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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 04538/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33233-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 325/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 372/2017; [OSCURATO:PERSONA] di risultato – Art. 27, comma 5, c.c.n.l. 1999 – Riclassificazione della struttura –Indebito.

R.G.N.33233/2018 Cron.

Rep.

Ud.06/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione di primo grado che accertava il diritto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Pescara alla ripetizione delle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del CCIAA, a titolo di retribuzione di posizione nel periodo dal 19.12.2011 (data della delibera giuntale n. 199 del 2011) al 30.04.2012 (data della cessazione del servizio) in ragione del venir meno del presupposto giuridico che ne aveva giustificato la corresponsione oltre il tetto massimo.

2. Al riguardo la Corte territoriale precisava che la Camera di Commercio di Pescara era originariamente classificata quale struttura complessa, sicché la retribuzione di posizione veniva aumentata ai sensi dell’art. 27, comma 5, del c.c.n.l. di [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali del 1999.

3. A seguito di ricognizione dell’assetto strutturale dell’Ente, tuttavia, la Giunta - con deliberazione n. 199 del 2011 - la riclassificava come struttura semplice, facendole perdere la qualificazione come complessa, deliberando altresì la revoca di ogni atto incompatibile con il nuovo assetto.

4. Ne conseguiva, secondo il percorso argomentativo del giudice di appello, il diritto a ripetere dal lavoratore, qui ricorrente in cassazione, le maggiori somme percepite a titolo di retribuzione di posizione, in ragione dell’applicazione del citato art. 27, comma 5, non più applicabile stante il mutato assetto organizzativo dell’ente.5.

Ricorre il lavoratore con tre motivi, corredati da una breve memoria.

6. Resiste con controricorso la Camera di Commercio.

Considerato che

1. Con il primo motivosi deduce l’ error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 75 e 182 c.p.c.; si sostiene il difetto di legittimazione processuale dell’Ente camerale e la mancanza di autorizzazione a proporre domanda giudizialedi restituzione degli importi percepiti dal dipendente.

1.1. Si lamenta, nello specifico,che la Corte territoriale non abbia ritenuto fondato il motivo di appello volto a contestare il difetto di legittimazione processuale dell’Ente per la carenza di autorizzazione da parte della Giunta camerale, essendo quest’ultimo atto idone o a sorreggere un’azione di accertamento della indebita percezione delle somme per cui è causa, ma non anche l’azione di condanna alla restituzione.

1.2. Si insiste sulla necessità della preventiva autorizzazione della Giunta camerale e si sostiene, poi, l’inammissibilità della domanda di restituzione, evidenziando che il lavoratore non aveva ancora ricevuto, all’atto della proposizione del ricorso, il pagamento degli importi per cui è causa.

1.3. Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.

1.4. La sentenza di appello, infatti, dopo aver affermato che non occorre alcuna preventiva autorizzazione della Giunta per agire in giudizio, non prevista né da specifiche disposizioni di legge, né da disposizioni statutarie, supera la doglianza sollevata in appello ritenendo l’autorizzazione anzidetta comunque implicitamente contenuta nella delibera giuntale n. 112 del 27.2.2012 (cfr. sentenza pagg. 2-3).1.5.

La seconda delle rationes decidendi, ovvero l’esser la preventiva autorizzazione contenuta nella delibera innanzi ricordata,non è aggredita in modo adeguato.

1.6. Va al riguardo in primis evidenziato che il mezzo difetta di autosufficienza, in quanto, benché a pag. 15 del ricorso per cassazione parte ricorrente affermi di aver riportato nella parte in fatto la delibera della Giunta di cui si discute, tale assunto non ha trovato riscontro all’esito della compiuta verifica degli atti.

1.7. In ogni caso non può mancarsi di sottolineare che dallo stralcio dell’atto deliberativo n. 112 del 27.07.2012 riportato in sentenza (cfr. pag. 3 delle pronunzia impugnata) emerge la correttezza della valutazione effettuata dal giudice di merito che ha ritenuto, al di là del tenore meramente letterale delle espressioni utilizzate, che l’autorizzazione fosse volta non solo all’accertamento dell’indebito, ma altresì al recupero delle somme di cui effettivamente si fosse eventualmente accertata l’indebita percezione .

Infatti, dal detto stralcio della delibera riportato nella pronunzia, irisulta non solo l’autorizzazione alla promozione dell’azione di accertamento, ma anche all’azione di recupero delle somme, quindi di restituzione.

Spiegato l’utilizzo dell’avverbio eventualmentecontenuto nell’atto deliberativo in ragione della necessità di accertamento dell’an della pretesa da parte della Camera di commercio e non – come sostenuto nel motivo – in ragione della mancatacorresponsione delle somme per cui è causa al dipendente (circostanza fattuale quest’ultima che peraltronon risulta mai posta in discussione nelle fasi di merito e che giammai potrebbe qui essere posta in discussione per la prima volta, trattandosi di nova).

1.8. Conclusivamente, come anticipato, il mezzo non può essere accolto.

2. Con il secondo motivosi lamenta error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 21 quinquies,comma 1 bis, della l. n. 241 del 1990.2.1.

Si rimarca che nella fattispecie qui all’attenzione sussiste il diritto a percepire l’indennizzo di cui al citato art. 21 quinquies, invece negato dal giudice di appello, in quanto lo scopo della disposizione è di mantenere indenne colui che abbia stipulato un contratto con la P.A. dai mutamenti che essa possa imprimere alle proprie scelte.

2.2. La doglianza èinammissibile.

2.3. L’indennizzo ex art. 21 quinquiesl. n. 241 del 1990, come introdotto dal d.l. n. 7 del 2007, conv. dalla legge n. 40 del 2007, è previsto a tutela dell’affidamento del privato leso in ragione dell’adozione da parte della P.A., per le ragioni indicate dalla norma stessa (sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento), di un provvedimento di secondo grado di ritiro. 2.4.Va, tuttavia, ricordato che, in questa sede eventuali violazioni della legge n. 241 del 1990 che detta le regole proprie dei procedimenti amministrativi possono venire in considerazione per gli atti della PA come datore di lavoro solo indirettamente in termini di violazione delle regole di buona fede e correttezza, sempre che sia provato, se non il dolo, quanto meno la colpa della PA quale datrice di lavoro (cfr. Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 1991 del 18/01/2024; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 2542 del 30/01/2009).

Ma questo tipo di censura non è formulato dal ricorrente non parla mi pare.

Neppure il ricorrente afferma che la delibera con la quale si è proceduto alla riclassificazione della Camera di commerciocome struttura semplice –costituente un atto di macro-organizzazione che è alla base della disposta revoca degli atti successivi incompatibili con il nuovo assetto e quindi degli atti di recupero delle somme di cui si tratta, emanati dalla PA come datrice di lavoro –fosse affetta da uno dei tre vizi tipici degli atti amministrativi e come tale da disapplicare.2.5.

A tanto consegue evidentemente l’inapplicabilità della disposizione richiamata e quindi l’inammissibilità del secondo motivo con il quale si denuncia la violazione o la falsa applicazione una disposizione ictu ocul i inapplicabile alla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto che anche il vizio di violazione di norme i diritto deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, mentre l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923.

3. Con il terzo motivo si denunzia error in iudicando ai sensi del primo comma n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

3.1. Parte ricorrente lamenta che si sia disposto il recupero delle somme al lordo e non al netto e che la Corte d’appello abbia omesso di prender atto della rinunzia –operata dall’ente nella memoria di costituzione in appello –all’azione di recupero.

3.2. Quanto adetto ultimo motivo, in disparte i profili di inammissibilità avuto riguardo al richiamo a disposizioni di legge inconferenti rispetto alle doglianze poi articolate (in particolare gli artt. 115 e 116 c.p.c) esso è altresì inammissibile perché non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza di appello.

3.3. La sentenza ha infatti affermato che le somme di cui si è disposta la restituzione sono importi al netto e non al lordo (cfr. pag. 8 “Non si comprende sulla base di quali considerazioni il primo giudice abbia scritto in sentenza che la somma oggetto della domanda di condanna alla restituzione è stata quantificata al lordo delle ritenute di legge , dovendosi invece ritenere che, in assenza di prova contraria e di specifiche allegazioni, le somme richieste in restituzione devono ritenersi determinate al netto delle ritenute fiscali”).

3.4. Il mezzo allora non si confronta con il decisum atteso che la Corte di Appello ha disposto la restituzione delle somme al netto e non al lordo.

Inammissibile in sede di legittimità ogni richiesta di rivalutazione dei documenti in atti, devoluta in via esclusiva al giudice di merito.

3.5. Quanto, infine, alla doglianza secondo cui vi sarebbe stata rinunzia, nella memoria di costituzione in appello, alla proposta azione di condanna, deve brevemente rimarcarsi che, per come proposta, in ragione anche del canale di accesso azionato il n. 3, del comma 1, dell’art.360 c.p.c., essa è inammissibile, nulla emergendo sul punto nella sentenza di appello, sicché il motivo, in parte qua, ridonda in un novum non introducibile nel ricorso per cassazione.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33233-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 325/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 372/2017; [OSCURATO:PERSONA] di risultato – Art. 27, comma 5, c.c.n.l. 1999 – Riclassificazione della struttura –Indebito. R.G.N.33233/2018 Cron. Rep. Ud.06/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione di primo grado che accertava il diritto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Pescara alla ripetizione delle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del CCIAA, a titolo di retribuzione di posizione nel periodo dal 19.12.2011 (data della delibera giuntale n. 199 del 2011) al 30.04.2012 (data della cessazione del servizio) in ragione del venir meno del presupposto giuridico che ne aveva giustificato la corresponsione oltre il tetto massimo. 2. Al riguardo la Corte territoriale precisava che la Camera di Commercio di Pescara era originariamente classificata quale struttura complessa, sicché la retribuzione di posizione veniva aumentata ai sensi dell’art. 27, comma 5, del c.c.n.l. di [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali del 1999. 3. A seguito di ricognizione dell’assetto strutturale dell’Ente, tuttavia, la Giunta - con deliberazione n. 199 del 2011 - la riclassificava come struttura semplice, facendole perdere la qualificazione come complessa, deliberando altresì la revoca di ogni atto incompatibile con il nuovo assetto. 4. Ne conseguiva, secondo il percorso argomentativo del giudice di appello, il diritto a ripetere dal lavoratore, qui ricorrente in cassazione, le maggiori somme percepite a titolo di retribuzione di posizione, in ragione dell’applicazione del citato art. 27, comma 5, non più applicabile stante il mutato assetto organizzativo dell’ente.5. Ricorre il lavoratore con tre motivi, corredati da una breve memoria. 6. Resiste con controricorso la Camera di Commercio. Considerato che 1. Con il primo motivosi deduce l’ error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 75 e 182 c.p.c.; si sostiene il difetto di legittimazione processuale dell’Ente camerale e la mancanza di autorizzazione a proporre domanda giudizialedi restituzione degli importi percepiti dal dipendente. 1.1. Si lamenta, nello specifico,che la Corte territoriale non abbia ritenuto fondato il motivo di appello volto a contestare il difetto di legittimazione processuale dell’Ente per la carenza di autorizzazione da parte della Giunta camerale, essendo quest’ultimo atto idone o a sorreggere un’azione di accertamento della indebita percezione delle somme per cui è causa, ma non anche l’azione di condanna alla restituzione. 1.2. Si insiste sulla necessità della preventiva autorizzazione della Giunta camerale e si sostiene, poi, l’inammissibilità della domanda di restituzione, evidenziando che il lavoratore non aveva ancora ricevuto, all’atto della proposizione del ricorso, il pagamento degli importi per cui è causa. 1.3. Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 1.4. La sentenza di appello, infatti, dopo aver affermato che non occorre alcuna preventiva autorizzazione della Giunta per agire in giudizio, non prevista né da specifiche disposizioni di legge, né da disposizioni statutarie, supera la doglianza sollevata in appello ritenendo l’autorizzazione anzidetta comunque implicitamente contenuta nella delibera giuntale n. 112 del 27.2.2012 (cfr. sentenza pagg. 2-3).1.5. La seconda delle rationes decidendi, ovvero l’esser la preventiva autorizzazione contenuta nella delibera innanzi ricordata,non è aggredita in modo adeguato. 1.6. Va al riguardo in primis evidenziato che il mezzo difetta di autosufficienza, in quanto, benché a pag. 15 del ricorso per cassazione parte ricorrente affermi di aver riportato nella parte in fatto la delibera della Giunta di cui si discute, tale assunto non ha trovato riscontro all’esito della compiuta verifica degli atti. 1.7. In ogni caso non può mancarsi di sottolineare che dallo stralcio dell’atto deliberativo n. 112 del 27.07.2012 riportato in sentenza (cfr. pag. 3 delle pronunzia impugnata) emerge la correttezza della valutazione effettuata dal giudice di merito che ha ritenuto, al di là del tenore meramente letterale delle espressioni utilizzate, che l’autorizzazione fosse volta non solo all’accertamento dell’indebito, ma altresì al recupero delle somme di cui effettivamente si fosse eventualmente accertata l’indebita percezione . Infatti, dal detto stralcio della delibera riportato nella pronunzia, irisulta non solo l’autorizzazione alla promozione dell’azione di accertamento, ma anche all’azione di recupero delle somme, quindi di restituzione. Spiegato l’utilizzo dell’avverbio eventualmentecontenuto nell’atto deliberativo in ragione della necessità di accertamento dell’an della pretesa da parte della Camera di commercio e non – come sostenuto nel motivo – in ragione della mancatacorresponsione delle somme per cui è causa al dipendente (circostanza fattuale quest’ultima che peraltronon risulta mai posta in discussione nelle fasi di merito e che giammai potrebbe qui essere posta in discussione per la prima volta, trattandosi di nova). 1.8. Conclusivamente, come anticipato, il mezzo non può essere accolto. 2. Con il secondo motivosi lamenta error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 21 quinquies,comma 1 bis, della l. n. 241 del 1990.2.1. Si rimarca che nella fattispecie qui all’attenzione sussiste il diritto a percepire l’indennizzo di cui al citato art. 21 quinquies, invece negato dal giudice di appello, in quanto lo scopo della disposizione è di mantenere indenne colui che abbia stipulato un contratto con la P.A. dai mutamenti che essa possa imprimere alle proprie scelte. 2.2. La doglianza èinammissibile. 2.3. L’indennizzo ex art. 21 quinquiesl. n. 241 del 1990, come introdotto dal d.l. n. 7 del 2007, conv. dalla legge n. 40 del 2007, è previsto a tutela dell’affidamento del privato leso in ragione dell’adozione da parte della P.A., per le ragioni indicate dalla norma stessa (sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento), di un provvedimento di secondo grado di ritiro. 2.4.Va, tuttavia, ricordato che, in questa sede eventuali violazioni della legge n. 241 del 1990 che detta le regole proprie dei procedimenti amministrativi possono venire in considerazione per gli atti della PA come datore di lavoro solo indirettamente in termini di violazione delle regole di buona fede e correttezza, sempre che sia provato, se non il dolo, quanto meno la colpa della PA quale datrice di lavoro (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1991 del 18/01/2024; Cass., Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2542 del 30/01/2009). Ma questo tipo di censura non è formulato dal ricorrente non parla mi pare. Neppure il ricorrente afferma che la delibera con la quale si è proceduto alla riclassificazione della Camera di commerciocome struttura semplice –costituente un atto di macro-organizzazione che è alla base della disposta revoca degli atti successivi incompatibili con il nuovo assetto e quindi degli atti di recupero delle somme di cui si tratta, emanati dalla PA come datrice di lavoro –fosse affetta da uno dei tre vizi tipici degli atti amministrativi e come tale da disapplicare.2.5. A tanto consegue evidentemente l’inapplicabilità della disposizione richiamata e quindi l’inammissibilità del secondo motivo con il quale si denuncia la violazione o la falsa applicazione una disposizione ictu ocul i inapplicabile alla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto che anche il vizio di violazione di norme i diritto deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, mentre l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923. 3. Con il terzo motivo si denunzia error in iudicando ai sensi del primo comma n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. 3.1. Parte ricorrente lamenta che si sia disposto il recupero delle somme al lordo e non al netto e che la Corte d’appello abbia omesso di prender atto della rinunzia –operata dall’ente nella memoria di costituzione in appello –all’azione di recupero. 3.2. Quanto adetto ultimo motivo, in disparte i profili di inammissibilità avuto riguardo al richiamo a disposizioni di legge inconferenti rispetto alle doglianze poi articolate (in particolare gli artt. 115 e 116 c.p.c) esso è altresì inammissibile perché non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza di appello. 3.3. La sentenza ha infatti affermato che le somme di cui si è disposta la restituzione sono importi al netto e non al lordo (cfr. pag. 8 “Non si comprende sulla base di quali considerazioni il primo giudice abbia scritto in sentenza che la somma oggetto della domanda di condanna alla restituzione è stata quantificata al lordo delle ritenute di legge , dovendosi invece ritenere che, in assenza di prova contraria e di specifiche allegazioni, le somme richieste in restituzione devono ritenersi determinate al netto delle ritenute fiscali”). 3.4. Il mezzo allora non si confronta con il decisum atteso che la Corte di Appello ha disposto la restituzione delle somme al netto e non al lordo. Inammissibile in sede di legittimità ogni richiesta di rivalutazione dei documenti in atti, devoluta in via esclusiva al giudice di merito. 3.5. Quanto, infine, alla doglianza secondo cui vi sarebbe stata rinunzia, nella memoria di costituzione in appello, alla proposta azione di condanna, deve brevemente rimarcarsi che, per come proposta, in ragione anche del canale di accesso azionato il n. 3, del comma 1, dell’art.360 c.p.c., essa è inammissibile, nulla emergendo sul punto nella sentenza di appello, sicché il motivo, in parte qua, ridonda in un novum non introducibile nel ricorso per cassazione. 4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen
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