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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44067/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che il primo motivo, relativo all'inadeguato vaglio della parola della persona offesa, è completamente versato in fatto e, comunque, non correlato con la motivazione della Corte di appello che - a fronte del pedissequo motivo - ha osservato come i rilievi difensivi non avessero posto in evidenza alcuna contraddizione significativa nel narrato della vittima, rispetto alle quali l'appellante opponeva generiche perplessità in ordine al racconto dei vari episodi, tutti minuziosamente scrutinati nelle pag. da 9 a 13 della sentenza; sicché appare senz'altro immune da censure l'odierna decisione di merito che, all'esito di approfondita valutazione, ha ritenuto veritiere le dichiarazioni della vittima, peraltro nella specie adeguatamente corroborate dalle dichiarazioni di più testimoni che, siccome non aventi rapporti di conoscenza né tra loro, né con la persona offesa, sono stati ritenuti particolarmente rilevanti sul piano probatorio; palesemente infondata è poi l'eccezione di prescrizione della contravvenzione - su cui si regge il secondo motivo - avuto riguardo alla circostanza che «Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico » (da ultimo vedi Cass. Sez.1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309) e che, nel caso di specie, l'ultimo episodio per cui è condanna è del 9 ottobre 2016, sicché il reato si è prescritto non prima del 9 ottobre 2021 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello; ricordato l'insegnamento di Sez.

U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 21953, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice»; ritenuto che, nella specie, essendo inammissibili tutte le altre doglianze, il ricorso sarebbe sorretto esclusivamente dalla deduzione della prescrizione non già maturata, bensì pro futuro, che si è pertanto in presenza di un ricorso soltanto apparente e, come tale, inidoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che il primo motivo, relativo all'inadeguato vaglio della parola della persona offesa, è completamente versato in fatto e, comunque, non correlato con la motivazione della Corte di appello che - a fronte del pedissequo motivo - ha osservato come i rilievi difensivi non avessero posto in evidenza alcuna contraddizione significativa nel narrato della vittima, rispetto alle quali l'appellante opponeva generiche perplessità in ordine al racconto dei vari episodi, tutti minuziosamente scrutinati nelle pag. da 9 a 13 della sentenza; sicché appare senz'altro immune da censure l'odierna decisione di merito che, all'esito di approfondita valutazione, ha ritenuto veritiere le dichiarazioni della vittima, peraltro nella specie adeguatamente corroborate dalle dichiarazioni di più testimoni che, siccome non aventi rapporti di conoscenza né tra loro, né con la persona offesa, sono stati ritenuti particolarmente rilevanti sul piano probatorio; palesemente infondata è poi l'eccezione di prescrizione della contravvenzione - su cui si regge il secondo motivo - avuto riguardo alla circostanza che «Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico » (da ultimo vedi Cass. Sez.1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309) e che, nel caso di specie, l'ultimo episodio per cui è condanna è del 9 ottobre 2016, sicché il reato si è prescritto non prima del 9 ottobre 2021 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello; ricordato l'insegnamento di Sez. U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 21953, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice»; ritenuto che, nella specie, essendo inammissibili tutte le altre doglianze, il ricorso sarebbe sorretto esclusivamente dalla deduzione della prescrizione non già maturata, bensì pro futuro, che si è pertanto in presenza di un ricorso soltanto apparente e, come tale, inidoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere
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