa sarebbe fondata in viaprevalente su intercettazioni telefoniche asseritamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 270cod.proc.pen., in quanto provenienti da distinto procedimento penale — n. 460/2023 —rispetto al quale non sussisterebbero profili di connessione ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen..

Si osserva sul punto che il divieto in parola – per cui i risultati delle intercettazioni nonpossono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti – nonopera, oltre che per i reati che risultino connessi ex art. 12 cod.proc.pen. a quelli in relazioneai quali l’autorizzazione era disposta ab origine, anche nell’ipotesi in cui i risultati delleintercettazioni risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali èobbligatorio l'arresto in flagranza.Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che, nel caso di specie, ancorché leintercettazioni siano state disposte nell’ambito di un diverso procedimento, le stessedebbano ritenersi pacificamente utilizzabili, in quanto rilevanti e indispensabili ai finidell’accertamento dei delitti ascritti al ricorrente, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio inflagranza e che risultano, altresì, ricompresi nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma1, cod.proc.pen. .Il Tribunale del riesame ha ritenuto, inoltre, che le deduzioni difensive non comportanoalcun reale ridimensionamento delle valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza operate a carico del D’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di merito ha rilevato, invero, che dalla lettura delle intercettazioni risultaevidente come l’intento del D’[OSCURATO:PERSONA] non fosse limitato – così come asserito dalla difesa – amonitorare l’incontro tra il padre di [OSCURATO:PERSONA] (a nome [OSCURATO:PERSONA]) e i Lorusso.

Ciòperché l’obiettivo della missione era duplice. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni si è dichiarato,invero, più volte pronto a entrare in azione, sia in rapporto ad eventuali condotte tenute daiLorusso che in modo autonomo, nei confronti di tale “[OSCURATO:PERSONA]” e sempre su ordine diSorrenti [OSCURATO:PERSONA].In tal senso si pone anzitutto la conversazione delle 17:36, nella quale [OSCURATO:PERSONA] raccomandava dapprima con [OSCURATO:PERSONA], dicendogli espressamente che avrebbero dovutosparare (“vai e spara a tutti quanti se succede qualcosa…Capito?”), dopodiché procedeva aribadire tale direttiva al D’[OSCURATO:PERSONA], raccogliendo la sua piena disponibilità e adesione alprogramma criminale ([OSCURATO:PERSONA] diceva: “[OSCURATO:PERSONA]!!...se succede qualcosa sai già quello chedevi fare altrimenti è inutile che vai là…” e D’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva affermativamente “Lo soquello che devo fare…ragazzo”).

Secondo il Tribunale le suddette conversazioni, inoltre, devono essere lette in modocoordinato con quelle precedenti all’incontro, dalle quali emergerebbe con chiarezza l’intentodi [OSCURATO:PERSONA] di ristabilire un rapporto di forza nei confronti degli esponenti del gruppocontrapposto dei Lorusso, incaricando il fidato D’[OSCURATO:PERSONA] di impartire loro una “lezione”mediante l’utilizzo di armi da fuoco.

Infatti, nel corso della telefonata intercettata il20/02/2023, alle ore 20:26, [OSCURATO:PERSONA] affermava “lo so…ma quelli vogliono essere tiratidue schioppettate, se no facciamo i perdenti così” “ma tu pensi che se facciamo l’azione nonse l’aspettano che siamo noi…capito”.Quando al secondo finalismo lesivo, un’azione aggressiva era stata concretamenteprogettata anche in danno di tale “[OSCURATO:PERSONA]”, identificato dagli inquirenti nella persona diGerardo [OSCURATO:PERSONA], vicino ai Lorusso.

Costui sarebbe stato individuato quale obiettivo inquanto ritenuto responsabile di aver sottratto ad [OSCURATO:PERSONA] il telefono cellulareutilizzato per le attività di spaccio gestite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire al sodaliziodei Lorusso di subentrare nella gestione dell’attività di traffico di sostanze stupefacenti,intercettandone la relativa clientela.Nella già citata conversazione del 20/02/2023, allorquando [OSCURATO:PERSONA] avevamanifestato l’intenzione di tirare “due schioppettate” agli avversari, veniva citata la figura delsuddetto [OSCURATO:PERSONA] (“o stava quell’infame di [OSCURATO:PERSONA] che conosce bene il numeromio…eh…ha detto “questo è il numero di quello” e ha spento.”)Dunque nella conversazione delle 18:21 del 21/02/2023 il [OSCURATO:PERSONA] incalzava ilD’[OSCURATO:PERSONA] affinché compisse l’agguato nei confronti del citato [OSCURATO:PERSONA], programmando,pertanto, un’azione armata finalisticamente orientata a punire uno dei componenti delgruppo avversario.In particolare, nella citata conversazione, [OSCURATO:PERSONA], a proposito del citatoGerardo, dichiarava al D’[OSCURATO:PERSONA] “gli vuoi fare l’azione a quello?”.Emerge, altresì, che i fratelli Lorusso, in attesa dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], sitrovavano con [OSCURATO:PERSONA] all’interno del circolo ricreativo di fasulidd, così come attestato daAndrea [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione di “palo”, li aveva visti all’interno del locale.

L’esame dellaconversazione in questione, secondo il Tribunale, dimostra che il D’[OSCURATO:PERSONA] era pronto nelportare a compimento l’evento criminoso prospettato. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in costante contatto con ilSorrenti, gli domandava se occorresse “vestirsi” – nel senso di armarsi – ricevendo chiaredirettive in tal senso.

Segnatamente, il ricorrente doveva, in ossequio alle raccomandazionidelittuose del [OSCURATO:PERSONA], chiamare telefonicamente il [OSCURATO:PERSONA] con un cellulare e una schedasim nuova, allo scopo di portarlo fuori dal circolo ricreativo di fasulidd, e fargli “l’azione”,ossia realizzare l’agguato a scopo punitivo a colpi d’arma da fuoco; infine, dovevarecuperare il cellulare dedicato allo spaccio che era stato precedentemente sottratto.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha evidenziato che tale azione delittuosa, in procinto di esserematerialmente eseguita dal D’[OSCURATO:PERSONA], non veniva portata a compimento esclusivamente inragione del tempestivo e mirato intervento delle forze dell’ordine, le quali, nei pressi delcircolo ricreativo, procedevano a indentificare [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lorusso, nonchéad effettuare operazioni di perquisizione presso l’abitazione di D’[OSCURATO:PERSONA], ove losorprendevano in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e in possesso di una pistola a salve.Tuttavia, le successive intercettazioni avevano rivelato che la pistola a salvesequestrata in seguito alla perquisizione presso l’abitazione del ricorrente non fosse lapistola che avrebbe dovuto utilizzare ai fini dell’agguato.

Si appurava inoltre che il D’[OSCURATO:PERSONA],nella sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe in ogni caso dovuto compiere l’atto intimidatorio,fortemente voluto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sicché le forze dell’ordinecompivano una seconda perquisizione domiciliare, mediante cui si rinveniva la pistola asalve modificata in modo da poter sparare, oggetto di separato procedimento.Per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari, il [OSCURATO:PERSONA] di merito haritenuto corretta la valutazione espressa dal GIP circa la probabilità di reiterazione dicondotte analoghe da parte del ricorrente.È stata ritenuta possibile, invero, una prognosi di sicura recidiva a carico del D’[OSCURATO:PERSONA],desumibile dalla gravità dell’attività criminosa che ha realizzato – partecipazione nellapianificazione e realizzazione di un agguato mediante uso di armi da fuoco – nonché dallacircostanza che la vicenda in esame si inserisce in un contesto delinquenziale altamenteallarmante, caratterizzato dalla contrapposizione di due sodalizi criminali in lotta perconquistare l’egemonia nella gestione di una piazza di spaccio.A ciò si aggiunge una valutazione marcatamente negativa in ordine alla personalitàdell’indagato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico.3.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'[OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a due motivi.3.1 Al primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio.Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata damancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui haritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio a carico diD’[OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile ildolo di omicidio in presenza di una condotta che, secondo le stesse risultanze difensive, nonsi è mai concretizzata nell’evento scatenante previsto – l’aggressione – né tantomenonell’azione delittuosa prospettata.L’azione dell’odierno ricorrente era subordinata al verificarsi di una condizione esternaspecifica, ossia l’eventuale aggressione dei fratelli Lorusso nei confronti del SorrentiSalvatore, che non si è mai verificata.Secondo la difesa, pertanto, non sarebbe sussistente l’elemento dell’univocità delladirezione della condotta verso l’evento morte.

La condotta contestata, pur rimanendopenalmente rilevante in virtù del porto abusivo di armi, si configurerebbe, per contro, comepreparazione di mezzi per un’eventuale legittima difesa di terzi.La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenutosussistente l’elemento oggettivo del tentativo in assenza di qualsiasi atto idoneo diretto inmodo non equivoco alla commissione del delitto di omicidio.

Così come risultante dalcompendio investigativo, l’odierno ricorrente sarebbe dovuto intervenire esclusivamente incaso di aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale del Riesame non avrebbe fornito unadescrizione sufficientemente dettagliata della condotta materiale che consenta di verificare lasussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla giurisprudenza consolidata, limitandosi ageneriche affermazioni prive di riscontro concreto.3.2 Al secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari.Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata damancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui haritenuto sussistente l’esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione del reato.In particolare, nel caso di specie non sarebbero emersi elementi che consentano diformulare una prognosi di reiterazione criminosa, mancando precedenti specificidell’indagato e circostanze concrete che facciano ritenere attuale il pericolo di commissionedi ulteriori reati.Infine, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere sussistenti le esigenze cautelari, lamisura della custodia cautelare in carcere si appaleserebbe sproporzionata e inadeguatarispetto alle finalità cautelari perseguite, in violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della genericità dei motivi addotti, tesiperaltro a sollecitare rivalutazioni – non consentite – di elementi di fatto che risultanocoerentemente vagliati in sede di merito.2.

Al primo motivo la direzione di critica - in punto di gravità indiziaria - riguardaessenzialmente il tema della azione da compiersi nei confronti dei Lorusso, a protezione delcolloquio che costoro avrebbero intrattenuto con il padre di [OSCURATO:PERSONA].Circa tale aspetto il [OSCURATO:PERSONA] conviene sul fatto che tale «segmento» dell’azione nonpotrebbe essere qualificato in termini di tentato omicidio (neanche nella attuale faseprocedimentale) per eccesso di anticipazione della soglia di punibilità.Ma ciò posto la difesa non si confronta in modo concreto con il secondo «obiettivo»della condotta del D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato da tal [OSCURATO:PERSONA], e dalle considerazioni espressesul punto nella decisione impugnata.Per quanto risulta dalle captazioni, interpretate senza evidenti vizi percettivi in sede dimerito, la azione delittuosa con uso di arma da fuoco era, in tal caso, non condizionataall’esito dei colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e i Lorusso ed era sostanzialmente «in atto», coninterruzione dovuta ad un fattore esterno (rappresentato dall’intervento delle forzedell’ordine).

Il posteriore sequestro dell’arma modificata (avvenuto quattro giorni dopo maassistito dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione) ne avvalora la portataaltamente offensiva, il che soddisfa pienamente la condizione di applicabilità della misura dicui all’art.273 cod.proc.pen. .3.

Le doglianze in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della misura sonoparimenti viziate da assoluta genericità, in ragione delle precise ed ampie argomentazioniespresse in sede di merito.

La negativa personalità del D’[OSCURATO:PERSONA] - e l’essere la condottacorrelata ad uno scontro tra gruppi dediti al traffico di stupefacenti – rende autoevidentetanto il pericolo di reiterazione di condotte commesse con uso di armi che l’assenza diaffidabilità del ricorrente quanto al rispetto di limiti correlati alla applicazione di misure menoafflittive.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Barivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perla inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 18 agosto 2025 il Tribunale di Bari – costituito aisensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha confermato (salva la contestazione di cui all’art.23legge n.110 del 1975) il titolo cautelare emesso dal GIP nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] perla provvisoria imputazione di tentato omicidio (fatto avvenuto in Canosa di Puglia il 21febbraio del 2023).In riferimento alla ricostruzione dei fatti il Tribunale evidenzia che l’episodio specifico siinserisce in un più ampio contesto di conflittualità tra due gruppi criminali, dediti allo spacciodi stupefacenti. Un gruppo risulta coordinato da [OSCURATO:PERSONA] e di tale gruppo farebbeparte il D’[OSCURATO:PERSONA].Le attività tecniche consentivano la captazione, tra le altre, delle conversazioni di alcunisoggetti ristretti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Trani, successivamente identificati inSorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, pur essendo sottoposti a misura inframuraria,comunicavano con l’esterno mediante l’utilizzo di un apparato cellulare procuratosiillecitamente diramando direttive e ordini a soggetti a loro contigui, operanti sul territorio delcomune di Canosa di Puglia ( tra cui il D’[OSCURATO:PERSONA]) finalizzati alla gestione degli affari illeciticollegati al traffico di stupefacenti.Nell’ambito delle complesse indagini, così succintamente sintetizzate, si collocano lecondotte delittuose ascritte a D’[OSCURATO:PERSONA], il quale è accusato, in concorso con icoindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di tentato omicidio, porto edetenzione di arma clandestina, nonché ricettazione della stessa .2. In sede di riesame la difesa deduceva, con deposito di memoria:1. la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione da parte delG.I.P.;2. la nullità dell’ordinanza cautelare poiché fondata prevalentemente su intercettazioniinutilizzabili ai sensi dell’art. 270 c.p.p.;3. l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;4. l’insussistenza delle esigenze cautelari sottese al caso di specie ovvero, insubordine, la possibilità di tutelare le medesime mediante il ricorso ad una misurameno afflittiva.Secondo il Tribunale non ha fondamento l’eccezione difensiva – peraltro generica –concernente la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione, da partedel G.I.P. del Tribunale di Trani, delle esigenze cautelari e degli specifici indizi giustificatividella misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, invero,come l’ordinanza oggetto di gravame rechi ampie parti dimostrative della piena cognizionedel complesso materiale indiziario da parte del G.I.P., il quale, oltre a riprodurre gli elementiraccolti del corso dell’attività investigativa, ha plasticamente esposto le ragioni poste afondamento delle valutazioni inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari.Si ritiene inoltre destituita di ogni fondamento la deduzione difensiva con cui si eccepivala nullità dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la stessa sarebbe fondata in viaprevalente su intercettazioni telefoniche asseritamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 270cod.proc.pen., in quanto provenienti da distinto procedimento penale — n. 460/2023 —rispetto al quale non sussisterebbero profili di connessione ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen.. Si osserva sul punto che il divieto in parola – per cui i risultati delle intercettazioni nonpossono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti – nonopera, oltre che per i reati che risultino connessi ex art. 12 cod.proc.pen. a quelli in relazioneai quali l’autorizzazione era disposta ab origine, anche nell’ipotesi in cui i risultati delleintercettazioni risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali èobbligatorio l'arresto in flagranza.Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che, nel caso di specie, ancorché leintercettazioni siano state disposte nell’ambito di un diverso procedimento, le stessedebbano ritenersi pacificamente utilizzabili, in quanto rilevanti e indispensabili ai finidell’accertamento dei delitti ascritti al ricorrente, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio inflagranza e che risultano, altresì, ricompresi nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma1, cod.proc.pen. .Il Tribunale del riesame ha ritenuto, inoltre, che le deduzioni difensive non comportanoalcun reale ridimensionamento delle valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza operate a carico del D’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di merito ha rilevato, invero, che dalla lettura delle intercettazioni risultaevidente come l’intento del D’[OSCURATO:PERSONA] non fosse limitato – così come asserito dalla difesa – amonitorare l’incontro tra il padre di [OSCURATO:PERSONA] (a nome [OSCURATO:PERSONA]) e i Lorusso. Ciòperché l’obiettivo della missione era duplice. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni si è dichiarato,invero, più volte pronto a entrare in azione, sia in rapporto ad eventuali condotte tenute daiLorusso che in modo autonomo, nei confronti di tale “[OSCURATO:PERSONA]” e sempre su ordine diSorrenti [OSCURATO:PERSONA].In tal senso si pone anzitutto la conversazione delle 17:36, nella quale [OSCURATO:PERSONA] raccomandava dapprima con [OSCURATO:PERSONA], dicendogli espressamente che avrebbero dovutosparare (“vai e spara a tutti quanti se succede qualcosa…Capito?”), dopodiché procedeva aribadire tale direttiva al D’[OSCURATO:PERSONA], raccogliendo la sua piena disponibilità e adesione alprogramma criminale ([OSCURATO:PERSONA] diceva: “[OSCURATO:PERSONA]!!...se succede qualcosa sai già quello chedevi fare altrimenti è inutile che vai là…” e D’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva affermativamente “Lo soquello che devo fare…ragazzo”). Secondo il Tribunale le suddette conversazioni, inoltre, devono essere lette in modocoordinato con quelle precedenti all’incontro, dalle quali emergerebbe con chiarezza l’intentodi [OSCURATO:PERSONA] di ristabilire un rapporto di forza nei confronti degli esponenti del gruppocontrapposto dei Lorusso, incaricando il fidato D’[OSCURATO:PERSONA] di impartire loro una “lezione”mediante l’utilizzo di armi da fuoco. Infatti, nel corso della telefonata intercettata il20/02/2023, alle ore 20:26, [OSCURATO:PERSONA] affermava “lo so…ma quelli vogliono essere tiratidue schioppettate, se no facciamo i perdenti così” “ma tu pensi che se facciamo l’azione nonse l’aspettano che siamo noi…capito”.Quando al secondo finalismo lesivo, un’azione aggressiva era stata concretamenteprogettata anche in danno di tale “[OSCURATO:PERSONA]”, identificato dagli inquirenti nella persona diGerardo [OSCURATO:PERSONA], vicino ai Lorusso. Costui sarebbe stato individuato quale obiettivo inquanto ritenuto responsabile di aver sottratto ad [OSCURATO:PERSONA] il telefono cellulareutilizzato per le attività di spaccio gestite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire al sodaliziodei Lorusso di subentrare nella gestione dell’attività di traffico di sostanze stupefacenti,intercettandone la relativa clientela.Nella già citata conversazione del 20/02/2023, allorquando [OSCURATO:PERSONA] avevamanifestato l’intenzione di tirare “due schioppettate” agli avversari, veniva citata la figura delsuddetto [OSCURATO:PERSONA] (“o stava quell’infame di [OSCURATO:PERSONA] che conosce bene il numeromio…eh…ha detto “questo è il numero di quello” e ha spento.”)Dunque nella conversazione delle 18:21 del 21/02/2023 il [OSCURATO:PERSONA] incalzava ilD’[OSCURATO:PERSONA] affinché compisse l’agguato nei confronti del citato [OSCURATO:PERSONA], programmando,pertanto, un’azione armata finalisticamente orientata a punire uno dei componenti delgruppo avversario.In particolare, nella citata conversazione, [OSCURATO:PERSONA], a proposito del citatoGerardo, dichiarava al D’[OSCURATO:PERSONA] “gli vuoi fare l’azione a quello?”.Emerge, altresì, che i fratelli Lorusso, in attesa dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], sitrovavano con [OSCURATO:PERSONA] all’interno del circolo ricreativo di fasulidd, così come attestato daAndrea [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione di “palo”, li aveva visti all’interno del locale. L’esame dellaconversazione in questione, secondo il Tribunale, dimostra che il D’[OSCURATO:PERSONA] era pronto nelportare a compimento l’evento criminoso prospettato. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in costante contatto con ilSorrenti, gli domandava se occorresse “vestirsi” – nel senso di armarsi – ricevendo chiaredirettive in tal senso. Segnatamente, il ricorrente doveva, in ossequio alle raccomandazionidelittuose del [OSCURATO:PERSONA], chiamare telefonicamente il [OSCURATO:PERSONA] con un cellulare e una schedasim nuova, allo scopo di portarlo fuori dal circolo ricreativo di fasulidd, e fargli “l’azione”,ossia realizzare l’agguato a scopo punitivo a colpi d’arma da fuoco; infine, dovevarecuperare il cellulare dedicato allo spaccio che era stato precedentemente sottratto.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha evidenziato che tale azione delittuosa, in procinto di esserematerialmente eseguita dal D’[OSCURATO:PERSONA], non veniva portata a compimento esclusivamente inragione del tempestivo e mirato intervento delle forze dell’ordine, le quali, nei pressi delcircolo ricreativo, procedevano a indentificare [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lorusso, nonchéad effettuare operazioni di perquisizione presso l’abitazione di D’[OSCURATO:PERSONA], ove losorprendevano in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e in possesso di una pistola a salve.Tuttavia, le successive intercettazioni avevano rivelato che la pistola a salvesequestrata in seguito alla perquisizione presso l’abitazione del ricorrente non fosse lapistola che avrebbe dovuto utilizzare ai fini dell’agguato. Si appurava inoltre che il D’[OSCURATO:PERSONA],nella sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe in ogni caso dovuto compiere l’atto intimidatorio,fortemente voluto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché le forze dell’ordinecompivano una seconda perquisizione domiciliare, mediante cui si rinveniva la pistola asalve modificata in modo da poter sparare, oggetto di separato procedimento.Per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari, il [OSCURATO:PERSONA] di merito haritenuto corretta la valutazione espressa dal GIP circa la probabilità di reiterazione dicondotte analoghe da parte del ricorrente.È stata ritenuta possibile, invero, una prognosi di sicura recidiva a carico del D’[OSCURATO:PERSONA],desumibile dalla gravità dell’attività criminosa che ha realizzato – partecipazione nellapianificazione e realizzazione di un agguato mediante uso di armi da fuoco – nonché dallacircostanza che la vicenda in esame si inserisce in un contesto delinquenziale altamenteallarmante, caratterizzato dalla contrapposizione di due sodalizi criminali in lotta perconquistare l’egemonia nella gestione di una piazza di spaccio.A ciò si aggiunge una valutazione marcatamente negativa in ordine alla personalitàdell’indagato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'[OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a due motivi.3.1 Al primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio.Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata damancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui haritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio a carico diD’[OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile ildolo di omicidio in presenza di una condotta che, secondo le stesse risultanze difensive, nonsi è mai concretizzata nell’evento scatenante previsto – l’aggressione – né tantomenonell’azione delittuosa prospettata.L’azione dell’odierno ricorrente era subordinata al verificarsi di una condizione esternaspecifica, ossia l’eventuale aggressione dei fratelli Lorusso nei confronti del SorrentiSalvatore, che non si è mai verificata.Secondo la difesa, pertanto, non sarebbe sussistente l’elemento dell’univocità delladirezione della condotta verso l’evento morte. La condotta contestata, pur rimanendopenalmente rilevante in virtù del porto abusivo di armi, si configurerebbe, per contro, comepreparazione di mezzi per un’eventuale legittima difesa di terzi.La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenutosussistente l’elemento oggettivo del tentativo in assenza di qualsiasi atto idoneo diretto inmodo non equivoco alla commissione del delitto di omicidio. Così come risultante dalcompendio investigativo, l’odierno ricorrente sarebbe dovuto intervenire esclusivamente incaso di aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale del Riesame non avrebbe fornito unadescrizione sufficientemente dettagliata della condotta materiale che consenta di verificare lasussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla giurisprudenza consolidata, limitandosi ageneriche affermazioni prive di riscontro concreto.3.2 Al secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari.Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata damancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui haritenuto sussistente l’esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione del reato.In particolare, nel caso di specie non sarebbero emersi elementi che consentano diformulare una prognosi di reiterazione criminosa, mancando precedenti specificidell’indagato e circostanze concrete che facciano ritenere attuale il pericolo di commissionedi ulteriori reati.Infine, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere sussistenti le esigenze cautelari, lamisura della custodia cautelare in carcere si appaleserebbe sproporzionata e inadeguatarispetto alle finalità cautelari perseguite, in violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della genericità dei motivi addotti, tesiperaltro a sollecitare rivalutazioni – non consentite – di elementi di fatto che risultanocoerentemente vagliati in sede di merito.2. Al primo motivo la direzione di critica - in punto di gravità indiziaria - riguardaessenzialmente il tema della azione da compiersi nei confronti dei Lorusso, a protezione delcolloquio che costoro avrebbero intrattenuto con il padre di [OSCURATO:PERSONA].Circa tale aspetto il [OSCURATO:PERSONA] conviene sul fatto che tale «segmento» dell’azione nonpotrebbe essere qualificato in termini di tentato omicidio (neanche nella attuale faseprocedimentale) per eccesso di anticipazione della soglia di punibilità.Ma ciò posto la difesa non si confronta in modo concreto con il secondo «obiettivo»della condotta del D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato da tal [OSCURATO:PERSONA], e dalle considerazioni espressesul punto nella decisione impugnata.Per quanto risulta dalle captazioni, interpretate senza evidenti vizi percettivi in sede dimerito, la azione delittuosa con uso di arma da fuoco era, in tal caso, non condizionataall’esito dei colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e i Lorusso ed era sostanzialmente «in atto», coninterruzione dovuta ad un fattore esterno (rappresentato dall’intervento delle forzedell’ordine). Il posteriore sequestro dell’arma modificata (avvenuto quattro giorni dopo maassistito dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione) ne avvalora la portataaltamente offensiva, il che soddisfa pienamente la condizione di applicabilità della misura dicui all’art.273 cod.proc.pen. .3. Le doglianze in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della misura sonoparimenti viziate da assoluta genericità, in ragione delle precise ed ampie argomentazioniespresse in sede di merito. La negativa personalità del D’[OSCURATO:PERSONA] - e l’essere la condottacorrelata ad uno scontro tra gruppi dediti al traffico di stupefacenti – rende autoevidentetanto il pericolo di reiterazione di condotte commesse con uso di armi che l’assenza diaffidabilità del ricorrente quanto al rispetto di limiti correlati alla applicazione di misure menoafflittive.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]