CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SPURIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Messina PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città emessa il 18/02/2019, assolveva l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento sub a), confermando l'affermazione di responsabilità per la truffa sub b), con conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Spuria, sulla base di tre motivi: - erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 124 e 129 cod. proc. pen. in quanto la querela doveva considerarsi tardiva rispetto alla effettiva conoscenza delle truffe da parte della persona offesa, circostanza non valutata correttamente dalla Corte di appello; - erronea applicazione della legge penale per la mancata riconducibilità della fattispecie al reato di truffa, posto che l'imputato si era sostituito al titolare della scheda telefonica nel suo utilizzo (all'interno semmai della cornice normativa di cui all'art. 494 cod. pen.) ma non aveva attuato nei suoi confronti alcuna condotta truffa 'dina; - erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in quanto la causa di esclusione della particolare tenuità era stata negata senza una effettiva motivazione sul punto, alla stregua dei parametri normativi. 3. Secondo l'ordine logico delle questioni devono esaminarsi preliminarmente i rilievi sulla legittimazione a proporre querela e sulla sua tempestività. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere in più occasioni, con artifici e raggiri - consistiti nel porre in essere vendite simulate a mezzo internet, con l'utilizzo di una scheda telefonica intestata a [OSCURATO:PERSONA] - indotto in errore gli acquirenti, conseguendo un ingiusto profitto, con conseguente danno per il [OSCURATO:PERSONA] per aver costui subito plurimi procedimenti penali per il ritenuto coinvolgimento nelle truffe (così il capo d'imputazione sub B, riscontrato dai giudici di merito). 4. Orbene, il reato di cui all'art. 640, primo comma cod. pen. è punibile a querela, proposta nel caso di specie dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto per il quale va ribadita la qualità di persona offesa. Come più volte affermato da questa Corte, è corretto ritenere che per la configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché sussista, in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Cass. sez. 2, sent. n. 43119 del 21/10/2021 - dep. 24/11/2021 - Rv. 282304). 5. La corte territoriale ha così confermato che il pregiudizio economico per il [OSCURATO:PERSONA] deriva dal fatto di essere stato ritenuto autore delle truffe e coinvolto ingiustamente nei relativi procedimenti giudiziari, evidenziando in tal modo l'estraneità dell'offeso all'atto di disposizione del terzo ingannato e, al contempo, il pregiudizio per costui derivante dall'uso fraudolento della scheda telefonica (per le spese giudiziarie, per il disagio subito). In definitiva, se è vero che anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela (ex nnultis, Cass. sez. 2, sent. n. 20169 del 03/02/2015 - dep. 15/05/2015 - Rv. 263520), tale qualifica non può negarsi al [OSCURATO:PERSONA], direttamente pregiudicato - nei termini economici indicati - dall'azione truffaldina dell'imputato. 6. Per quanto attiene alla tempestività della querela, con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato il rispetto del termine previsto dall'art. 124 cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata). 7. Deve rilevarsi in ogni caso che l'infondatezza del primo motivo di ricorso non è manifesta, poiché la questione prospettata giustificava un approfondimento in punto di diritto, con conseguente instaurazione del rapporto processuale. Va, quindi, dichiarata l'estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. La truffa, infatti, risulta commessa in data 07/03/2013, con conseguente decorrenza del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, in considerazione anche della sospensione di 37 giorni, dal 29/10/2018 al 05/12/2018, per rinvio di udienza su richiesta delle parti (il reato si è pertanto prescritto il 14/10/2020). La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Cass. sez. 1, sent. n. 43700 del 28/09/2021 - dep. 26/11/2021 - Rv. 282214), per cui deve ritenersi assorbito il terzo motivo di ricorso. 8. Vanno, infine, confermate le statuizioni civili non essendo in contestazione la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, per il quale ha riportato condanna con cd. doppia conforme. P.Q.M. Annulla senza rinvia la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma il gio