Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17981/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. Per il primo motivo si deve rilevare che la sentenza, pur non contenendo nell'epigrafe l'imputazione, nella motivazione specifica sia la norma violata (l'art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e sia la condotta di detenzione della droga, indicando le quantità e modalità di detenzione; pertanto nessuna invalidità sussiste: "La mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo" (Sez. 3 - , Sentenza n. 28675 del 24/09/2020 Ud., dep. 15/10/2020, Rv. 279968 - 01).

3. per l'uso personale la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e alla detenzione di un bilancino di precisione per la suddivisione in dosi.

Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

4. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la presenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La pena, del resto, è stata irrogata vicino al minimo edittale (mesi 6 di reclusione ed C 1.200,00 di multa).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in i favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI El abet10, - DEPOSiTATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 2. Per il primo motivo si deve rilevare che la sentenza, pur non contenendo nell'epigrafe l'imputazione, nella motivazione specifica sia la norma violata (l'art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e sia la condotta di detenzione della droga, indicando le quantità e modalità di detenzione; pertanto nessuna invalidità sussiste: "La mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo" (Sez. 3 - , Sentenza n. 28675 del 24/09/2020 Ud., dep. 15/10/2020, Rv. 279968 - 01). 3. per l'uso personale la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e alla detenzione di un bilancino di precisione per la suddivisione in dosi. Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 4. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la presenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena, del resto, è stata irrogata vicino al minimo edittale (mesi 6 di reclusione ed C 1.200,00 di multa). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in i favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI El abet10, - DEPOSiTATA
Sentenza Cassazione n. 17981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris